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Vaccinazione e assenze dal lavoro dei dipendenti pubblici: tutti i dettagli

Vaccinazione e assenze dal lavoro dei dipendenti pubblici: tutti i dettagli

Negli ultimi mesi, molti dipendenti pubblici si saranno certamente chiesti se la loro assenza dal lavoro per sottoporsi alla vaccinazione fosse giustificata o meno.

Stando a quanto dichiarato dalla Funzione Pubblica, “non è previsto nell’ordinamento un impianto normativo di portata generale cui ricondurre il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione dei vaccini.

A tal proposito, però, è stata adottata una disposizione che riguarda una specifica e delimitata tipologia di personale.

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Si tratta del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Lo ricorda la Funzione Pubblica con il parere espresso in data 8 giugno 2021. Qui si legge che, come indicato dal Decreto legge 22 marzo 2021 e poi convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l’art. 31, comma 5 specifica che l’assenza dal lavoro del “…personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché degli enti universitari e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica..”, sia giustificata e non determini alcuna decurtazione del trattamento economico

Di conseguenza, i dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e si assentino dal lavoro per la suddetta somministrazione, potranno fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento.

Per quanto riguarda, invece, le eventuali assenze dovute ai postumi del vaccino, per tutte le categorie di

dipendenti pubblici vanno considerate giornate di malattia ordinaria e quindi sottoposte alla decurtazione economica.

Diversamente, i lavoratori che aderiscano alla campagna vaccinale promossa dalla propria amministrazione, in ottemperanza al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, del 6 aprile 2021,
vengono sottoposti su base volontaria alla somministrazione del vaccino durante l’attività lavorativa.

In questo caso, l’articolo 15 del citato protocollo prevede che, se la vaccinazione viene eseguita in orario di

lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

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