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Tempo di valutazioni finali, si considera la frequenza scolastica e le assenze: la normativa

La fine dell’anno scolastico è ormai dietro l’angolo e in molte istituzioni scolastiche sono già cominciati gli scrutini finali.

Per questo, la redazione Oggi Scuola fornirà, con questo articolo, un approfondimento in merito al monte ore di frequenza obbligatorio ai fini del riconoscimento della validità dell’anno scolastico.

LA NORMATIVA

Attualmente, a disciplinare quanto concerne la validità dell’anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado è la Circolare n.20 del 4 marzo 2011.

Già il “Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni” di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 conteneva disposizioni in merito (artt. 2, 14).

Lì, infatti, si legge che “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

Con la circolare del 2011 il Ministero ha voluto fornire alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa, in considerazione della varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi ordinamenti, delle situazioni oggettive rilevate e dei casi prospettati, anche a seguito di quesiti presentati.

MONTE ORE ANNUALE

Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente
come riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale
delle lezioni.

Certamente il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, ma il limite minimo di frequenza richiesto dalle disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente.

Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, dovranno
definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di
calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità
dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

DEROGHE

L’articolo 14, comma 7 del sopracitato Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale
deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati”.

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che
legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

Il consiglio di classe poi verificherà se il singolo allievo abbia superato il limite massimo
consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei
docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa.

Il Ministero, comunque, nella circolare del 2011 ha voluto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, elencare una serie di casistiche considerate plausibili occasioni di deroga. Si tratta di assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
    riconosciute dal C.O.N.I.;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
    considerano il sabato come giorno di riposo

Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica, si fa rinvio alla
specifica nota n. 2065 del 2 marzo 2011 la quale va comunque intesa alla luce delle indicazioni fornite
con la circolare appena analizzata.

Per saperne di più, vai alla sezione del sito Miur: Frequenza scolastica e limite assenze

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