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Chiarimenti Inail su infortuni del personale positivo al Covid-19 e coperture assicurative

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una nota contenente alcuni chiarimenti ricevuti dall’Inail relativamente a due importanti tematiche che interessano il mondo della scuola

In particolare, nella nota viene chiarito quanto concerne:

  • le denunce di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19;
  • la copertura assicurativa per studenti e insegnanti in caso di eventuali infortuni durante la DAD o DDI per la parte non in presenza.

DENUNCE DI INFORTUNIO PER IL PERSONALE SCOLASTICO POSITIVO AL COVID-19

  1. La responsabilità del datore di lavoro 

Nella nota si legge che l’infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro è stata equiparata all’infortunio sul luogo di lavoro.

Come anticipato dalla circolare Inail n. 13/2020, è confermata la riconducibilità alle situazioni di elevato
rischio di contagio di tutte le attività lavorative che comportano il costante contatto con il
pubblico/l’utenza.

A tal proposito, l’Inail ha chiarito che insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, educatori ed altri, qualora svolgano il proprio operato in presenza, sono da
intendersi esposti ad elevato rischio di contagio.

La responsabilità del datore di lavoro per contagio del personale – spiega l’Inail, è tuttavia “limitata” alle sole ipotesi di violazione della legge o degli obblighi derivanti dai protocolli e dalle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.

L’eventuale responsabilità del datore di lavoro non è conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro.

2. Attività lavorative ad elevato rischio di contagio. Criterio della “presunzione semplice”

Un’altra questione approfondita nella nota riguarda l’eventuale obbligo di denuncia/comunicazione, da parte dei dirigenti scolastici, quando i dipendenti o gli studenti (rientranti nella copertura Inail – laboratori/stage/palestra) risultino positivi al Covid-19.

A tal proposito, l’Inail ha precisato che il criterio della c.d. “presunzione semplice” – propria circolare 13/2020 – adottato al fine di superare l’indeterminatezza del momento di contagio, non comporta che tutti i casi di infezione occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio siano automaticamente tutelati e indennizzati dall’Inail.

Per questa ragione i casi di malattia-infortunio da Covid-19 devono essere oggetto di istruttoria medico-legale per verificare l’esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti che riconducano il contagio all’ambiente di lavoro.

L’Inail è sempre tenuto a verificare le circostanze dell’infortunio denunciato, anche in ragione dell’ammissibilità della prova contraria (il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).

Questo significa quindi che il datore di lavoro non deve effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell’occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all’Inail.

Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

la nota n.688 del 5 maggio 2021, a firma del capo dipartimento Stefano Versari, in merito ai chiarimenti Inail per quanto riguarda la denuncia di infortunio del personale scolastico positivo al Covid-19 e la copertura assicurativa per studenti e docenti in didattica a distanza o didattica digitale integrata.

3. Obblighi di denuncia

L’obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il
personale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta
certificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al
lavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.

La denuncia di infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui si ha avuto
notizia dell’infezione.

La violazione di tale obbligo, ricorda l’Inail, è oggetto di sanzione amministrativa.

L’Inail è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di
infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma
anche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonché dell’Inps, nei casi in cui
emerga che l’evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di
lavoro e non come semplice malattia.

Nei casi suddetti, le sedi dell’Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria.

Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore
e richiesta di denuncia della Sede Inail), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione
in capo ai dirigenti scolastici.

4. Denunce per studenti risultati positivi al Covid-19

L’Istituto ha chiarito che l’assicurazione obbligatoria pubblica è prevista per gli studenti adibiti alle seguenti attività:
a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
c) attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di
apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

L’Inail ha quindi specificato che esiste una limitazione della tutela assicurativa che non
consente, ad oggi, di includervi gli studenti per il contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in
occasione di lavoro), quand’anche il medico redigesse, per ipotesi, un certificato medico di
infortunio.

Resta fermo che, anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all’Inail poiché l’obbligo in questione sorge per il solo fatto dell’emissione di un certificato medico di infortunio e l’istruttoria in merito all’ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all’Inail.

INFORTUNI DI DOCENTI E STUDENTI DURANTE LA DAD O DID

L’Inail ha precisato che la copertura assicurativa non può che comprendere anche
eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.

Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, è la
medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni
pratiche e di lavoro effettuate “in presenza” nelle aule scolastiche, sia nell’ambito dell’attività scolastica tradizionale che nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell’introduzione della DAD, la copertura
assicurativa è stata prevista:

a) nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento della attività, facciano uso di apparecchi/macchine
elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero
frequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.

b) come dettato dalle ipotesi particolari previste dall’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4,
comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, siano
direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di
lavoro.

Si consideri pure che, a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, nelle scuole sono stati introdotti pagelle elettroniche e registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’uso abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

In ragione di ciò, l’Inail ritiene dunque che per tutti gli insegnanti, in via generalizzata, operi l’obbligo assicurativo e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a
distanza.

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