Miur battuto, IV fascia in Gae è illegittima! Come cambiano le graduatorie
Ancora una volta l’Anief vince in tribunale e dimostra la validità delle proprie tesi riguardo l’illegittimità, per contrasto con i principi costituzionali del merito, della IV Fascia delle Graduatorie a Esaurimento. Il TAR Lazio, con una nuova sentenza che dà piena ragione al nostro sindacato, annulla il Decreto Ministeriale n. 374/2019 di aggiornamento GaE nella parte in cui non consente ai laureati SFP, agli abilitati tramite i corsi Cobaslid e AFAM già inseriti nelle graduatorie in IV fascia, il corretto passaggio nella corrispondente III Fascia. Marcello Pacifico (Anief): “Il Ministero esegua e rispetti il giudicato: graduare in base al mero criterio della data di acquisizione del titolo abilitante è incostituzionale!”
Il TAR del Lazio, infatti, accoglie in toto le tesi sostenute dal sindacato che aveva già ottenuto ragione nel 2017 e nel 2018 con sentenze emanate dal tribunale amministrativo sulla medesima questione e già passate in giudicato. La nuova sentenza ottenuta ieri dall’Avvocato Anief Salvatore Russo, annulla anche il nuovo Decreto Ministeriale n. 374/2019 di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento proprio rilevando come, una volta acquisito il requisito di ammissione, “l’unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli”.
In tale contesto, “considerato che i requisiti per accedere all’insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito, è evidente che la collocazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguito precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l’accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l’hanno conseguito”, con la conferma che la IV fascia istituita per le Graduatorie a Esaurimento è illegittima e da considerarsi a “carattere temporaneo” e non permanente come previsto, invece, dal Ministero dell’Istruzione, “in quanto sorta per sopperire all’esclusione dalle gae di alcune categorie di docenti”.
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