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Chi deve fare la formazione in ingresso? Ecco i docenti obbligati ad effettuare il periodo di formazione e di prova e chi è esonerato

Chi deve fare la formazione in ingresso? Ecco i docenti obbligati ad effettuare il periodo di formazione e di prova e chi è esonerato

Riepilogo normative e comunicazioni

La formazione del personale neoassunto è normata dagli articoli dal 437 al 440 del d.lgs. 297/1994, come
modificati dall’art.1, commi dal 115 al 120 della L. 107/2015.

La L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti” art. 1 cc 115-120 ha dettato le nuove disposizioni in materia di svolgimento
del periodo di formazione e prova del personale neoassunto con contratto a tempo indeterminato e, tra gli
aspetti innovativi, l’obbligatorietà della formazione in servizio degli insegnanti1
.
L’art. 1 c. 118 prevede che «con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono
individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività
formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di
prova».

Il D.M. 2262 del 16 agosto 2022 disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed
educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del
personale docente in periodo di prova. Ripropone la possibilità per un contingente ridotto di docenti (su
domanda), di dedicare una parte del monte ore a visite di studio svolte in scuole caratterizzate un contesto
professionale innovativo.

Circolare AOODGPER 39972 del 15 novembre 2022 avente per oggetto: «periodo di formazione e prova
per i docenti neoassunti e peri docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s.
2022-2023».

Nota AOODRLO 33029 del 6 dicembre 2022 «svolgimento del periodo di formazione e prova per i
docenti neoassunti e per docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a.s. 2022/23 – precisazioni e
modalità organizzative»

Nota AOOUSPBS 10633 del 28 dicembre 2022.

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti:

1. neoassunti a tempo indeterminato;
2. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali è stata richiesta la proroga del
periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;
3. docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo6;
4. docenti che devono ripetere il periodo di prova (valutazione negativa).
5. assunti a tempo determinato nell’anno 2021-22 di cui all’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, convertito
dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga del periodo di formazione;
6. assunti a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23, in esito alla procedura concorsuale
straordinaria, di cui all’art. 59, c. 9 bis del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021;
7. assunti a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23 art. 5 ter del D.L. 228/2021 convertito
dalla L. 15/2022 (prima fascia sostegno).                                                                                                                   La partecipazione alla formazione costituisce un obbligo contrattuale ed è vincolante ai fini del superamento del periodo di prova.
Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova a decorrere dall’inizio
dell’anno scolastico.

Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova i docenti:

a. che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello
stesso grado di nuova immissione in ruolo;
b. che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di
formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
c. già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di
prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o
grado;
d. che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
e. che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella
categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione e il periodo di
prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente
immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa
procedura selettiva.

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