{"id":97744,"date":"2022-08-08T12:09:52","date_gmt":"2022-08-08T10:09:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=97744"},"modified":"2022-08-08T12:09:52","modified_gmt":"2022-08-08T10:09:52","slug":"congedo-parentale-novita-in-arrivo-dal-13-agosto-la-comunicazione-inps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2022\/08\/08\/congedo-parentale-novita-in-arrivo-dal-13-agosto-la-comunicazione-inps\/","title":{"rendered":"Congedo parentale, novit\u00e0 in arrivo dal 13 agosto. La comunicazione INPS"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: center;\">Congedo parentale, novit\u00e0 in arrivo dal 13 agosto. La comunicazione INPS<\/h2>\n<p>Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie<br \/>\nGenerale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla<br \/>\nDirettiva (UE) 2019\/1158, al fine di conciliare l\u2019attivit\u00e0 lavorativa e la vita privata per i genitori<br \/>\ne i prestatori di assistenza, nonch\u00e9 di conseguire la condivisione delle responsabilit\u00e0 di cura tra<br \/>\nuomini e donne e la parit\u00e0 di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune<br \/>\nnovit\u00e0 normative in materia di maternit\u00e0, paternit\u00e0 e congedo parentale.<br \/>\nCon il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento<br \/>\ndelle relative indennit\u00e0, che <strong><span style=\"color: #ff0000;\">entreranno in vigore dal 13 agosto 2022<\/span><\/strong>. Le indicazioni operative<br \/>\ndi dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verr\u00e0 pubblicata successivamente.<\/p>\n<h4>Congedo di paternit\u00e0 obbligatorio<\/h4>\n<p>L\u2019articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 105\/2022 introduce l\u2019articolo 27-bis<br \/>\nal Capo IV del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico genitorialit\u00e0, di seguito<br \/>\nanche T.U.), che disciplina il \u201cCongedo di paternit\u00e0 obbligatorio\u201d (recependo e ampliando le<br \/>\ntutele previste per il congedo obbligatorio del padre introdotto della legge 28 giugno 2012, n.<br \/>\n92, e successive modificazioni). Lo stesso articolo 2, comma 1, alla lettera d), rinomina come<br \/>\n\u201cCongedo di paternit\u00e0 alternativo\u201d il congedo di cui all\u2019articolo 28 del T.U., la cui disciplina \u00e8<br \/>\nrimasta immutata.<br \/>\nDi seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni normative previste nel citato articolo 27-<br \/>\nbis del T.U., rinviando, come anticipato, a una successiva circolare le indicazioni operative di<br \/>\ndettaglio.<br \/>\nIl padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi<br \/>\n(non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell\u2019arco temporale che va dai 2<br \/>\nmesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo \u00e8<br \/>\nfruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.<br \/>\nIn caso di parto plurimo, la durata del congedo \u00e8 aumentata a 20 giorni lavorativi.<br \/>\nIl congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.<br \/>\nI giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternit\u00e0 della madre<br \/>\nlavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternit\u00e0<br \/>\nalternativo di cui all\u2019articolo 28 del T.U.<br \/>\nIl padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del<br \/>\ncongedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione<br \/>\nall&#8217;evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior<br \/>\nfavore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione pu\u00f2 essere<br \/>\nsostituita dall&#8217;utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la<br \/>\ngestione delle assenze.<br \/>\nAi sensi del novellato articolo 29 del T.U., per i giorni di congedo di paternit\u00e0 obbligatorio \u00e8<br \/>\nriconosciuta un\u2019indennit\u00e0 giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento<br \/>\neconomico e normativo \u00e8 determinato ai sensi dell\u2019articolo 22, commi da 2 a 7, e dell\u2019articolo<br \/>\n23 del T.U.; il trattamento previdenziale \u00e8 quello previsto dall\u2019articolo 25 del T.U.<br \/>\nPertanto, a differenza della previgente disciplina prevista per il congedo obbligatorio del padre<br \/>\ndi cui all\u2019articolo 4, comma 24, lettera a), della legge n. 92\/2012, e successive modificazioni, il<br \/>\nnuovo congedo di paternit\u00e0 obbligatorio:<br \/>\npu\u00f2 essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi<br \/>\nsuccessivi alla nascita del figlio (non pi\u00f9 solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita);<br \/>\n\u00e8 raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.<\/p>\n<h4>Maternit\u00e0 delle lavoratrici autonome<\/h4>\n<p>L\u2019articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 105\/2022 introduce, il comma 2-ter<br \/>\nall\u2019articolo 68 del T.U., prevedendo per le lavoratrici autonome il diritto all\u2019indennit\u00e0 giornaliera<br \/>\nanche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto \u201cnel caso di gravi complicanze<br \/>\ndella gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate<br \/>\ndallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all\u2019articolo 17, comma<br \/>\n3\u201ddel T.U.<br \/>\nL\u2019indennit\u00e0 per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto \u00e8, pertanto, erogabile in presenza<br \/>\ndi un accertamento medico della ASL, come previsto dal rinvio all\u2019articolo 17, comma 3, dello<br \/>\nstesso T.U.<br \/>\nL\u2019indennit\u00e0 spettante \u00e8 la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternit\u00e0\/paternit\u00e0 a<br \/>\nseconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.<\/p>\n<h4>Congedo parentale<\/h4>\n<p>3.1 Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti<br \/>\nL\u2019articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105\/2022 apporta delle novit\u00e0 in<br \/>\nmateria di congedo parentale, disponendo la modifica del comma 1 dell\u2019articolo 34 del T.U.<br \/>\nche prevede: \u201cPer i periodi di congedo parentale di cui all\u2019articolo 32, fino al dodicesimo anno<br \/>\ndi vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un\u2019indennit\u00e0<br \/>\npari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altres\u00ec diritto, in alternativa tra loro, ad<br \/>\nun ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta<br \/>\nun\u2019indennit\u00e0 pari al 30 per cento della retribuzione\u201d.<br \/>\nAlla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i<br \/>\nseguenti:<br \/>\n&#8211; alla madre, fino al dodicesimo anno (e non pi\u00f9 fino al sesto anno) di vita del bambino<br \/>\n(o dall\u2019ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile<br \/>\ndi 3 mesi, non trasferibili all\u2019altro genitore;<br \/>\n&#8211; al padre, fino al dodicesimo anno (e non pi\u00f9 fino al sesto anno) di vita del bambino (o<br \/>\ndall\u2019ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di<br \/>\n3 mesi, non trasferibili all\u2019altro genitore;<br \/>\n&#8211; entrambi i genitori hanno altres\u00ec diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo<br \/>\nindennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo<br \/>\nindennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non pi\u00f9 6 mesi).<br \/>\nRestano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti<br \/>\ndall\u2019articolo 32 del T.U. ossia:<br \/>\n&#8211; la madre pu\u00f2 fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi<br \/>\ndodici anni di vita o dall\u2019ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;<br \/>\n&#8211; il padre pu\u00f2 fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per<br \/>\nun periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di<br \/>\nvita o dall\u2019ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;<br \/>\n&#8211; entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo<br \/>\nparentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o<br \/>\nfrazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall\u2019ingresso<br \/>\nin famiglia in caso di adozione o affidamento.<br \/>\nAl genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non pi\u00f9 10 mesi) continuativi o frazionati di<br \/>\ncongedo parentale, di cui 9 mesi (e non pi\u00f9 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della<br \/>\nretribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il<br \/>\ngenitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell\u2019articolo 337-quater del codice<br \/>\ncivile, l\u2019affidamento esclusivo del figlio.<br \/>\nPer i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori<br \/>\no per il genitore solo, \u00e8 dovuta, fino al dodicesimo anno (e non pi\u00f9 fino all&#8217;ottavo anno) di<br \/>\nvita del bambino (o dall\u2019ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un\u2019indennit\u00e0<br \/>\npari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell&#8217;interessato<br \/>\nsia inferiore a 2,5 volte l&#8217;importo del trattamento minimo di pensione a carico<br \/>\ndell&#8217;assicurazione generale obbligatoria.<br \/>\nL\u2019indennit\u00e0 \u00e8 calcolata secondo quanto previsto all&#8217;articolo 23 del T.U.<br \/>\n3.2 Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata<br \/>\nLa normativa novellata dal decreto legislativo n. 105\/2022 dispone la possibilit\u00e0 di fruire del<br \/>\ncongedo parentale entro il dodicesimo anno (e non pi\u00f9 entro il terzo anno) di vita del<br \/>\nbambino o dall\u2019ingresso in famiglia\/Italia del minore in caso di adozione o affidamento<br \/>\npreadottivo.<br \/>\nCiascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile<br \/>\nall\u2019altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa<br \/>\ntra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non<br \/>\npi\u00f9 6 mesi).<br \/>\nRestano invariate le condizioni richieste dalla legge e dai decreti ministeriali per potere fruire<br \/>\ndel congedo parentale.<br \/>\n3.3. Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi<br \/>\nIl decreto legislativo n. 105\/2022 innova anche la disciplina dei congedi parentali per i<br \/>\nlavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., riconoscendo il diritto al congedo parentale<br \/>\nanche ai padri lavoratori autonomi.<br \/>\nDalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei<br \/>\ngenitori, da fruire entro l\u2019anno di vita (o dall\u2019ingresso in famiglia in caso di adozione o<br \/>\naffidamento) del minore.<\/p>\n<h4>Domanda<\/h4>\n<p>In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto<br \/>\nlegislativo n. 105\/2022, ossia dal 13 agosto 2022, \u00e8 comunque possibile fruire dei congedi di<br \/>\ncui al presente messaggio come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio<br \/>\ndatore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione<br \/>\nmediante presentazione della domanda telematica all\u2019INPS. Il rilascio delle implementazioni<br \/>\ninformatiche delle attuali procedure sar\u00e0 tempestivamente reso noto con successiva<br \/>\ncomunicazione.<br \/>\nI lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro,<br \/>\npresentando successivamente domanda all\u2019INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact<br \/>\ncenter integrato o Patronati) non appena sar\u00e0 rilasciata l\u2019apposita domanda telematica.<\/p>\n<p><strong><span style=\"color: #ff0000;\"><a style=\"color: #ff0000;\" href=\"https:\/\/servizi2.inps.it\/servizi\/CircMessStd\/maestro.ashx?idAllegato=13757&amp;flagOriginale=1\">Visualizza la comunicazione INPS<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Congedo parentale, novit\u00e0 in arrivo dal 13 agosto. 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