Certificazione di esenzione al vaccino: chi può richiederlo e come
La decisione del governo di rendere obbligatorio il Green Pass a scuola trova, come prevedibile, molti sostenitori e tanti altri contrari.
In particolare, docenti e sindacati ritengono intollerabili alcune delle misure previste per chi non dovesse esibire il certificato verde.
Ci sono però alcuni soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.
CHI E’ ESENTE ALLA VACCINAZIONE
A tal proposito, è stata diramata a tutti i ministeri, gli enti e i soggetti interessati la Circolare ministeriale 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute, che prevede alcune informazioni utili a capire chi è esente dalla presentazione del certificato e come dovranno comportarsi i soggetti interessati in tal caso.
Le indicazioni sono valide fino al 30 settembre 2021, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 luglio 2021, n 105.
L’art. comma 3 del Decreto Legge 23 Luglio aveva stabilito che le disposizioni relative al Green Pass “non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”
LA CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE: RILASCIO E DATI NECESSARI
Nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, le certificazioni di esenzione
alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere
una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.
Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale
sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Nel frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e
contenuti indicati nella presente circolare.
Come si legge nella Circolare, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
Le certificazioni di esenzione dovranno contenere:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per
consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23
luglio 2021, n 105; - la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione
valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); - Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in
cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); - Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
Si precisa che la certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito.