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L’algoritmo preferisce i giovani: a casa i più anziani per le supplenze da GaE e GPS

L’algoritmo sceglie i giovani. Lasciando a casa i più anziani per le supplenze da GaE e GPS. La FLC CGIL sottolinea il malfunzionamento dell’algoritmo delle supplenze annuali da GaE e GPS, affermando che sono stati lasciati a casa i precari con maggiore punteggio e che le scuole lavorano ancora con orari ridotti.

Perché l’algoritmo ha fallito

In particolare l’algoritmo ha pienamente fallito, scrive la FLC CGIL sul suo sito, per l’impossibilità di unire più spezzoni. Fino a raggiungere un numero di ore adeguato a garantire un salario dignitoso che consenta alle persone di vivere dignitosamente.  Poi l’applicazione errata del sistema delle precedenze, tanto che chi non ha la specializzazione ha scavalcato i docenti specializzati su sostegno. Infine la confusione tra riserve (ad es. L. 68/99 connessa all’invalidità civile) e precedenze (ad es. L.104/92), per cui il software invece di accantonare i posti per i riservisti glieli ha assegnati con priorità assoluta. In alcune province, gli uffici scolastici provinciali, sono intervenuti a correggere gli errori e a modificare gli errori procurati dall’algoritmo, in altri territori gli errori sono rimasti non corretti e i docenti precari sono rimasti lesi nel loro diritto di avere l’incarico.

Le sedi

La FLC CGIL segnala inoltre un altro problema: riguarda la penalizzazione subita da tanti docenti precari che ricoprono le più alte posizioni delle graduatorie. Si tratta di un fenomeno che ci segnalano da diverse province, soprattutto quelle più grandi, come Napoli, Milano, Roma, dove tanti insegnanti sono rimasti senza incarico e poi scavalcati nei successivi turni di nomina da chi ha punteggi più bassi. Si tratta di un effetto paradossale prodotto da due fattori: la tempistica troppo frettolosa con cui sono state avviate le operazioni del primo turno di nomina dei supplenti. Quando ancora tante sedi disponibili derivanti da rinunce non erano ricomprese ricomprese nel pacchetto dei posti assegnabili. Poi la previsione per cui la mancata espressione anche di una sola sede disponibile nel proprio turno di nomina equivale a rinuncia all’incarico.

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