{"id":96775,"date":"2022-04-05T13:00:03","date_gmt":"2022-04-05T11:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=96775"},"modified":"2022-04-04T16:28:17","modified_gmt":"2022-04-04T14:28:17","slug":"prof-e-ata-in-servizio-dopo-la-sospensione-che-succede","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2022\/04\/05\/prof-e-ata-in-servizio-dopo-la-sospensione-che-succede\/","title":{"rendered":"Prof e ATA in servizio dopo la sospensione: che succede?"},"content":{"rendered":"<p>Rientro di prof e <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2022\/03\/23\/covid-prof-e-ata-senza-vaccino-a-casa-senza-stipendio\/\">Ata<\/a> sospesi dal servizio perch\u00e9 non vaccinati. Cosa accade? A rispondere ai tanti dubbi il sindacato Anief, con una serie di FAQ.<\/p>\n<h2><strong>Cosa accade dal 1\u00b0 aprile al personale scolastico gi\u00e0 sospeso per inosservanza dell\u2019obbligo vaccinale?<\/strong><\/h2>\n<p>Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 il Consiglio dei Ministri ha esteso l\u2019obbligo vaccinale nelle scuole fino al 15 giugno 2022. Ma, al contempo, ha concesso al personale docente, educativo e ATA, al momento sospeso perch\u00e9 non vaccinato, di poter rientrare, in possesso della certificazione verde base. Il personale docente non pu\u00f2 rientrare in classe per svolgere attivit\u00e0 didattica in presenza.<\/p>\n<h2><strong>Cosa succede al personale ATA?<\/strong><\/h2>\n<p>Non svolgendo \u201cattivit\u00e0 didattiche a contatto con gli alunni\u201d, il personale ATA, pur se inadempiente all\u2019obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, pu\u00f2 essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24. E pu\u00f2 essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attivit\u00e0.<\/p>\n<h2><strong>Cosa succede al personale docente ed educativo?<\/strong><\/h2>\n<p>Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l\u2019art. 4- ter.2 del decreto-legge 44\/2021, introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo \u201cLa vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivit\u00e0 didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati\u201d. Il mancato adempimento dell\u2019obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, \u201cimpone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attivit\u00e0 di supporto alla istituzione scolastica\u201d (nota MI n. 620 del 28 marzo 2022)<\/p>\n<h2><strong>Cosa accade ai provvedimenti di sospensione dei docenti?<\/strong><\/h2>\n<p>A decorrere dal 1\u00b0 aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente ed educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell\u2019obbligo vaccinale. Detto personale potr\u00e0 essere adibito alla normale attivit\u00e0 didattica solo se abbia adempiuto all\u2019obbligo vaccinale. O sia comunque in possesso di una certificazione verde rafforzata (guarito entro 6 mesi da Covid). Mentre, in caso di persistente inadempimento, dovr\u00e0 essere sostituito (nota MI n. 620 del 28 marzo 2022).<\/p>\n<h2><strong>Come verranno impiegati i docenti e il personale educativo?<\/strong><\/h2>\n<p>Il personale docente ed educativo inadempiente all\u2019obbligo vaccinale potr\u00e0 essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni. Quali, a titolo esemplificativo, le attivit\u00e0 anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione (nota MI n. 620 del 28 marzo 2022)<\/p>\n<h2><strong>Come saranno individuate le attivit\u00e0 cui adibire i docenti e il personale educativo?<\/strong><\/h2>\n<p>Secondo quanto previsto dalla nota MI n. 659 del 31 marzo 2022 per l\u2019individuazione delle attivit\u00e0 a supporto dell\u2019istituzione scolastica a cui adibire il personale docente ed educativo si dovr\u00e0 fare riferimento all\u2019art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008. Che individua tra le attivit\u00e0 di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l\u2019organizzazione di laboratori, il supporto nell\u2019utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche. Le attivit\u00e0 relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attivit\u00e0 deliberata nell\u2019ambito del progetto d\u2019istituto.<\/p>\n<h2><strong>Quale sar\u00e0 l\u2019orario di lavoro dei docenti?<\/strong><\/h2>\n<p>Per quanto concerne la determinazione dell\u2019orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovr\u00e0 svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all\u2019insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonch\u00e9 per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l\u2019attivit\u00e0 di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all\u2019articolo 26 della Legge 448\/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107\/2015, ecc.). I dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall\u2019art. 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44\/2021, provvederanno d\u2019ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati.<br \/>\n(Nota MI n. 659 del 31 marzo 2022)<\/p>\n<h2><strong>E\u2019 legittimo utilizzare i docenti per 36 ore?<\/strong><\/h2>\n<p>ANIEF ritiene che l\u2019utilizzo del personale docente per ore aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro sia illegittimo per violazione delle norme contrattuali<\/p>\n<h2><strong>Quali saranno le azioni dell\u2019ANIEF?<\/strong><\/h2>\n<p>ANIEF sta predisponendo una apposita azione legale per impugnare i provvedimenti di assegnazione dei docenti a svolgere la prestazione lavorativa oltre le ore previste dal proprio profilo contrattuale e oltre il proprio mansionario con richiesta di pagamento anche dello straordinario<\/p>\n<h2><strong>Cosa devono fare i docenti dal 1 aprile?<\/strong><\/h2>\n<p>Il personale docente dovr\u00e0 comunicare al dirigente scolastico di essere in possesso della certificazione verde base ed attendere<br \/>\nl\u2019ordine di servizio da parte del dirigente scolastico con l\u2019individuazione delle attivit\u00e0 e dei compiti da svolgere nonch\u00e9 con<br \/>\nl\u2019indicazione dell\u2019orario di lavoro<\/p>\n<h2><strong>Una volta ricevuta la comunicazione di cambio mansioni su 36 ore cosa dovranno fare i docenti?<\/strong><\/h2>\n<p>Ricevuto la comunicazione i docenti dovranno inviarne copia alla mail\u00a0rientro1aprile@anief.net\u00a0per la valutazione da parte dell\u2019ufficio legale del sindacato delle azioni giudiziarie da intraprendere e l\u2019invio di eventuali modelli di diffida da parte del personale<\/p>\n<h2><strong>Cosa accade dal 1\u00b0 aprile al personale scolastico nel caso in cui sia privo o non voglia esibire la certificazione verde base, ovvero al rifiuto di eseguire test diagnostico antigenico o molecolare per accedere alle strutture scolastiche?<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019art. 9-quinquies, c. 6 del DL n. 52\/2021, come modificato dall\u2019art. 6, c. 6 del DL n. 24\/2022, stabilisce che il personale della pubblica amministrazione, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell\u2019accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, \u00e8 considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione n\u00e9 altro compenso o emolumento, comunque denominati (FAQ certificazione verde e avvio anno scolastico USR Veneto)<\/p>\n<h2><strong>L\u2019orario di 36 ore settimanali essere spalmato in 6 giorni lavorati (da luned\u00ec al sabato) non considerando il mio giorno libero?<\/strong><\/h2>\n<p><strong><br \/>\n<\/strong><br \/>\nSI, il Dirigente scolastico pu\u00f2 stabilire che l\u2019orario di 36 ore sia suddiviso in 6 giorni lavorativi (dal luned\u00ec al sabato), venendo meno cos\u00ec il diritto ad usufruire del \u201cgiorno libero\u201d.<\/p>\n<h2><strong>Le ore in eccesso rispetto a quelle previste dal contratto di docenza saranno retribuite a parte?<\/strong><\/h2>\n<p>NO, ad oggi, n\u00e9 il decreto 24\/2022 n\u00e9 le note 620 e 659 del marzo 2022 non prevedono il pagamento delle ore in pi\u00f9 rispetto a quelle indicate nel proprio contratto di docenza.<\/p>\n<h2><strong>Lo stipendio del docente sospeso che effettua 36 ore di servizio, subir\u00e0 un decremento? verr\u00e0 equiparato a quello del personale Ata?<\/strong><\/h2>\n<p>NO, lo stipendio del personale che rientra dal periodo di sospensione rimarr\u00e0 immutato a fronte comunque dell\u2019incremento orario.<\/p>\n<h2><strong>Se ho ricevuto l\u2019esenzione alla somministrazione del vaccino per patologia, il dirigente scolastico potr\u00e0 farmi effettuare 36 ore di servizio?<\/strong><\/h2>\n<p>NO, a seguito della nota del 1 aprile 2022 n. 461 che stabilisce \u201cIn ogni caso, per tutti l\u2019accesso alle strutture scolastiche \u00e8 subordinato, fino al 30 aprile 2022, al possesso del green pass base ed \u00e8 consentito, fino al 15 giugno 2022, lo svolgimento delle attivit\u00e0 didattiche a contatto con gli alunni soltanto al personale docente ed educativo non inadempiente con l\u2019obbligo vaccinale, che risulti quindi in possesso di green pass rafforzato, nonch\u00e9 ai soggetti esentati dalla vaccinazione\u201d ,<br \/>\nIl personale esente DEVE continuare a svolgere il proprio servizio a contatto con gli alunni mantenendo quindi il proprio orario di servizio.<\/p>\n<p>Seguici anche su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.scarpellino.com\">http:\/\/www.scarpellino.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rientro di prof e Ata sospesi dal servizio perch\u00e9 non vaccinati. 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