AperturaCopertinaDidatticaDocentiGENERICINewsPRIMO PIANOULTIMEUncategorized

Nomine da GPS I fascia per supplenza finalizzata al ruolo: gli Avvisi pubblicati dagli USP

Si sono chiusi il 21 agosto i termini per presentare domanda di partecipazione alla fase di attribuzione delle supplenze per il nuovo anno scolastico.

Gli ambiti territoriali stanno ora iniziando a pubblicare gli esiti delle operazioni, comunicando in primis l’assegnazione delle sedi delle supplenze agli aspiranti inseriti in GPS I fascia che, al termine di questo anno scolastico e dell’iter previsto, verranno immessi in ruolo.

Secondo quanto previsto dal Ministero, questa operazione dovrebbe concludersi entro il 31 agosto.

Le tempistiche, però, possono variare a seconda degli USP.

Di seguito si riportano gli Avvisi attualmente disponibili. 

VENETO: Vicenza (convocazione in presenza)

PUGLIA: Bari – Bari ADMM –  Lecce – Brindisi – Tarantorettifica scuola secondaria di I grado  – Foggia –

CALABRIA: Crotone

Si invitano i lettori a consultare sempre il sito istituzionale del proprio USP di riferimento per rintracciare gli Avvisi di proprio interesse. Il presente articolo non è da considerarsi fonte di informazione ufficiale.

SUPPLENZA DI UN ANNO E IMMISSIONE IN RUOLO: LA NORMATIVA

Gli aspiranti inclusi negli elenchi sopra riportati sono inseriti in GPS I fascia o elenchi aggiuntivi e, in caso di accettazione della supplenza di quest’anno, saranno poi immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato.

Come precisato dall’Usp di Bari, in base all’art. 59 comma 4 del DL 73/2021, convertito nella L. 106/2021, come disciplinato dal DM 242 del 30/07/2020, gli aspiranti sono soggetti alle seguenti disposizioni normative:

  • art 59, comma 6, “Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7”.
  • art 59, comma 7 “Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
  • art 59, comma 8. “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto”.

Si precisa che la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

In caso di rinuncia, resta comunque possibile partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall’ufficio territorialmente competente.

 

Articoli correlati

Back to top button