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Seggiolini antiabbandono: scatta l’obbligatorietà. La data e tutte le info utili

La legge 117/2018 è intervenuta sull’art.172 del codice della strada introducendo l’obbligo di utilizzare un dispositivo di allarme antiabbandono sui seggiolini per i bambini trasportati in auto. L’obbligo riguarda i conducenti di veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 (tutti quelli destinati al trasporto di persone) immatricolati in Italia – o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia – che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni.

AGEVOLAZIONI PREVISTE

Per gli acquisti effettuati negli anni 2019 e 2020 saranno anche introdotte delle agevolazioni, sotto forma di contributi di 30 euro per ogni acquisto, con fondi dedicati di 15,1 milioni di euro per il 2019 e di 1 milione di euro per il 2020. Per la loro fruizione si attende un decreto attuativo.

IL PARERE DELL’ADUC

L’associazione di tutela dei consumatori Aduc interviene sulla data di entrata in vigore dell’obbligo: “La Legge 117/2018 aveva previsto che l’obbligo dovesse attivarsi decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo ed aveva anche indicato come termine ultimo l’1 luglio 2019. Ma il decreto è arrivato in ritardo, ben oltre il luglio 2019 (a ottobre), e quindi ad oggi sorgono dubbi sull’applicabilità del differimento di 120 giorni alla sua data di entrata in vigore, il 7 novembre 2019, che porterebbe al 6 marzo 2020”.

“Ma in effetti il 7 novembre 2019 sarebbe un termine inadeguato, troppo vicino per consentire la produzione e l’immissione sul mercato dei dispositivi conformi. Gli stessi dubbi, di conseguenza, sull’applicabilità delle sanzioni (variabili da € 83 a € 333 con decurtazione di 5 punti dalla patente). Anche il Consiglio di Stato, con parere del 26 settembre 2019, è intervenuto su questo punto rilevando le criticità delle tempistiche e invitando il legislatore a spostare il termine ultimo di applicazione”.

E conclude: “Consigliamo pertanto agli interessati, considerando anche che sul mercato già esistono dei dispositivi di allarme, di muoversi il prima possibile ma con cautela, in particolare a scegliere con attenzione verificando la documentazione allegata al prodotto e la dichiarazione di conformità, che deve riferirsi al Dm 122 del 2/10/2019, secondo il modello contenuto nel decreto stesso all’allegato B”.

LE CARATTERISTICHE DEI SEGGIOLINI

I dispositivi devono possedere determinate caratteristiche fissate dal suddetto decreto ministeriale. Innanzitutto la conformità alle normative europee in materia di sicurezza del prodotto e alle prescrizioni che riguardano la compatibilità elettromagnetica, la marcatura CE, la dotazione di sistemi elettronici intelligenti e di sensori, la segnalazione dei livelli di carica rimanente (se a batteria), tutte caratteristiche che devono essere “certificate” dai produttori tramite rilascio di una dichiarazione di conformità redatta su modello allegato al decreto.

LA FUNZIONALITA’

Riguardo alla funzionalità, che essenzialmente consiste nella segnalazione dell’abbandono del bambino mediante segnali al conducente, il dispositivo: deve attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente; deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento della propria attivazione; in caso di allarme, deve attirare subito l’attenzione del conducente attraverso segnali visivi, acustici o aptici (del tatto), percepibili dentro o fuori dall’auto; deve poter attivare un sistema di comunicazione automatica per l’invio, tramite reti mobili senza fili, di messaggi o chiamate ad almeno tre diversi numeri di telefono.

LE TIPOLOGIE DI SEGGIOLINI

Le tipologie che i conducenti possono scegliere sono tre: integrato all’origine nel sistema di ritenuta (quindi facente parte di un seggiolino nuovo); dotazione di base od optional del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione (quindi fornito insieme all’auto nuova); indipendente sia dal sistema di ritenuta che dal veicolo (un dispositivo da applicare al seggiolino già posseduto).

Inoltre Automobile.it ha stilato anche un vademecum sulla scelta dei modelli di seggiolini più adatti a ciascun bambino.

1. Come prima cosa è necessario conoscere la normativa a riguardo. In macchina, anche per tratti brevi, è obbligatorio il seggiolino omologato. Da tenere presente che se il sistema di protezione è omologato deve avere il codice ECE R44-03.R44-03. Inoltre si ricorda per i genitori di bambini fino a 4 anni l’obbligo dell’installazione dei sensori anti-abbandono.

2. Non basta avere il seggiolino a bordo, deve essere anche fissato in modo sicuro.

A proposito infatti è consigliabile l’utilizzo del sistema ISOFIX, un sistema internazionale di montaggio standardizzato che fornisce il modo più sicuro, facile e veloce per installare correttamente un seggiolino per bambini senza la necessità di usare le cinture di sicurezza per veicoli.

Il sistema ISOFIX è una base che si fissa agli appositi agganci, già in dotazione in molte macchine nel sedile posteriore. È sufficiente appoggiare il seggiolino negli incastri dedicati per agganciarlo con un click e accertarsi che sia presente il simbolo verde che conferma il corretto inserimento del meccanismo.

PROTEZIONE MAGGIORE

Seggiolini auto proteggono il bambino molto meglio rispetto alle normali cinture di sicurezza, perché sono costruite e studiate appositamente per loro in base al peso e all’età. Per i neonati e i bambini di peso inferiore a 10 kg è preferibile la posizione sdraiata. Quindi il seggiolino Auto Gruppo 0, o Navicella, è il sistema di sicurezza ideale fino ai 9 mesi di età. Si tratta di un vero e proprio lettino dove il bebè giace in tutta sicurezza e comodità.

PESI E TIPOLOGIE DEI SEGGIOLINI

Quando il piccolo ha raggiunto un peso tra 10 e 13 kg è consigliabile passare al seggiolino Auto Gruppo 0+, noto come Ovetto, da installare in senso contrario alla marcia e permette al bambino di rimanere in una posizione inclinata sostenendo la schiena e il collo. Fino ai 5 anni di età, i bambini devono essere messi su un seggiolino Auto Gruppo 1. È l’età in cui cominciano i primi passi e i primi capricci, quindi non vorranno essere chiusi e legati in auto, ma non bisogna assolutamente cedere ai capricci tenendolo in braccio o liberandolo dalle cinture, altrimenti anche un banale tamponamento potrebbe creare situazioni molto spiacevoli.

Il seggiolino va utilizzato finché il bambino raggiunge 1,50 cm di altezza, in media fino ai 12 e bisogna usare il sistema di sicurezza apposito. quindi quando hanno un peso tra 15 e 25 kg è preferibile un seggiolino del Gruppo 2.

Il seggiolino Gruppo 2 è studiato per i bambini da 15 a 25 kg, fino a circa 6 anni di età e sostiene il bambino nei punti corretti: sopra il bacino e sopra la spalla, senza correre rischi. Può essere fissato sul sedile anteriore disattivando l’airbag.

Il seggiolino Auto Gruppo 3, oppure Alzaposto, è realizzato per i bambini fino a 12 anni e serve ad aumentare l’altezza del bambino e permettergli così di indossare la cintura di sicurezza. Lo si può installare anche sul sedile anteriore, dopo aver disattivato l’airbag. 4.

Occhio alla cappelliera

Quando ci si mette in viaggio con i bambini a bordo bisogna assicurarsi di non avere oggetti sulla cappelliera che possano trasformarsi in pericolosi proiettili in caso di incidente. Oltre a ciò, per incentivare i bambini a seguire le giuste abitudini è importante dare il buon esempio, utilizzando sempre la cintura di sicurezza, non distraendosi e guidando prudentemente, favorendo così semplici pratiche salva-vita. Infine: per incentivare i bambini alle giuste abitudini in auto è importante dare il buon esempio, utilizzando sempre la cintura di sicurezza, favorendo così questa semplice pratica salva-vita.

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