{"id":94891,"date":"2021-11-23T17:00:55","date_gmt":"2021-11-23T16:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=94891"},"modified":"2021-11-23T11:18:50","modified_gmt":"2021-11-23T10:18:50","slug":"scuola-39","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/11\/23\/scuola-39\/","title":{"rendered":"Scuola, infortunio sportivo: \u00e8 risarcimento?"},"content":{"rendered":"<p>Situazione tipo: <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/10\/26\/trecento\/\">alunno<\/a> che si infortuna durante l&#8217;orario scolastico. Chi e come ne risponde? &#8220;Il risarcimento dei danni per responsabilit\u00e0 civile, subiti in occasione di un infortunio sportivo che vede come soggetto leso un <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/11\/12\/napoli-4\/\">alunno<\/a>, all\u2019interno della scuola, durante le ore di educazione fisica, \u00e8 a carico dell\u2019istituto soltanto se ricorrono determinate circostante che devono essere dimostrate in giudizio&#8221;.<\/p>\n<h2>Sport a scuola: l\u2019onere della prova<\/h2>\n<p>Nell\u2019ambito dello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 sportiva all\u2019interno della scuola, durante le ore di ginnastica, ai fini della configurabilit\u00e0 di una responsabilit\u00e0 a carico della scuola, incombe provare alcuni fatti. Innanzitutto lo <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/11\/05\/prof-11\/\">studente<\/a> ha l\u2019onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l\u2019illecito subito da parte di un altro studente. Poi lo studente infortunato ha subito il danno in conseguenza di una azione colposa da parte di altro studente impegnato nella partita. E la scuola ha l\u2019onere di provare il fatto impeditivo. Ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno. In altre parole, per ricorrere la responsabilit\u00e0 verso lo studente infortunato, la scuola non ha predisposto tutte le misure atte a consentire che l\u2019insegnante, sotto la cui guida si svolgeva il gioco, fosse stato posto in grado di evitare il fatto.<\/p>\n<h2>La pericolosit\u00e0<\/h2>\n<p>Bisogna inoltre verificare se l\u2019attivit\u00e0 sportiva, in occasione della quale lo studente si \u00e8 ferito, sia riferibile nell\u2019alveo di una attivit\u00e0 pericolosa. La Corte di Cassazione (Sentenza 8 aprile 2016 n. 6844) ha chiarito che non pu\u00f2 essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno. Se \u00e8 stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita. E si \u00e8 tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve. Se non \u00e8 in concreto connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l\u2019et\u00e0 e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco.<\/p>\n<h2>L&#8217;aspetto ludico<\/h2>\n<p>Deve escludersi che all\u2019attivit\u00e0 sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosit\u00e0. Trattandosi di disciplina che privilegia l\u2019aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l\u2019esercizio atletico. Tanto che \u00e8 normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attivit\u00e0 di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico. Sicch\u00e9 la stessa non pu\u00f2 configurarsi come attivit\u00e0 pericolosa a norma dell\u2019art. 2050 c.c.. In tal modo restando irrilevante, ai fini della possibile responsabilit\u00e0 dell\u2019insegnante di educazione fisica e dell\u2019istituto scolastico, ogni indagine volta a verificare se la medesima attivit\u00e0 faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali.<\/p>\n<h2>Il \u201cfatto illecito\u201d a scuola<\/h2>\n<p>In materia di danni per responsabilit\u00e0 civile conseguenti a un infortunio sportivo subito da uno studente all\u2019interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilit\u00e0 di una responsabilit\u00e0 a carico della scuola (ex art. 2048 c.c.), secondo la Corte di Cassazione (Sentenza 28 settembre 2009, n. 20743) \u00e8 necessaria la ricorrenza dei seguenti requisiti di fatto- Primo: aver incluso nel programma la disciplina dell\u2019educazione fisica. Poi l\u2019aver fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, il danno deve risultare conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara. La scuola non ha predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Seguici anche su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.scarpellino.com\/\">http:\/\/www.scarpellino.com<\/a>\u00a0e\u00a0<a href=\"http:\/\/www.perseprenews.it\/\">http:\/\/www.persemprenews.it<\/a><\/p>\n<div class=\"addtoany_share_save_container addtoany_content addtoany_content_bottom\">\n<div class=\"a2a_kit a2a_kit_size_30 addtoany_list\" data-a2a-url=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=94882\" data-a2a-title=\"Bimbo vaga in pigiama da solo all\u2019alba: autista lo soccorre\"><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Situazione tipo: alunno che si infortuna durante l&#8217;orario scolastico. 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