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FAQ ministero su nuovo PEI: come avviene la redazione, tempistica, PCTO

Il dicastero dell'Istruzione ha pubblicato nuove risposte per le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno"

Le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i

modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche sono state

definite con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

Il ministero dell’Istruzione ha pubblica nuove FAQ.

Concretamente come dovrà avvenire la redazione del nuovo Pei? L’insegnante di sostegno redige una bozza, la

condivide con il genitore e poi con i professionisti ASL?

Certamente l’incontro va preparato, ma i dettagli e le competenze vanno definiti a livello di istituzione scolastica.

È molto probabile che l’insegnante di sostegno svolga in questa fase un ruolo prevalente, ma non esclusivo,

perché tutti gli insegnanti della classe vanno coinvolti. Ricordiamo che «La responsabilità dell’integrazione

dell’alunno con disabilità e dell’azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell’insegnante di

sostegno, dell’insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò

significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l’attuazione del “progetto educativo

individualizzato” poiché in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella

sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell’attuazione e verifica degli

interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato» (CM 250/1985). Durante l’incontro del GLO si

può discutere la bozza di PEI proposta, analizzando eventuali punti controversi e cercando di arrivare a una

versione su cui tutti sono d’accordo.

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO)- È obbligatorio approvare il PEI entro fine ottobre?

È una scadenza non perentoria e in casi particolari e motivati si può quindi derogare. Il PEI va approvato “di

norma” entro ottobre (decreto art. 7 comma 2 lettera g) e questo significa che è una regola che ammette

eccezioni, ma devono rimanere tali. Soprattutto, occorre da subito applicare le misure adatte a una migliore

inclusione, che gli insegnanti possono comunque adottare nella loro autonomia didattica. Personalizzazione e

individualizzazione, infatti, sono strategie che fanno parte del “fare scuola” per tutti gli alunni.

Partecipazione delle studentesse e degli studenti- Se uno studente non è in grado di comprendere di cosa si sta

parlando, o appare terrorizzato alla sola idea di partecipare a un incontro con tutti i professori e i genitori, è

obbligato lo stesso a partecipare al GLO?

Il DLgs 66/2017 dice che la partecipazione dello studente è “assicurata”, ma non si può ovviamente imporla se

non ci sono le condizioni. La questione va gestita con buon senso, valutando le condizioni reali di applicazione e

impostando eventualmente un percorso di autonomia che porti gradualmente lo studente a comprendere la

funzione di questi incontri per partecipare nel modo più responsabile possibile, ma senza inutili forzature.

Formalmente lo studente fa parte del GLO e quindi va sempre invitato, ma se non si presenta si procede

ugualmente (V. Linee Guida a pag. 10).

Partecipazione delle studentesse e degli studenti- È possibile parlare davanti al ragazzo dei problemi che lo

riguardano?

La partecipazione degli studenti si basa sul principio di autodeterminazione definito dalla Convenzione ONU: «Il

rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e

l’indipendenza delle persone». Gli incontri del GLO non hanno lo scopo di valutare l’alunno ma di decidere quali

sono gli interventi più efficaci per superare le sue difficoltà, e su questi temi è molto probabile che lui abbia

qualcosa da dire. Come per tutti i compagni, anche per lui la valutazione degli apprendimenti si colloca in un

altro momento (Consiglio di Classe) e va tenuta distinta dal GLO e dal PEI.

Supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare -Cosa si intende per supporto dell’Unità di Valutazione

Multidisciplinare? Partecipa o no agli incontri del GLO?

Come è scritto nelle Linee Guida (pag. 10) l’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL è un organo distinto

rispetto al GLO e come tale non ne fa parte, ma le figure professionali che lo compongono e che interagiscono

con l’alunno possono certamente rientrarvi ed essere quindi individuate a tutti gli effetti come membri, da

convocare regolarmente ad ogni incontro. Si possono concordare secondo i bisogni anche altre modalità di

supporto, più flessibili, come, ad esempio, consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in

caso di necessità o altro.

Quadro informativo -Mi hanno detto che la nuova normativa prevede che nel nuovo PEI sia inserita “a cura dei

genitori o esercenti la responsabilità genitoriale” la descrizione dell’alunno e della situazione familiare. Ma sono

davvero obbligata a scrivere queste cose?

La redazione di questa sezione va intesa come una opportunità offerta alla famiglia, non come un obbligo. Nel

modello di PEI è indicato: «A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti

del GLO» e nelle linee guida è scritto che «l’istituzione scolastica, sentiti i membri del GLO, può eventualmente

sostenere genitori, studenti e studentesse in questo compito, secondo le loro esigenze» (Linee Guida, pag. 13).

Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento- Come mai sulla scheda, il riferimento diagnostico è

all’ICD 9, strumento ormai superato da anni?

L’ICD9 è il sistema di classificazione ufficialmente adottato dal Sistema Sanitario Nazionale, benché siano state

introdotte versioni più recenti (ICD10) e coesistano anche altri sistemi di classificazione (DSMIV e DSMV).

Nell’anagrafe del Ministero dell’Istruzione vi è la possibilità di inserire i codici nosografici di ciascuno dei sistemi

di classificazione sopra richiamati, così come è possibile fare anche nel nuovo modello di PEI, fermo restando che

il sistema ufficiale vigente è l’ICD9.

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