AperturaCopertinaDocentiGENERICINewsNormativePRIMO PIANOULTIMEUncategorized

Con il Decreto Sostegni-bis il vincolo quinquennale diventa triennale: ecco cosa cambia

Il Decreto Sostegni-bis che, come si è visto, ha introdotto importanti novità nel mondo della scuola, prevede importanti novità anche per quanto concerne il vincolo quinquennale.

Non si tratta di una totale abolizione, come in molti speravano, ma di una riduzione del vincolo.

RIDUZIONE DEL VINCOLO A TRE ANNI

In particolare, nel testo (art. 59, comma 1, lettera f) si legge quanto segue:

Al comma 3 dell’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole “quattro anni” sono sostituite dalle parole “due anni”.

Questo significa che il “vicolo quinquennale” che tutti i docenti neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020\2021 devono rispettare, diventa triennale.

La stessa cosa dicasi per il vincolo previsto per gli assunti da GMRE (Graduatorie di merito regionali) a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020.

Se in precedenza il docente era tenuto a rimanere nell’istituzione scolastica assegnatagli, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, adesso gli anni diventano tre.

CAMBIANO LE NORME DI APPLICAZIONE DEL VINCOLO

Il provvedimento, poi, stabilisce che “al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.”

I docenti, quindi, potranno presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.

Ad oggi, il vincolo triennale si applica solamente nel caso in cui il docente venga soddisfatto, a seguito di domanda volontaria, su preferenza analitica.

Non trova applicazione, invece, nel caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia).

Con il Decreto Sostegni-bis la misura diventa quindi più stringente rispetto alle disposizioni vigenti.

Il vincolo si applicherà non soltanto se si è soddisfatti in una delle preferenze analitiche espresse, ma anche se si ottiene il movimento in una qualunque sede della provincia chiesta.

In questo contesto si intende la locuzione “qualunque sede” come un riferimento non alla singola istituzione richiesta analiticamente, ma a tutte le preferenze analitiche o sintetiche espresse. 

Si ricorda che il Decreto, nel corso dell’iter parlamentare per la conversione in legge, potrebbe essere soggetto a modifiche. E’ necessario dunque attendere gli esiti di tali procedure per sapere se tale misura verrà mantenuta o meno.

Articoli correlati

Back to top button