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Multe da 400 a 1000 euro: occhio ai prof senza Green pass

Multe salate in arrivo. Da 400 a 1000 euro per docenti e personale scolastico senza Green pass. A dare indicazioni, il dossier del Parlamento sul Dl 111 che riporta le misure di sicurezza e l’obbligo del Green pass per il mondo della scuola.

Le norme 

 

L’art. 4, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Ai sensi del co. 5. Se l’illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000). Secondo la formulazione testuale, la sanzione aggravata è prevista “in caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1”.

La sanzione amministrativa

Il co. 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando che è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada (art. 202, co. 1, 2 e 2.1 del d.lgs. 285/1992). Conseguentemente, ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l’illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% (€ 280) entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero il minimo edittale (€ 400) entro 60 giorni dalla contestazione. Poi la sanzione è irrogata dal Prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con DPCM o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle autorità regionali per le misure adottate dalle stesse medio tempore.

Chi controlla

Il dossier, inoltre, ricorda che “con riferimento alle scuole, la nota tecnica fa presente che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”

I soldi

Lo stesso comma 5, secondo periodo, del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), nel richiamare il rispetto dell’art. 2, co. 2-bis, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendo che se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato. Invece se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni.

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