AperturaCopertinaDidatticaDocentiGENERICIMIMNewsPRIMO PIANOULTIMEUncategorized

Nuovo PEI, come compilarlo? Le indicazioni operative dal Ministero

Quali procedure seguire per redigere il PEI dopo la sentenza del Tar Lazio che ha annullato il Decreto interministeriale n. 182/2020 recante l’adozione del modello nazionale di PEI e le correlate linee guida?

Se lo chiedono ormai tutte le scuole che, entro il mese di ottobre, devono redigere il documento da utilizzare negli imminenti GLO.

A tal proposito, il Ministero ha emanato la nota 2044 del 17 settembre 2021 con la quale ha fornito indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL PEI

Nella nota, il Ministero specifica che in materia resta vigente il D. Lgs. n. 66/17 e ss.mm..ii.. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:
a) al Piano Educativo Individualizzato, con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici ecc;
b) ai Gruppi per l’inclusione scolastica e, nello specifico, ai GLO– Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni oltre che alla partecipazione degli studenti

Il focus deve sempre restare quello di “dare continuità all’azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità.”

Le Istituzioni scolastiche, per l’elaborazione dei PEI, potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra indicate e contenute nel D.Lgs. 66/17.

Nel farlo, spiega il Ministero, bisogna non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un’attenta lettura e applicazione.

SCARICA IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA TAR LAZIO

A tal fine, a titolo esemplificativo, l’Amministrazione ha fornito alcune indicazioni di massima, onde ottemperare a
quanto disposto dai Giudici amministrativi

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL GLO – Si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, DI 182/2020).

POSSIBILITA’ DI FREQUENZA CON ORARIO RIDOTTO – Non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) DI 182/2020].

ESONERO DALLE MATERIE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’ – Non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe (Art. 10, comma 2, lettera d) DI 182/2020).

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI PER IL SOSTEGNO E PER L’ASSISTENZA – In assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute – non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale” (Art. 18, DI 182/2020).

In definitiva, il Ministero ha sottolineato che risulta prioritario in questa fase redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati, di norma, non oltre il mese di ottobre, nel rispetto della recente sentenza TAR.

SCARICA LA NOTA RECANTE ISTRUZIONI OPERATIVE SULLA COMPILAZIONE DEL PEI 

Articoli correlati

Back to top button