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Concorso educazione motoria scuola primaria, il bando: domande fino al 6 settembre per 1740 posti. 50 euro tassa di partecipazione

Istanza di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande

1. I candidati in possesso dei titoli di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di
partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione, ad eccezione della Valle d’Aosta
e del Trentino-Alto Adige.

2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9.00
del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del
reclutamento e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura
delle istanze.

3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità
telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico
del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla
compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema
Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).
Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente
raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure
selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso
“MINISTERO > Concorsi > Personale docente > Concorso Ed. Motoria nella scuola
primaria”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in
considerazione.

4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma
334 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dell’articolo 11, comma 5 del Decreto
Ministeriale il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro cinquanta (50/00). Il
pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In
Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della “Piattaforma concorsi e procedure
selettive” nella sezione dedicata all’istanza o a cui il candidato potrà accedere dall’indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. L’avvenuto pagamento deve
essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di
pagamento.

Articolazione della procedura e Programmi di Esame

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all’articolo 8, nella prova orale di cui
all’articolo 9 e nella successiva valutazione dei titoli di cui all’articolo 10.

2. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la
prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

3. L’Allegato A del decreto ministeriale indica il programma d’esame, articolato in
a. parte generale;
b. programma disciplinare.

Prova scritta

1. La prova scritta, computer-based, vertente sui programmi di cui all’Allegato A del decreto
ministeriale, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di
partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio,                              e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:

a. quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e
delle conoscenze del candidato;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello

B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a
risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle
tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la
qualità dell’apprendimento.

2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una
è esatta; ciascuna risposta esatta comporta l’attribuzione di 2 punti; ciascuna risposta errata
o mancante comporta l’attribuzione di 0 punti. L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in
modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei
quesiti.

3. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi
aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui
all’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame
carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di
calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di
dati, salvo diversa indicazione della Commissione Nazionale di esperti. È fatto, altresì,
divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi
in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della
commissione giudicatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal
concorso.

5. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di
prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove, assicurandone comunque la
trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti
i partecipanti.

6. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di
100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 70
punti. Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l’accesso alla prova
orale.

Prova orale

1. I candidati che hanno superato la prova scritta di cui all’articolo 8 sono ammessi a
sostenere la prova orale, che si svolge nella regione responsabile della procedura
concorsuale, nelle sedi individuate dagli USR responsabili della procedura.

2. La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo
quanto previsto dall’Allegato A di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale e valuta la
padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace,                             anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici
multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti
didattici vigenti.

3. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli
eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e consiste nella
progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle
tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento
a quanto previsto al comma 4.

4. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

5. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100
punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti
dalla Commissione Nazionale di cui all’articolo 11. La prova orale è superata dai candidati
che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

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Allegato: m_pi.AOODPIT.R.0001330.04-08-2023-DDG-Motoria

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