{"id":95856,"date":"2022-01-18T13:30:00","date_gmt":"2022-01-18T12:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=95856"},"modified":"2022-01-18T09:25:31","modified_gmt":"2022-01-18T08:25:31","slug":"allattamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2022\/01\/18\/allattamento\/","title":{"rendered":"Scuola, allattamento a rischio?"},"content":{"rendered":"<p>Donne e allattamento: cosa cambia nelle <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2022\/01\/18\/costa-4\/\">scuole<\/a>? La disciplina dell\u2019interdizione dal lavoro nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti \u00e8 indicata, segnatamente, all\u2019art 8 che al comma 3. Prevede il divieto, per le donne che allattano, di essere adibite ad attivit\u00e0 che comportano rischi di contaminazione. Le docenti e il personale ATA in stato di gravidanza o puerperio, che abbiano informato del proprio stato il datore di lavoro,\u00a0 possono beneficiare, a richiesta, \u00a0delle misure previste per la tutela della sicurezza e della salute durante la gravidanza. E fino al 7\u00b0 mese di et\u00e0 del figlio disposte dal\u00a0 decreto legislativo n.151\/01.<\/p>\n<h2>L&#8217;interdizione<\/h2>\n<p>In particolare, il legislatore, oltre che al periodo che precede la nascita ha inteso porre particolare attenzione al periodo di allattamento, prevedendo la possibilit\u00e0 dell\u2019interdizione dal lavoro sia ante che post partum . Infatti il \u00a0Capo II del D.Lgs. n. 151\/2001 ed in particolare la disciplina prevista dall\u2019art. 7 e dall\u2019art.8 dispone il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi. Nonch\u00e9 ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, elencati nell\u2019allegato A del Testo Unico che, alla lett. d), include i \u201clavori che comportano l\u2019esposizione alle radiazioni ionizzanti\u201d (art. 7).<\/p>\n<h2>L&#8217;Ispettorato<\/h2>\n<p>Qualora l\u2019Ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino, la lavoratrice \u00e8 spostata ad altre mansioni. Che possano farla lavorare in posizione seduta, non soggetta a carichi pesanti, non esposta a colpi o urti o a qualunque attivit\u00e0 che ne possa pregiudicarne la sua salute o quella del suo bambino. La lavoratrice adibita a diverse mansioni rispetto a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonch\u00e9 la qualifica originale. Nel caso di impossibilit\u00e0 ad impegnare la lavoratrice in altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio pu\u00f2 disporre l\u2019interdizione dal lavoro fino al settimo mese di et\u00e0 del bambino.<\/p>\n<h3 id=\"h-valutazione-dei-rischi\"><strong>Valutazione dei rischi<\/strong><\/h3>\n<p>Sulla questione \u00e8 intervenuto Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 14 novembre 2005 (prot. n. 15). Specificando che \u201c<em>T<\/em>ali astensioni possono essere concesse solo dopo valutazioni molto rigorose dei rischi effettivamente presenti nelle varie situazioni lavorative. Atteso che le lavoratrici operano in strutture che non sono genericamente assimilabili a centri di igiene mentale o a reparti di malattie infettive. A tal proposito, si evidenzia come, in sede di sopralluogo ispettivo, debba essere posta particolare attenzione al documento di valutazione dei rischi\u201d.<\/p>\n<p>Nel caso in cui i risultati della valutazione dei rischi rivelino la presenza di uno o pi\u00f9 rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice il dirigente scolastico dovr\u00e0 disporre l\u2019allontanamento immediato della lavoratrice dalla consueta postazione di lavoro. Adibendola ad altre mansioni o comunque modificando l\u2019organizzazione del lavoro. Per le ragioni esposte nella nota citata, \u00a0la lavoratrice con contratto presso pi\u00f9 datori di lavoro potrebbe ricevere da parte della DPL. Dopo gli opportuni accertamenti, disposizioni diverse a seconda del luogo di lavoro. Vale a dire l\u2019adozione del provvedimento di interdizione solo con riferimento ad uno soltanto di tali rapporti.<\/p>\n<h3 id=\"h-come-fare-richiesta\"><strong>La richiesta<\/strong><\/h3>\n<p id=\"h-per-ottenere-i-benefici-atti-a-garantire-un-sano-allattamento-del-nascituro-la-neomamma-deve-consegnare-al-dirigente-scolastico-il-certificato-di-nascita-del-bambino-entro-30-giorni-dal-parto-per-consentire-allo-stesso-di-valutare-se-ci-sono-rischi-per-l-allattamento-e-di-dare-corso-alle-disposizioni-descritte-nel-presente-articolo-nel-caso-in-cui-non-fosse-possibile-assegnare-una-mansione-diversa-alla-neomamma-spetta-l-astensione-interdizione-dal-lavoro-fino-al-settimo-mese-di-et-del-bambino-previa-presentazione-di-una-richiesta-scritta-da-parte-del-ds-all-ispettorato-del-lavoro-il-cui-modulo-reperibile-sul-sito-dell-ente-https-www-ispettorato-gov-it-it-it-strumenti-e-servizi-modulistica-documents-interdizione-20anticipata-post-20partum-20lavoratrici-20madri-modulo-inl-11-istanza-interdizione-anticipata-post-partum-datore-pdf\">Per ottenere i benefici atti a garantire un sano allattamento del nascituro, la neomamma deve consegnare al dirigente scolastico il certificato di nascita del bambino entro 30 giorni dal parto. Per consentire allo stesso di valutare se ci sono rischi per l\u2019allattamento e di dare corso alle disposizioni descritte nel presente articolo. Nel caso in cui non fosse possibile assegnare una mansione diversa, alla neomamma spetta l\u2019astensione (interdizione) dal lavoro fino al settimo mese di et\u00e0 del bambino. Previa presentazione di una richiesta scritta, da parte del ds , all\u2019Ispettorato del lavoro il cui modulo \u00e8 reperibile sul sito dell\u2019ente .<\/p>\n<p id=\"h-nel-modulo-da-compilare-on-line-dovranno-essere-indicate-le-generalit-della-lavoratrice-la-sede-di-lavoro-la-qualifica-svolta-l-orario-giornaliero-la-tipologia-del-rischio-al-quale-la-lavoratrice-pu-essere-esposta-l-impossibilit-di-adibire-la-lavoratrice-ad-altre-mansioni-il-documento-di-valutazione-del-rischio-rilasciato-ai-sensi-delle-norme-sulla-sicurezza-nell-ambiente-di-lavoro\">Nel modulo, da compilare on line, dovranno essere indicate le generalit\u00e0 della lavoratrice. Poi la sede di lavoro, la qualifica svolta, l\u2019orario giornaliero, la tipologia del rischio al quale la lavoratrice pu\u00f2 essere esposta.\u00a0 E l&#8217;\u2019impossibilit\u00e0 di adibire la lavoratrice \u00a0ad altre mansioni, il documento di valutazione del rischio rilasciato ai sensi delle norme sulla sicurezza nell\u2019ambiente di lavoro.<\/p>\n<p>Seguici anche su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.scarpellino.com\">http:\/\/www.scarpellino.com<\/a> e\u00a0<a href=\"http:\/\/www.persemprenews.it\">http:\/\/www.persemprenews.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Donne e allattamento: cosa cambia nelle scuole? La disciplina dell\u2019interdizione dal lavoro nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti \u00e8 indicata, segnatamente, all\u2019art 8 che al comma 3. Prevede il divieto, per le donne che allattano, di essere adibite ad attivit\u00e0 che comportano rischi di contaminazione. 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