{"id":96191,"date":"2022-02-14T20:30:29","date_gmt":"2022-02-14T19:30:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=96191"},"modified":"2022-02-14T15:48:50","modified_gmt":"2022-02-14T14:48:50","slug":"docente-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2022\/02\/14\/docente-4\/","title":{"rendered":"Docenti di Sostegno: prof o &#8220;tappabuchi&#8221;?"},"content":{"rendered":"<p>Docente di Sostegno: da regolare prof a &#8220;tappabuchi&#8221; tuttofare. Non sempre il ruolo e la professionalit\u00e0 dei docenti di Sostegno vengono difatti rispettati. E sono spesso &#8220;usati&#8221; per coprire le supplenze dei colleghi assenti, nonostante la normativa lo preveda solo in casi eccezionali.<\/p>\n<h2>Le normative<\/h2>\n<p>Ecco quanto prevede la legge per il docente di Sostegno:<\/p>\n<ul>\n<li>Il D.P.R. 970\/1975, inser\u00ec giuridicamente la figura del docente di sostegno come \u201cspecialista\u201d. Differenziandolo dagli altri insegnanti curricolari, proprio perch\u00e9 in possesso di un titolo di specializzazione. Infatti tale decreto stabil\u00ec che: \u201cil personale di scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalit\u00e0\u201d dovesse \u201cessere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico, di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione\u201d.<\/li>\n<li>LEGGE 104\/92, art.13 comma 6: \u201cgli insegnanti di sostegno assumono la contitolarit\u00e0 delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivit\u00e0 di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.<\/li>\n<li>Nota n.40 del 13 gennaio 2021 (Modalit\u00e0 per l\u2019assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell\u2019Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66\/2017. Decreto del Ministro dell\u2019istruzione 29 dicembre 2020, n. 182) trasmessa dal Ministero dell\u2019istruzione a firma del Capo Dipartimento dott. Maxi Bruschi: \u201c\u2026 Innanzitutto, \u00e8 richiamato il principio della corresponsabilit\u00e0 educativa che comporta, ai fini dell\u2019inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, l\u2019alunno con disabilit\u00e0 \u00e8 preso in carico dall\u2019intero team\/consiglio di classe; dall\u2019altro, il docente di sostegno \u00e8, a sua volta, una risorsa per l\u2019intero ambiente di apprendimento\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Sostituzione prof assenti<\/h2>\n<p>Un prof di Sostegno come e quando pu\u00f2 sostituire un collega assente? In merito all\u2019uso illegittimo dei docenti di sostegno per sostituire i colleghi assenti,\u00a0 intervengono le seguenti Note.<\/p>\n<ul>\n<li>Circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 \u201cLinee guida sull\u2019integrazione scolastica degli alunni con disabilit\u00e0\u201d:<br \/>\n\u201cL\u2019insegnante per le attivit\u00e0 di sostegno non pu\u00f2 essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d\u2019integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l\u2019efficacia di detto progetto\u201d.<\/li>\n<li>MIUR nota prot. n. 9839\/2010: \u201cAppare opportuno richiamare l\u2019attenzione sull\u2019opportunit\u00e0 di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno. Salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>I casi<\/h2>\n<p>Affinch\u00e9 il docente di sostegno possa supplire dovranno verificarsi i seguenti casi:<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019alunno con handicap deve essere assente.<\/li>\n<li>Eccezionalit\u00e0 del caso non altrimenti risolvibili: tale condizione si verificher\u00e0 dopo che le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti. Solo in questi casi e nell\u2019impossibilit\u00e0 di convocare supplenti, si potr\u00e0 ricorrere all\u2019insegnante di sostegno.<\/li>\n<li>Le note su citate, evidenziano come la tutela del diritto allo studio e all\u2019inclusione dell\u2019alunno disabile, siano legate al ruolo del docente di sostegno che non deve essere demandato alla sostituzione dei colleghi assenti.<\/li>\n<li>Il docente di sostegno durante le sue ore di servizio non pu\u00f2 essere chiamato a sostituire i colleghi assenti nemmeno nel caso si dovesse verificare l\u2019assenza di un collega della classe di cui \u00e8 titolare. Sia che si tratti di un\u2019assenza dovuta ad un permesso breve che ad una malattia. In quanto nella funzione di supplente oltre a negare all\u2019alunno con handicap e alla classe, il suo supporto, va anche ad inficiare il contratto che lo lega al suo ruolo di docente di sostegno.<\/li>\n<li>L\u2019utilizzo della docente per supplire i colleghi assenti, delle classi di cui si \u00e8 contitolari, non pu\u00f2 essere definita una procedura corretta. Anche se in molti casi occorre tener conto dell\u2019emergenza del momento e far prevalere il senso di appartenenza e tutela della propria comunit\u00e0 scolastica.<\/li>\n<li>Premesso che tutti gli alunni con disabilit\u00e0 sia che abbiano un PEI differenziato o un PEI con obiettivi minimi hanno lo stesso diritto di essere seguiti dal docente di sostegno, in quanto devono essere tutelati sempre e in ogni momento della loro permanenza a scuola, \u00e8 evidente che con un alunno grave con sentenza Tar, a nessun dirigente scolastico o incaricato delle sostituzioni, verr\u00e0 in mente di utilizzare il docente di sostegno per sostituire un docente assente anche se \u00e8 della stessa classe.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Sostituzione illegittima<\/h2>\n<p>Nel caso si dovessero presentare i casi non risolvibili e l\u2019alunno \u00e8 presente in classe, \u00e8 consigliabile che il docente di sostegno chieda al Dirigente Scolastico un ordine di servizio scritto. Al fine di tutelarsi da eventuali responsabilit\u00e0 nei confronti dell\u2019alunno e della classe stessa. Infatti il docente di sostegno se dovesse avvenire un infortunio nella classe di titolarit\u00e0, mentre \u00e8 in sostituzione in un\u2019altra classe, senza un ordine di servizio scritto, risponde contrattualmente per i danni subiti dall\u2019alunno. E per responsabilit\u00e0 extracontrattuale per i danni arrecati da un alunno ad altro alunno, art. 2048 del Codice Civile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Seguici anche su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.scarpellino.com\">http:\/\/www.scarpellino.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Docente di Sostegno: da regolare prof a &#8220;tappabuchi&#8221; tuttofare. Non sempre il ruolo e la professionalit\u00e0 dei docenti di Sostegno vengono difatti rispettati. E sono spesso &#8220;usati&#8221; per coprire le supplenze dei colleghi assenti, nonostante la normativa lo preveda solo in casi eccezionali. 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