{"id":96164,"date":"2022-02-15T11:00:43","date_gmt":"2022-02-15T10:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=96164"},"modified":"2022-02-14T11:25:18","modified_gmt":"2022-02-14T10:25:18","slug":"mobilita-8","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2022\/02\/15\/mobilita-8\/","title":{"rendered":"Mobilit\u00e0, trasferimento per prof soprannumerari per rientro nella scuola di ex \u2013 titolarit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>Mobilit\u00e0: <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2022\/01\/31\/mobilita-7\/\">trasferimento<\/a> 2022\/23 per prof soprannumerari trasferiti d\u2019ufficio negli ultimi otto anni. E&#8217; effettuato con precedenza in presenza di determinate condizioni. I docenti soprannumerari trasferiti d\u2019ufficio o a domanda condizionata hanno diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarit\u00e0. Questa precedenza \u00e8 prevista nell\u2019art.13 comma 1 del CCNI, nel punto II). Personale trasferito d\u2019ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarit\u00e0\u2019.<\/p>\n<h2>La precedenza, condizioni necessarie<\/h2>\n<p>Ecco le condizioni necessarie per usufruire della precedenza. Il docente deve trovarsi nell\u2019ottennio, calcolato a decorrere dall\u2019anno scolastico successivo al trasferimento d\u2019ufficio. Oppure il docente deve presentare domanda condizionata per il rientro nella scuola, in ciascun anno dell\u2019ottennio.<\/p>\n<h2>Mobilit\u00e0, come condizionare la domanda<\/h2>\n<p>Per condizionare la domanda il docente deve esprimere come prima preferenza la scuola dalla quale \u00e8 stato trasferito d\u2019ufficio. O preferenze sintetiche, comune o distretto, comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tal fine il docente interessato deve riportare nella apposita casella del modulo domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui \u00e8 stato trasferito quale soprannumerario. Nonch\u00e9 compilare la relativa \u201cdichiarazione di servizio continuativo\u201d.<\/p>\n<p>Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove il docente era titolare. Che sar\u00e0 esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarit\u00e0, gli interessati usufruiscono della precedenza prevista nel punto V) del succitato art.13 (Personale trasferito d\u2019ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarit\u00e0\u2019).<\/p>\n<h2>Gli allegati<\/h2>\n<p>Questione allegati. Per usufruire della precedenza i prof interessati devono allegare alla domanda condizionata la dichiarazione per la continuit\u00e0 di servizio. Nella quale si deve fare esplicito riferimento alla scuola dalla quale si \u00e8 stati trasferiti d\u2019ufficio o a domanda condizionata. E all\u2019anno in cui \u00e8 avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l\u2019interessato ometta di indicare la scuola da lo hanno trasferito nell\u2019ultimo ottennio, nell\u2019apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.<\/p>\n<h2>La precedenza<\/h2>\n<p>La precedenza si perde se, scaduto l\u2019ottennio, il docente non \u00e8 riuscito a rientrare nella scuola. E se il docente non presenta in ciascun anno dell\u2019ottennio domanda condizionata per il rientro. La precedenza \u00e8 valida, invece, per il docente nell\u2019ottennio che presenta domanda condizionata. Ed \u00e8 trasferito in una delle scuole richieste diversa da quella di ex-titolarit\u00e0.<\/p>\n<h2>In quale fase della mobilit\u00e0<\/h2>\n<p>Il trasferimento con precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarit\u00e0 del docente trasferito d\u2019ufficio o a domanda condizionata \u00e8 disposto nella I Fase della mobilit\u00e0. Anche se il docente \u00e8 titolare in un comune diverso da quello della scuola richiesta.<\/p>\n<h2>Dove si applica la precedenza<\/h2>\n<p>La precedenza per il trasferimento nella scuola di ex-titolarit\u00e0 si applica esclusivamente all\u2019interno della provincia. E della tipologia di titolarit\u00e0 al momento dell\u2019avvenuto trasferimento d\u2019ufficio o a domanda condizionata (posto comune e\/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarit\u00e0 per mobilit\u00e0 professionale o mobilit\u00e0 territoriale interprovinciale.<\/p>\n<p>Seguici anche su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.scarpellino.com\">http:\/\/www.scarpellino.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mobilit\u00e0: trasferimento 2022\/23 per prof soprannumerari trasferiti d\u2019ufficio negli ultimi otto anni. E&#8217; effettuato con precedenza in presenza di determinate condizioni. I docenti soprannumerari trasferiti d\u2019ufficio o a domanda condizionata hanno diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarit\u00e0. Questa precedenza \u00e8 prevista nell\u2019art.13 comma 1 del CCNI, nel punto II). 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