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Scuole chiuse o figli positivi al Covid-19: quali congedi per i genitori? Il caso di docenti e ATA

Il Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 riserva, all’articolo 2, una certa attenzione per i congedi di cui possono godere i genitori lavoratori in fase di emergenza sanitaria.

IL DECRETO IN GAZZETTA UFFICIALE 

Da una analisi del testo si evince che il genitore di  figlio  convivente  minore di 16 anni, che sia lavoratore  dipendente e alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Questa può durare per tutto o per parte del periodo di sospensione delle lezioni scolastiche del figlio, per tutta la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché per il periodo di quarantena del figlio.

Lavorare in modalità agile per un docente significa svolgere lezioni in didattica a distanza.

Per il personale ATA, invece, questo non sempre è possibile se si considerano le mansioni, per esempio, di addetti alle pulizie o vigilanti.

Per questi specifici casi, il Governo ha spiegato che i lavoratori, il genitore di figli con meno di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per gli stessi periodi sopra indicati. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità.

Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità del 50% della retribuzione stessa.

I congedi parentali possono essere convertiti a domanda  nel congedo di cui al comma 2 del decreto con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Infine, nel testo del Decreto Legge viene chiarito che in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, a ricorrere all’astensione dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

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