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DPCM 2 marzo 2021: ecco le nuove disposizioni per la scuola. Avviso del Ministero

Ieri, giovedì 4 marzo, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MI ha inoltrato a tutte le istituzioni scolastiche un avviso relativo alle nuove disposizioni attuative previste dal DPCM del 2 marzo 2021 nell’ambito della scuola.

Per quanto riguarda la “zona gialla”, rispetto al precedente DPCM, è chiarito come le percentuali di didattica in presenza debbano riferirsi “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca” delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Con le percentuali indicate, quindi, ci si riferisce alla numerosità degli studenti e non alle attività didattiche.

Si conferma l’uso obbligatorio, a scuola, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Fanno eccezione i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi.

Il comma 2 del nuovo DPCM prevede che i Presidenti delle Regioni, nei territori di loro pertinenza e in ragione della situazione epidemiologica, possano disporre le misure di cui all’articolo 43. Si tratta delle misure previste per le “zone rosse” in base alle quali “sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.

Il Ministero si sofferma poi su due aspetti precisi che Oggi Scuola riporta di seguito:

  1. Secondo quanto previsto dall’art. 22 del DPCM 2 marzo 2021, le attività di PCTO restano attive nelle zone gialle. Nelle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale indicazione da parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione specifica. Le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l’utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.
  2. Secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 4 zone gialle “è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all’apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza”. Risponde alla ratio delle misure di salvaguardia ulteriore previste per le zone arancione scuro o rosse, l’applicazione anche in questi casi dell’articolo 43, predisponendo l’eventuale erogazione in DDI delle “attività mirate all’apprendimento”.

Le istituzioni scolastiche interessate alla sospensione dell’attività in presenza sono chiamate ad attivare i Piani per la DDI a suo tempo predisposti e il CCNI 25 ottobre 2020.

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