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Incontro scuola famiglia: e se il prof non si presenta?

I prof sono tenuti a presentarsi all’incontro con i genitori? La sentenza in commento della Corte d’Appello di Roma tratta il caso di una sanzione disciplinare, confermata in questo grado di giudizio, nei confronti di un docente, in merito alla mancata partecipazione all’attività funzionale relativa all’incontro scuola famiglia.

La decadenza dell’azione disciplinare

Tra le contestazioni effettuate da parte ricorrente vi era quella della decadenza dell’azione disciplinare ex art. 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001. Rilevando che conformemente a quanto statuito dall’art. 503 D.Lgs. n. 297 del 1994, l’organo competente per l’irrogazione delle sanzioni superiori alla censura è il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale e non già il dirigente scolastico. Secondo l’appellante la Dirigente Scolastica avrebbe dovuto effettuare la trasmissione degli atti immediatamente, e comunque non oltre i termini previsti dalla normativa, dalla conoscenza dei fatti .

I giudici ricordano che “con la pronuncia n. 7143 del 2017, la S.C. nel dare atto che nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo affermato l’orientamento secondo cui la scansione del procedimento disciplinare – e la decadenza dall’azione disciplinare, prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l’iter deve concludersi – richiede necessariamente un’individuazione certa ed oggettiva del “dies a quo”, che presuppone che tale termine non sia agganciato ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio o persona dell’Amministrazione, magari anche privi di veste formale e di protocollazione. La “ratio” della fissazione di un termine finale entro cui concludere il procedimento risponde infatti a molteplici esigenze: quella di far sì che il dipendente non vi resti assoggettato per un tempo indefinito, ma anche quella di consentire all’Amministrazione datrice di lavoro una reazione congrua e tempestiva.

La violazione dei termini 

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017 ha disposto (con l’art. 22, comma 13) ed applicabile agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero a partire dal 22 giugno 2017, modificando la norma, quanto segue. “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater. Fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare nè l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata.

Purchè non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento“.

La legittimazione della sanzione

“Corretta, per i giudici della Corte d’Appello nella loro sentenza con trattazione avvenuta il 7 maggio 2020, è la decisione del Tribunale. Considerato che l’appellante, come emerge dalla completa istruttoria svolta, ha reiterato senza alcuna valida ragione la violazione delle norme. Che, per il ruolo ricoperto per i compiti istituzionali doverosamente da assolvere, implica che non si possa eludere la partecipazione agli incontri scuola famiglia. Per cui sotto il profilo formale ed anche sostanziale l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 495 D.Lgs. n. 297 del 1994 al docente si palesa del tutto rispettosa del principio di gradualità delle sanzioni disciplinari. Atteso che nel provvedimento è fornita ampia motivazione da parte dell’amministrazione in relazione agli elementi che connotano la violazione di particolare gravità.

 

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