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Personale scuola, ecco il bonus 100 euro in busta paga: tutte le info utili

Lo annuncia il MIUR con ln Nota n. 484 del 9 gennaio 2021.

Una buona notizia per il personale scolastico, ovvero docenti, personale educativo e ATA: ecco il bonus 100 euro.

La Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica (DGSIS) del Ministero dell’Istruzione darà alle istituzioni scolastiche una funzione che indica gli importi da versare a coloro che hanno prestato servizio in presenza nel mese di marzo 2020.

Bonus da 100 in busta paga al personale scuola

A CHI SPETTA IL BONUS

Il riconoscimento dell’incentivo spetta a coloro che hanno prestato servizio in presenza nel periodo di massima allerta per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il premio, dunque, non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro espletandolo con il telelavoro o in smart working, o ancora è stato assente per ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc..

Lo annuncia il MIUR

con la Nota n. 484 del 9 gennaio 2021, fornendo le info necessarie alle istituzioni scolastiche in merito al premio previsto dall’art. 63 del D.L. n. 18/2020, in favore del personale scolastico di cui alle citate indicazioni sul servizio prestato.

L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 – il cosiddetto “Decreto Cura Italia” – ha previsto un premio di 100 euro (come limite massimo) da corrispondere ai titolari di redditi di lavoro dipendente (tra questi dunque il personale scolastico) che nel mese di marzo 2020 abbiano prestato la propria attività lavorativa in presenza.

Ne hanno diritto ESCLUSIVAMENTE i lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

Il limite di 40.000 euro si conteggia in base al reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Come scrive il portale Leggioggi, per ottenere il premio il lavoratore non deve presentare alcuna domanda al datore di lavoro: la norma dispone che spetta in via automatica.

Sarà il sostituto d’imposta a erogare materialmente il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

IL MECCANISMO PREVEDE CHE IL LAVORATORE DEBBA EFFETTUARE:

  1. il conteggio delle giornate lavorate dal dipendente in rapporto a quelle lavorabili;
  2. il calcolo dell’importo del premio;
  3. l’erogazione del premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
  4. la compensazione di quanto anticipato mediante mod. F24

COME SI DETERMINA IL PREMIO

Per determinare l’importo, il MIUR chiede di utilizzare il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo 2020 e quelli lavorabili, che sono:

  • 22 se la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni (lun-ven);
  • 26 se la settimana lavorativa è articolata su 6 giorni (lun-sab).Dunque il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto, con un’approssimazione alla seconda cifra decimale:
  • 100 * (giorni lavorati in presenza a marzo 2020 / giorni lavorabili a marzo 2020).Bonus 100 euro per il personale scuola: il lavoratore part-timePer quanto riguarda i lavoratori part-time, l’Agenzia delle Entratetorna a ribadire che il premio di 100 eurospetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.

Dunque l’unica metrica che rileva per quanto riguarda il calcolo del premio è l’effettiva presenza del lavoratore presso la sede di lavoro, indipendentemente se in quella singola giornata abbia lavorato 4 ore anziché 8 ore.

E’ sufficiente la presenza anche di una sola ora per maturare il singolo rateo della giornata in relazione al premio spettante.

Quindi, anche qualora il lavoratore abbia un contratto part-time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Particolare è il caso del lavoratore che ha più lavori part-time. Come deve comportarsi in tal caso? A chi deve chiedere il premio il lavoratore?

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate lascia facoltà al lavoratore di individuare a quale sostituto d’imposta chiedere il premio di 100 euro.

A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore

e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

Bonus 100 euro per il personale scuola: chi calcola il bonus

Il ministero dell’Istruzione tiene a precisare due punti importanti.

  1. Nel caso in cui il dipendente abbia svolto il servizio di interesse in un’unica istituzione scolastica,
    a quest’ultima è richiesto di calcolare l’importo da erogare per ciascun lavoratore ed inserirlo nella rilevazione;

2. Il caso del dipendente che abbia svolto il servizio di interesse in più istituzioni scolastiche. Una soltanto di queste effettuerà la rilevazione collezionando i giorni di presenza del dipendente nei diversi istituti di servizio.

Pertanto, bisogna prestare attenzione al fine di non conteggiare più volte un unico giorno di presenza in diversi istituti.

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