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Nota per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico nell’anno 2023

Nota per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico nell’anno 2023.

Lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni
sanitarie di ottico e odontotecnico trova la propria disciplina nell’ordinanza del Ministro
dell’istruzione del 6.8.2021 n. 248.

La presente nota ricorda alle istituzioni scolastiche presso cui si svolgeranno gli esami di
abilitazione in oggetto gli adempimenti cui ottemperare e le principali regole di funzionamento degli
esami.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’OM n. 248/2021 gli istituti professionali con gli
indirizzi Arti ausiliari delle professioni sanitarie: Ottico e Arti ausiliari delle professioni sanitarie:
Odontotecnico stabiliscono e pubblicano la data di inizio degli esami che dovranno essere effettuati
per quest’anno entro il 16 ottobre, dato che il 15 ottobre corrisponde a un giorno festivo. Le istituzioni
scolastiche sono tenute a individuare le date d’esame tenendo conto del calendariodelle prove di
ammissione ai corsi universitari per consentire agli studenti la partecipazione alle stesse.

In ossequio a quanto stabilito dall’articolo 2 dell’OM 248/2021, sono ammessi agli esami i
candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) possesso di uno dei seguenti titoli di istruzione secondaria di secondo grado:

• diploma di maturità di istruzione professionale per gli indirizzi
di “Ottico” o di “Odontotecnico” conseguito entro l’anno scolastico
2013/2014;

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado
professionale del Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi socio-sanitari” –
Articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” o “Arti
ausiliarie delle professionisanitarie, Odontotecnico” conseguito entro l’anno
scolastico 2021/2022;

b) possesso del diploma di qualifica, rispettivamente, di “operatore
meccanicoottico” o di “operatore meccanico odontotecnico” conseguito entro
l’anno scolastico 2013/2014, fatte salve le prove di accesso di cui all’articolo 4
dell’O.M. n. 248/2021;

c) limitatamente all’esame di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliarie
delleprofessioni sanitarie di Ottico, possesso di Laurea in Scienze e Tecnologie
Fisiche (L-30) con contenuti, pari ad almeno 30 CFU, relativi ai settori disciplinari
BIO/06, BIO/09, BIO/10, BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/17, BIO/19, MED/04,
MED/30, MED/42, FIS/03 e FIS/07, di cui non meno di 15 cfu in settori BIO e
MED.

Le istituzioni scolastiche predispongono apposito modulo con la domanda di
partecipazione che i candidati sono tenuti a compilare per poter partecipare all’esame.
La Commissione, preliminarmente allo svolgimento delle prove di esame procede alla
valutazione dei titoli presentati dai candidati al fine dell’attribuzione dei crediti che concorrono alla
valutazione finale per un massimo di 30 punti su 100.

I criteri di calcolo dei crediti sono definiti dall’articolo 5, commi 2 e 3, dell’OM 248/2021.

Ai sensi dell’articolo 6 dell’OM 248/2021, l’esame di abilitazione consta di una prova scritta
e di una prova pratica, le cui tracce sono elaborate dalla Commissione, e di un colloquio.
La prova scritta dà diritto ad un massimo di quindici punti. Tale prova verte sulle seguenti
materie:

a) per l’abilitazione all’arte ausiliaria di Ottico: Discipline sanitarie
(Anatomia,fisiopatologia oculare e igiene); Ottica, Ottica applicata; Diritto e
pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; Lingua straniera;

b) per l’abilitazione all’arte ausiliaria di Odontotecnico: Scienza dei
materiali dentali; Gnatologia; Diritto e pratica commerciale, legislazione sociosanitaria; Lingua straniera.

La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei
candidati in relazione, rispettivamente, all’arte ausiliaria di Ottico e di Odontotecnico e dà
diritto ad un massimo di quaranta punti.

Il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo di
quindici punti.

Al termine dell’esame di abilitazione a ciascun candidato è assegnato un punteggio
finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei crediti e dei punti attribuiti
alle prove d’esame.

L’esame di abilitazione è superato se il candidato consegue non meno di venticinque
punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.

Con riferimento alla composizione della Commissione e al suo funzionamento nonché
all’abilitazione conseguita in caso di superamento dell’esame si rinvia alle previsioni di cui agli
articoli 8 e 9 dell’OM n. 248/2021.

Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali ad assicurare la diffusione della presente nota
alle istituzioni scolastiche interessate cui si raccomanda l’osservanza delle indicazionisopra
riportate e di tutte le previsioni dell’OM n. 248/2021.

Scarica la nota completa: m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0031710.27-09-2023

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