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Precari diplomati magistrale, colpo di scena: il consiglio di Stato riapre alla II fascia

Importante decisione del Consiglio di Stato riguardo il diritto all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto dei docenti in possesso di diploma per gli Insegnamenti Tecnico-Pratici.

Dopo ben dieci pronunce negative, i giudici di Palazzo Spada hanno accolto le richieste dei legali Anief ed emanato un’ordinanza interlocutoria nei confronti del Ministero dell’Istruzione. Ordinanza che impone all’Amministrazione di produrre entro 40 giorni una “dettagliata relazione chiarificatrice” in merito all’evidente “illogicità che connoterebbe il sistema nel ritenere il predetto titolo di studio sufficiente per la partecipazione ai percorsi di specializzazione (per i quali è ordinariamente richiesta l’abilitazione) ma non idoneo per l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie”.

Marcello Pacifico (Anief): “Abbiamo dimostrato ancora una volta che a fare la differenza in udienza sono la competenza e la conoscenza della normativa. Ora il Miur dovrà provare per iscritto a giustificare l’ingiustificabile: lo stesso diploma che considera utile per l’accesso al TFA Sostegno e alle procedure concorsuali non lo è per la seconda fascia d’istituto”.

Il Consiglio di Stato esprime dubbi sul suo precedente orientamento. Una vittoria per gli Avvocati Anief Walter Miceli e Sergio Galleano che hanno evidenziato come, in base alla previsione transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 59 del 2017, per i docenti ITP “il nuovo requisito della laurea breve previsto per la partecipazione ai concorsi a cattedre sarà richiesto a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, in tal modo confermandosi che, ai fini della inclusione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, risulterebbe sufficiente il solo possesso del titolo di studio di scuola superiore, in quanto idoneo per l’accesso all’insegnamento” e come tale conclusione risulterebbe, inoltre, avvalorata dall’ulteriore disposizione contenuta nel D.M. n. 92 del 2019, “la quale ha escluso, fino all’anno scolastico 2024/2025, la necessità del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 ai fini della partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno; in tal modo riconoscendo transitoriamente abilitante il titolo di studio posseduto dagli ITP”.

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