{"id":99278,"date":"2023-07-30T18:22:14","date_gmt":"2023-07-30T16:22:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=99278"},"modified":"2023-07-30T18:22:14","modified_gmt":"2023-07-30T16:22:14","slug":"assunzioni-a-tempo-determinato-e-indeterminato-docente-compatibilita-con-dottorato-p-assegno-di-ricerca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2023\/07\/30\/assunzioni-a-tempo-determinato-e-indeterminato-docente-compatibilita-con-dottorato-p-assegno-di-ricerca\/","title":{"rendered":"Assunzioni a tempo determinato e indeterminato docente: compatibilit\u00e0 con dottorato p assegno di ricerca"},"content":{"rendered":"<p>\u201cUn rapporto di lavoro pu\u00f2 essere regolarmente instaurato quando l&#8217;interessato ha gi\u00e0 ottenuto un dottorato di ricerca, una borsa di studio post-dottorato o un assegno di ricerca. In queste situazioni, \u00e8 possibile richiedere un periodo di congedo o di aspettativa, come indicato nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011, senza incorrere in situazioni di incompatibilit\u00e0.\u201d<\/p>\n<p>Con C.M. n. 120 del 4 novembre 2002, in riferimento alla normativa di cui all\u2019art. 52 \u2013<br \/>\ncomma 57 &#8211; della legge 28.12.2001, n. 448 (con cui sono state apportate integrazioni alle<br \/>\ndisposizioni di cui alla legge n. 476 del 13.8.1984, riguardante norme in materia di borse di<br \/>\nstudio e dottorato di ricerca nelle Universit\u00e0), sono state impartite istruzioni in merito alle<br \/>\nmodalit\u00e0 di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i<br \/>\ndocenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.<\/p>\n<p>Con la predetta C.M. n. 120\/2002, sono stati peraltro evidenziati alcuni precetti<br \/>\nfondamentali discendenti dalla normativa di riferimento e che di seguito si ritiene di dover<br \/>\nrichiamare:<\/p>\n<p>1. la concessione del congedo straordinario non \u00e8 subordinata all&#8217;effettuazione<br \/>\ndell&#8217;anno di prova;<\/p>\n<p>2. la richiesta di congedo non \u00e8 commisurata a mesi o ad un anno, ma all&#8217;intera durata<br \/>\ndel dottorato.<\/p>\n<p>3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di<br \/>\nriassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarit\u00e0.<\/p>\n<p>4. il periodo di congedo straordinario \u00e8 utile ai fini della progressione di carriera, del<br \/>\ntrattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2<br \/>\ndella legge 476\/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall&#8217;INPDAP &#8211;<br \/>\nDirezione Centrale Prestazioni Previdenziali &#8211; con nota prot. 1181 del 19 ottobre<br \/>\n1999.<\/p>\n<p>Le indicazioni discendenti da tali precetti non sembra possano dare adito ad<br \/>\ninterpretazioni difformi da quanto la normativa di riferimento avesse voluto evidenziare, e<br \/>\ncomunque numerose sono le richieste di chiarimento che da pi\u00f9 parti pervengono a questa<br \/>\nDirezione Generale: in particolare quelle che assumono maggior rilievo riguardano le questioni relative a :<br \/>\n\u2022 Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso<br \/>\n\u2022 Dottorati di ricerca indetti dalle Universit\u00e0 straniere<br \/>\n\u2022 Congedo al personale con nomina a tempo determinato<br \/>\n\u2022 Ripetizione delle somme percepite (stipendi)<br \/>\n\u2022 Dottorati e ricercatori Universitari<br \/>\n\u2022 Limiti all\u2019 autorizzazione alla frequenza dei dottorati<\/p>\n<p>Allo scopo di fornire univoche direttive idonee a salvaguardare i diritti dei docenti,<br \/>\nnonch\u00e9 gli interessi dell\u2019Amministrazione, si \u00e8 proceduto di interpellare in merito la Direzione<br \/>\nGenerale per l\u2019Istruzione Universitaria, e, per quanto concerne alcune problematiche, anche<br \/>\nl\u2019Ufficio Legislativo di questo Ministero.<\/p>\n<p>Tanto premesso si ritiene quindi di poter fornire, ad integrazione delle disposizioni a suo<br \/>\ntempo impartite con la citata C.M. 120\/2002, e con riferimento agli argomenti innanzi<br \/>\nrichiamati , i seguenti chiarimenti.<\/p>\n<h5>Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso<\/h5>\n<p>Si precisa che l\u2019art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del<br \/>\ncongedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non pu\u00f2, quindi,<br \/>\nprefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi: in tal senso ha fornito il proprio parere<br \/>\nl\u2019Ufficio legislativo di questo Ministero, appositamente interpellato in merito. Non si ritiene<br \/>\npertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite,<br \/>\nanche in considerazione dell\u2019aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non<br \/>\ntroverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.<\/p>\n<p>Si ritiene tuttavia possibile che, come rilevato dallo stesso Ufficio legislativo, il personale<br \/>\ninteressato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale,<br \/>\nl\u2019aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell\u2019art. 18 del CCNL comparto scuola.<\/p>\n<h5>Congedo al personale con nomina a tempo determinato<\/h5>\n<p>Particolare attenzione si ritiene debba essere posta nei confronti di tale tipologia di docenti.<br \/>\nIn proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall\u2019art. 19 del<br \/>\nvigente CCNL, riguardante \u201cFerie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo<br \/>\ndeterminato\u201d, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di<br \/>\ncontratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che \u201cAl personale<br \/>\nassunto a tempo determinato , al personale di cui \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026, si applicano, nei limiti della<br \/>\ndurata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze<br \/>\nstabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato\u201d., e pertanto<br \/>\nanche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla<br \/>\nrichiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza<br \/>\ndei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette<br \/>\ndisposizioni esplicano, la propria validit\u00e0 esclusivamente sotto il profilo giuridico<br \/>\n(riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi<br \/>\nche le stesse possano esplicare la validit\u00e0 sotto il profilo economico (conservazione<br \/>\ndella retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).<\/p>\n<h5>Dottorati di ricerca indetti dalle Universit\u00e0 straniere<\/h5>\n<p>Al riguardo, in relazione a quanto comunicato dall\u2019Ufficio Legislativo, si ritiene di potersi<br \/>\nconcordare con il parere espresso dall\u2019Avvocatura Generale dello Stato con nota 2 marzo 2005,<br \/>\nn. 30098, sulla base dal comma 9, ultimo periodo, dell\u2019art. 453 del D.Lvo 297\/94, il quale<br \/>\nprevede l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019art. 2 della legge 14 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario<br \/>\ndi borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso<br \/>\npiano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Universit\u00e0 italiane sia per<br \/>\nquelle straniere.<\/p>\n<p>Il richiamo al sopraccitato art. 2, legge 476\/1984, comporta dunque, l\u2019applicabilit\u00e0 a<br \/>\ntale fattispecie della disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia<br \/>\nprevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a<br \/>\ntutelare la possibilit\u00e0 di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle<br \/>\nnecessarie risorse finanziarie di sostentamento.<\/p>\n<h5>Ripetizione delle somme percepite (stipendi)<\/h5>\n<p>L\u2019ultimo periodo del comma 57, art. 52 della precitata legge 448\/2001 prevede che<br \/>\n\u201cQualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con<br \/>\nl\u2019amministrazione pubblica cessi per volont\u00e0 del dipendente nei due anni successivi, \u00e8 dovuta<br \/>\nla ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo\u201d.<\/p>\n<p>Si \u00e8 ritenuto in passato che per \u201cAmministrazione pubblica\u201d dovesse intendersi<br \/>\nesclusivamente l\u2019Amministrazione pubblica riguardante il comparto di appartenenza del<br \/>\ndottorando. In merito si ritiene dover precisare che dopo attenta valutazione del contenuto<br \/>\ndella norma di riferimento si \u00e8 convenuto che il termine \u201camministrazione pubblica\u201d deve<br \/>\nessere riferito alla pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli<br \/>\nemolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza, sia dovuta esclusivamente se il<br \/>\ndipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l\u2019Amministrazione Pubblica (ad<br \/>\nes. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell\u2019ambito di una<br \/>\nqualsiasi Pubblica Amministrazione).<\/p>\n<h5>Dottorati e Ricercatori Universitari.<\/h5>\n<p>La stessa tipologia di problematica si propone nel caso in cui il docente che frequenta il<br \/>\ncorso di dottorato di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualit\u00e0 di ricercatore<br \/>\nuniversitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente<br \/>\nprima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale<br \/>\nscolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma 57, legge n 448\/2001.<\/p>\n<p>Anche in questo caso, in relazione a quanto innanzi esposto, come indicato nel<br \/>\nprecedente punto, l\u2019interessato non \u00e8 tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti.<br \/>\nLe stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari<br \/>\ndi Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali, l\u2019art. 51 della legge 449 del<br \/>\n27.12.1997 prevede esplicitamente la \u201cpossibilit\u00e0\u201d dell\u2019aspettativa senza assegni per tutti i<br \/>\npubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.<\/p>\n<h5>Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati<\/h5>\n<p>Per quanto concerne, infine, la possibilit\u00e0 di partecipare, dopo il conseguimento di un<br \/>\ndottorato ad altro corso, si fa presente che, in materia, \u00e8 applicabile il disposto di cui alla legge<br \/>\n30 dicembre 2010, n. 240 riguardante \u201cNorme in materia di organizzazione delle universit\u00e0\u201d,<br \/>\npubblicata in G.U. del 14.1.2011 \u2013 Suppl. ordinario n. 11, con particolare riferimento all\u2019art.<br \/>\n19, comma 3, che modifica l\u2019art. 2 , primo comma della legge 13 agosto 1984, n. 476. In<br \/>\nparticolare il punto a) del predetto comma 3 stabilisce che \u201cil pubblico dipendente ammesso ai<br \/>\ncorsi di dottorato di ricerca \u00e8 collocato a domanda, \u201ccompatibilmente con le esigenze<br \/>\ndell\u2019amministrazione,\u201d in congedo straordinario\u2026\u201d, mentre il punto b) aggiunge al predetto<br \/>\nart.2 della legge 476\/84 i seguenti periodi: \u201cNon hanno diritto al congedo straordinario, con o<br \/>\nsenza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gi\u00e0 conseguito il titolo di dottore di ricerca, n\u00e9<br \/>\ni pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico,<br \/>\nbeneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla<br \/>\ndata di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti\u201d.<\/p>\n<p>Dalle predette disposizioni si deduce che, contrariamente a quanto indicato al quarto<br \/>\ncapoverso del punto 1 della innanzi richiamata C.M. 120\/2002, il congedo straordinario per il<br \/>\nborsista \u00e8 un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilit\u00e0 con le esigenze<br \/>\ndell\u2019Amministrazione, rendendo pertanto nullo il primo precetto di cui alla C.M. 120\/2002,<br \/>\nriportata peraltro al secondo periodo punto 1 della presente nota.<\/p>\n<p>Per quanto concerne il contenuto del punto b) si richiama l\u2019attenzione sull\u2019espresso<br \/>\ndivieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, posto ai pubblici<br \/>\ndipendenti che abbiano gi\u00e0 conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano<br \/>\nsolamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno<br \/>\naccademico a corsi di dottorato di ricerca.<\/p>\n<p><strong>Allegato:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Circolare-Ministeriale-15-del-22-febbraio-2011-Dottorati-di-ricerca-problematiche-connesse.pdf\">Circolare Ministeriale 15 del 22 febbraio 2011 &#8211; Dottorati di ricerca problematiche connesse<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cUn rapporto di lavoro pu\u00f2 essere regolarmente instaurato quando l&#8217;interessato ha gi\u00e0 ottenuto un dottorato di ricerca, una borsa di studio post-dottorato o un assegno di ricerca. 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