{"id":97851,"date":"2022-10-12T11:00:59","date_gmt":"2022-10-12T09:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=97851"},"modified":"2022-10-12T08:17:09","modified_gmt":"2022-10-12T06:17:09","slug":"somministrazione-di-farmaci-in-orario-scolastico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2022\/10\/12\/somministrazione-di-farmaci-in-orario-scolastico\/","title":{"rendered":"Somministrazione di farmaci in orario scolastico. Il personale della scuola non \u00e8 obbligato, ecco la procedura corretta"},"content":{"rendered":"<h1>Somministrazione di farmaci in orario scolastico. Il personale della scuola non \u00e8 obbligato, ecco la procedura corretta<\/h1>\n<p>La somministrazione di farmaci in orario scolastico, in particolare di quelli salvavita, in favore di qualche alunno\/a<\/p>\n<p>\u00e8 una di quelle eventualit\u00e0 che ogni scuola deve essere pronta a fronteggiare. Anche perch\u00e9 non costituisce una<\/p>\n<p>casistica rara.<\/p>\n<p>Nel 2005 l\u2019allora Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro della Saluta eman\u00f2 delle<\/p>\n<p><strong>Raccomandazioni<\/strong> (<em>Atto di Raccomandazioni del 25\/11\/2005 \u201cLinee guida per la definizione degli interventi <\/em><\/p>\n<p><em>finalizzati all\u2019assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico\u201d<\/em>) operative<\/p>\n<p>che tuttora sono valide ed alle quali bisogna fare riferimento.<\/p>\n<p>Dalle \u201cLinee guida\u201d, focalizziamo preliminarmente, i seguenti elementi:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>l\u2019autorizzazione alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori<\/strong> (o dagli esercenti la potest\u00e0 genitoriale) al Dirigente Scolastico (art. 4 \u201cLinee guida\u201d); tale richiesta (meglio se firmata da entrambi i genitori), \u00e8 valida per l\u2019anno scolastico in corso e deve essere rinnovata ogni nuovo anno scolastico;<\/li>\n<li><strong>la somministrazione dei farmaci pu\u00f2 essere richiesta \u201ca fronte della presentazione di una certificazione medica<\/strong> attestante lo stato di malattia dell\u2019alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalit\u00e0 e tempi di somministrazione, posologia)\u201d (art. 4 cit.).<\/li>\n<li>la somministrazione dei farmaci va eseguita solo ed esclusivamente in conformit\u00e0 a autorizzazione specifiche rilasciate da parte delle ASL (art. 2 cit.);<\/li>\n<li><strong>la somministrazione di farmaci salvavita in orario scolastico pu\u00f2 avvenire solo quando non sono richieste al somministratore cognizioni specialistiche di tipo sanitario<\/strong> n\u00e9 l\u2019esercizio di discrezionalit\u00e0 tecnica del personale (art. 2 cit.).<\/li>\n<li><strong>per la somministrazione, gli operatori scolastici possono essere individuati dal D.S. tra il personale docente ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che abbia seguito appositi corsi di pronto soccorso<\/strong> ai sensi del Decreto legislativo n. 626\/94 (art. 4 cit.); <strong>oppure concedono<em>, <\/em>ove richiesta<em>, <\/em>l\u2019autorizzazione all\u2019accesso ai locali scolastici durante l\u2019orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la citata somministrazione dei farmaci<\/strong> (art. 4 cit.).<\/li>\n<li><strong>Qualora nell\u2019edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilit\u00e0 alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l\u2019assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, (&#8230;) all\u2019individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni<\/strong>. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all\u2019attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unit\u00e0 Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico \u00e8 tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potest\u00e0 genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell\u2019alunno per cui \u00e8 stata avanzata la relativa richiesta (art. 4 cit.) .<\/li>\n<\/ol>\n<p>I soggetti coinvolti ciascuno per le proprie responsabilit\u00e0 e competenze, quindi, sono (art. 3 cit.):<\/p>\n<p>&#8211; le famiglie degli alunni e\/o gli esercenti la potest\u00e0 genitoriale;<\/p>\n<p>&#8211; la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;<\/p>\n<p>&#8211; i servizi sanitari: i medici di base e le ASL competenti territorialmente;<\/p>\n<p>&#8211; gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d\u2019integrazione scolastica e<\/p>\n<p>formativa dell\u2019alunno.<\/p>\n<h4>Analizziamo, ora, \u00a0nel concreto la <strong><u>procedura<\/u><\/strong><a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a><\/h4>\n<ol>\n<li><u>La famiglia e\/o gli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale inoltrano una formale richiesta\/istanza indirizzata al Dirigente Scolastico<\/u> in cui viene riportato: il nome e cognome dell\u2019alunno, precisano la patologia di cui soffre, comunicano il nome commerciale del farmaco e <u>chiedono, in caso di necessit\u00e0, l\u2019autorizzazione alla somministrazione del farmaco, in orario scolastico, da parte del personale scolastico, del farmaco indicato dal medico. La famiglia, altres\u00ec, fornisce alla scuola, in confezione integra, esclusivamente i farmaci indicati dal medico<\/u>, tenendo nota della scadenza, cos\u00ec da garantire la validit\u00e0 del prodotto in uso. Il farmaco sar\u00e0 conservato a scuola, in luogo individuato idoneo e sicuro per la durata dell\u2019anno scolastico. <u>La famiglia comunica con tempestivit\u00e0 eventuali variazioni di terapia<\/u>, seguendo la medesima procedura.<\/li>\n<li><u>Il medico curante, con un apposito certificato, richiede la somministrazione di farmaci a scuola solo in assoluto caso di necessit\u00e0<\/u>; indicando la somministrazione del farmaco, non si deve richiedere discrezionalit\u00e0 nella posologia, nei tempi e nelle modalit\u00e0. Il certificato dovr\u00e0 indicare lo stato di malattia dell\u2019alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, la modalit\u00e0 e tempi di somministrazione, la posologia. <u>Il certificato dovr\u00e0 contenere la modalit\u00e0 di conservazione del farmaco, la fattibilit\u00e0 della manovra di somministrazione da parte del personale scolastico privo di competenze sanitarie<\/u> ed infine indicher\u00e0 le problematiche derivanti da una eventuale non corretta somministrazione del farmaco, e\/o gli eventuali effetti indesiderati dello stesso, pregiudizievoli per la salute del minore.<\/li>\n<li><u>Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta da parte della famiglia, acquisita la certificazione del medico, verifica preliminarmente la disponibilit\u00e0 da parte degli operatori scolastici al fine di garantire la somministrazione di farmaci, successivamente, acquisita la disponibilit\u00e0, autorizza espressamente il personale scolastico individuato alla somministrazione in orario scolastico del farmaco indicato dal medico sollevando contestualmente l\u2019Istituzione scolastica da ogni responsabilit\u00e0 sia per eventuali errori nella pratica di somministrazione che per le conseguenze sul minore<\/u>. Il Dirigente Scolastico individua il luogo fisico idoneo e sicuro per la conservazione del farmaco, garantisce la corretta conservazione del farmaco, concede l\u2019accesso ai locali dell\u2019istituto durante l\u2019orario di scuola ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci ed individua il luogo fisico per la somministrazione della terapia da effettuare, nel rispetto della riservatezza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Due note per concludere. La prima: come abbiamo potuto considerare, la somministrazione dei farmaci a scuola richiede l\u2019attivazione di una procedura piuttosto complessa che prevede l\u2019attivazione di un vero e proprio <em>protocollo<\/em>, per cui si raccomanda la massima accuratezza nella predisposizione di quest\u2019ultimo, soprattutto in ordine alle responsabilit\u00e0 che ne derivano.<\/p>\n<p>La seconda: <strong>i docenti<\/strong> (e gli altri operatori della scuola) <strong>non possono essere obbligati<\/strong> dal DS alla somministrazione; il Dirigente, infatti, \u201cverifica la disponibilit\u00e0\u201d, non obbliga, per cui <strong>sarebbe opportuno<\/strong>, in via prioritaria, coinvolgere ed <strong>autorizzare ad accedere a scuola gli stessi genitori per la somministrazione dei farmaci<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">Antonio Scarpellino<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Cfr.: D. A. Tumminelli, L. Zingales, F.M. Pagano, <em>Somministrazione farmaci salvavita in orario scolastico<\/em>, in <a href=\"https:\/\/www.edscuola.eu\/wordpress\/?p=148928\">https:\/\/www.edscuola.eu\/wordpress\/?p=148928<\/a>). I punti 2 e 3 sono stati invertiti dal sottoscritto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Somministrazione di farmaci in orario scolastico. Il personale della scuola non \u00e8 obbligato, ecco la procedura corretta La somministrazione di farmaci in orario scolastico, in particolare di quelli salvavita, in favore di qualche alunno\/a \u00e8 una di quelle eventualit\u00e0 che ogni scuola deve essere pronta a fronteggiare. Anche perch\u00e9 non costituisce una casistica rara. 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