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Assegnazioni e utilizzazioni: in quali casi la legge 104/92 permette precedenza nei movimenti

Il CCNI vigente per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie prevede il riconoscimento di una precedenza per il personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Tale precedenza, prevista per i parenti ed affini fino al secondo grado, si estende fino ai parenti e affini entro il terzo grado quando i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità:

  • abbiano compiuto 65 anni di età
  • siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

E’ utile precisare che, secondo quanto previsto dalla normativa, la precedenza viene attribuita a condizione che si sia affidatari unici della persona con disabilità grave. 

Tale unicità va documentata con autodichiarazione e deriva dalla circostanza che altri parenti o affini non sono in grado di fornire assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

COME INDICARE LA PREFERENZA

La precedenza, quando si richiede assegnazione provvisoria o utilizzazione, è riconosciuta a condizione che si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza.

A questo a indicazione, si possono aggiungere preferenze analitiche di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni.

In assenza di posti richiedibili nel comune in cui è domiciliato il soggetto disabile, l’aspirante dovrà indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.

Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

DICHIARAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ESCLUSIVITÀ


Come anticipato sopra, la condizione di esclusività nell’assistenza al soggetto con disabilità deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità.

I requisiti richiesti devono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

La suddetta auto-dichiarazione di esclusività non è necessaria quando a richiedere la precedenza sia il coniuge o parte dell’unione civile o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità.

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