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Scuola. Gestione di problematiche, criticità e/o conflittualità riguardanti il personale scolastico. Nota USR Lazio

Il Dirigente scolastico è spesso soggetto a problematiche, criticità e/o conflittualità nella gestione del personale. In risposta alle numerose segnalazioni che pervengono all’attenzione della Direzione, si ritiene opportuno fornire indicazioni utili per la trattazione dei casi riscontrati.

In caso di atti o fatti che costituiscono un illecito disciplinare, l’art. 55 sexies, comma 3, del D.L.vo 165/2001 prevede l’obbligo del Dirigente scolastico di esercitare l’azione disciplinare. La procedura è definita dal suddetto articolo 55 bis del D.Lgs 165/01 e si differenzia, nei tempi e per la competenza, sulla base della tipologia di sanzione da disporre al termine del procedimento.

Le condotte, sia attive che omissive, assunte in violazione di doveri e obblighi connessi al rapporto di lavoro, derivanti dalla legge, dai contratti collettivi, nonché dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, configurano fatti disciplinarmente rilevanti.

L’esercizio dell’azione disciplinare costituisce un obbligo giuridico e, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, fonte di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs 165/2001. Al riguardo, vanno richiamati i principi che ispirano l’azione disciplinare: tempestività, integrità del contraddittorio, proporzionalità e gradualità della sanzione.

Il principio di proporzionalità tra fatto e sanzione è trasfuso, per l’illecito disciplinare, nell’art. 2106 c.c., appositamente richiamato dal secondo comma dell’art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e dagli stessi CCNL di riferimento. In materia di sanzioni disciplinari, la procedura si differenzia, nei tempi e per la competenza, sulla base della tipologia di sanzione da disporre al termine del procedimento.

Allegato: USR Lazio 231229_m_pi_AOODRLA_66016_29-12-2023

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