{"id":98170,"date":"2023-02-01T19:00:03","date_gmt":"2023-02-01T18:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=98170"},"modified":"2023-02-01T17:13:48","modified_gmt":"2023-02-01T16:13:48","slug":"cessazioni-dal-servizio-del-personale-scolastico-dal-1-settembre-2023-a-seguito-delle-disposizioni-in-materia-di-accesso-al-trattamento-di-pensione-anticipata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2023\/02\/01\/cessazioni-dal-servizio-del-personale-scolastico-dal-1-settembre-2023-a-seguito-delle-disposizioni-in-materia-di-accesso-al-trattamento-di-pensione-anticipata\/","title":{"rendered":"Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1\u00b0 settembre 2023, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata"},"content":{"rendered":"<h1>Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1\u00b0 settembre 2023, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata<\/h1>\n<p>Con la presente circolare, condivisa con INPS, si forniscono le indicazioni operative per l\u2019attuazione dell\u2019articolo 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), e le integrazioni alla circolare n. 31924 del 8 settembre 2022.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel modificare l\u2019articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha inserito l\u2019art. 14.1, che ha introdotto, in via sperimentale per il 2023, il trattamento di \u201cpensione anticipata flessibile\u201d, fissando il termine finale del 28 febbraio 2023 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle relative istanze di cessazione dal servizio.<\/p>\n<p>Tale nuova disciplina normativa prevede la facolt\u00e0 di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un\u2019et\u00e0 anagrafica di almeno 62 anni e di un\u2019anzianit\u00e0 contributiva minima di almeno 41 anni (c.d. pensione \u201cquota 103\u201d), la pensione sar\u00e0 liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minino per il 2023 sino al compimento dell\u2019et\u00e0 perla pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023\/2024), raggiunta la quale verr\u00e0 messo in pagamento l\u2019intero importo della pensione.<\/p>\n<p>Il comma 292 del medesimo articolo ha invece apportato alcune modifiche alla disciplina contenuta all\u2019articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c.d. \u201copzione donna\u201d inserendo il comma 1 bis, il quale prevede che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un&#8217;anzianit\u00e0 contributiva pari o superiore a 35 anni e un&#8217;et\u00e0 anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione capacit\u00e0 lavorativa con invalidit\u00e0 civile pari o superiore al 74%, come meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.<\/p>\n<p>Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, con effetti dall\u2019inizio dell\u2019anno scolastico 2023\/24, \u00e8 fissato al 28 febbraio 2023.<\/p>\n<p>Al fine di recepire le previsioni legislative anzidette, si \u00e8 resa necessaria, da parte della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero, la predisposizione degli adeguamenti agli applicativi per la presentazione delle istanze on-line di cui alla nota n. 31924 del 8 settembre 2022, con esclusivo riguardo alla c.d. \u201cquota 103\u201d e alla c.d. \u201cOpzione donna vincolata a condizioni soggettive\u201d.<\/p>\n<p>Si riportano di seguito le indicazioni per il personale scolastico che intende usufruire delle citate misure.<\/p>\n<p>Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal 1\u00b0 al 28 febbraio 2023 utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell\u2019ambito della sezione \u201cIstanze Online\u201d del sito.<\/p>\n<p>Le istanze Polis disponibili sono:<\/p>\n<p>&#8211; Cessazioni On Line &#8211; personale docente, educativo, IRC e ATA \u2013 Quota 103<\/p>\n<p>&#8211; Cessazioni On Line &#8211; personale docente, educativo, IRC e ATA \u2013 Opzione donna<\/p>\n<p>&#8211; Cessazioni On Line \u2013 Dirigenti Scolastici \u2013 Quota 103<\/p>\n<p>&#8211; Cessazioni On Line \u2013 Dirigenti Scolastici \u2013 Opzione donna<\/p>\n<p>\u00c8 escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano.<\/p>\n<p>Deve essere formulata un\u2019unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere la volont\u00e0 di interrompere\/non interrompere il rapporto d&#8217;impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.<\/p>\n<p>Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1\u00b0 settembre 2023, ai sensi dell\u2019art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamata dall\u2019articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.<\/p>\n<p>Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2023, perla presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico, come gi\u00e0 previsto dal D.M. n. 238 del 8 settembre 2022.<\/p>\n<p>Per la successiva presentazione delle domande di pensione all\u2019Inps si rinvia alle modalit\u00e0 descritte nella nota n. 31924 del 8 settembre 2022. In particolare, nella domanda per opzione donna, messa a disposizione dall\u2019INPS sul sito istituzionale, occorrer\u00e0 indicare le specifiche condizioni soggettive.<\/p>\n<h5>Ape sociale<\/h5>\n<p>I commi 288 e 289 dell\u2019art. 1 della Legge di Bilancio 2023, stabiliscono che le disposizioni di cui all\u2019articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre2016, n. 232 e di cui all\u2019articolo 1,comma 92, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, si applicano anche per l\u2019anno 2023.<\/p>\n<p>In particolare, \u00e8 stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell\u2019APE sociale al 31 dicembre 2023 e sono state confermate le condizioni per l\u2019accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attivit\u00e0 c.d. gravose.<\/p>\n<p>Nello specifico, l\u2019allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, e da questa richiamato all\u2019art. 1 comma 92, annovera nell\u2019elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all\u2019APEsociale i \u201cProfessori di scuola primaria, pre\u2013 primaria e professioni assimilate\u201d &#8211; codice Istat 2.6.4<\/p>\n<p>Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per<br \/>\nopzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la<br \/>\ndomanda di riconoscimento delle condizioni per l\u2019accesso all\u2019APE sociale esclusivamente entro e<br \/>\nnon oltre il 31 marzo 2023 (cosiddetto 1\u00b0 scrutinio 2023) potranno \u2013 dopo aver ricevuto la<br \/>\ncomunicazione dall\u2019Inps dell\u2019esito positivo dell\u2019istruttoria a seguito dell\u2019espletamento delle attivit\u00e0 di<br \/>\nmonitoraggio della Conferenza di servizi per l\u2019Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro<br \/>\ne delle Politiche Sociali \u2013 comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell\u2019Inps<br \/>\nla rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente gi\u00e0 presentata.<\/p>\n<p>Si invitano codesti Uffici a porre in essere ogni necessaria misura adeguata e strumentale,<br \/>\nanche di carattere organizzativo, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e<br \/>\nl\u2019assoluto rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Allegato:<\/span><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALE.2023.0004814.pdf\">AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2023.0004814<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1\u00b0 settembre 2023, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata Con la presente circolare, condivisa con INPS, si forniscono le indicazioni operative per l\u2019attuazione dell\u2019articolo 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":98173,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[15602,34860,9,72,34861,34862,1],"tags":[127,38239,46,760,466,1400,38238],"class_list":["post-98170","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","category-copertina","category-notizie-dal-web","category-normative","category-primo-piano","category-ultime","category-uncategorized","tag-ata","tag-cessazione","tag-docente","tag-oggiscuola","tag-pensione","tag-pensione-anticipata","tag-quota-103"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/quota-103-1030x579-1-e1675267752853.jpg?fit=600%2C337&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98170"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/33"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=98170"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98170\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":98175,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/98170\/revisions\/98175"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/98173"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=98170"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=98170"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=98170"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}