L’insegnante ha diritto a 5 giorni di permesso per la formazione personale. La normativa

L’art. 64 del CCNL 29.11.2007 al comma 5 dice che il personale insegnante ha diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico. Secondo eventuali criteri di fruizione stabiliti a livello di istituto, per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con possibilità di essere sostituiti anche da supplenti nominati dalle graduatorie di istituto.
INSEGNANTE E PERMESSI, IL PRINCIPIO FONDAMENTALE
Inoltre lo stesso articolo fissa un principio fondamentale ovvero quello che il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta anche il rimborso delle spese di viaggio.
Da notare che la norma parla di permesso “giornaliero” che quindi, una volta fruito, si deve intendere per l’intera giornata a prescindere da eventuali incontri collegiali o impegni lavorativi dell’insegnante.
di Aldo Domenico Ficara – Regolarità e Trasparenza nella Scuola
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