{"id":94178,"date":"2021-10-21T11:00:32","date_gmt":"2021-10-21T09:00:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=94178"},"modified":"2021-10-20T17:23:57","modified_gmt":"2021-10-20T15:23:57","slug":"affido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/10\/21\/affido\/","title":{"rendered":"Affido condiviso: quali sono gli obblighi della scuola?"},"content":{"rendered":"<p>Affido condiviso: genitori, figli e ruolo della scuola. Quali le norme? Risponde a Oggi Scuola l&#8217;avvocato Nunzia Tufano: &#8220;La L. 54\/2006 ha sancito il diritto dei figli, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con gli stessi. Indicando, a tal fine, l\u2019istituto dell\u2019affidamento condiviso. La citata normativa rappresenta una svolta importante di innovazione sociale e pone l\u2019Italia all\u2019avanguardia sui temi della parit\u00e0 genitoriale e dei diritti dei minori&#8221;.<\/p>\n<h2>La &#8220;centralit\u00e0 del minore&#8221;<\/h2>\n<p>&#8220;L\u2019aspetto pi\u00f9 rilevante della riforma &#8211; continua l&#8217;avvocato Tufano &#8211; \u00e8 rappresentato proprio dalla centralit\u00e0 del minore e dall\u2019esigenza di rispettare i suoi superiori interessi. Attraverso l\u2019introduzione del principio di bigenitorialit\u00e0 (art. 337 ter c. 1 c.c.), con il quale il nostro ordinamento ha sancito una nuova regola generale da applicare in caso di separazione dei genitori&#8221;.<\/p>\n<h2>La responsabilit\u00e0 genitoriale<\/h2>\n<p>&#8220;L\u2019affido condiviso dei figli di coppie separate prevede espressamente il riconoscimento del diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. E quello di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione nel rispetto delle richieste ed esigenze dello stesso. Ci\u00f2 comporta, inoltre, che entrambi i genitori esercitino la responsabilit\u00e0 genitoriale. E condividano le decisioni di maggiore interesse, ovvero quelle che riguardano l\u2019istruzione, l\u2019educazione e la salute dei figli. Le stesse devono essere prese di comune accordo tenendo conto delle capacit\u00e0, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. La regola generale dell\u2019affido condiviso trova eccezione per alcuni casi specifici: figli nati fuori dal matrimonio, lontananza, incapacit\u00e0 o altro impedimento ed affidamento esclusivo&#8221;.<\/p>\n<h2>La bigenitorialit\u00e0<\/h2>\n<p>&#8220;Nel 2015, con la nota del MIUR n. 5336 del 2 settembre, il Ministero dell\u2019Istruzione ha inteso sensibilizzare le istituzioni scolastiche ad un maggior rispetto del dettato della L. 54\/2006 fornendo indicazioni operative in attuazione del diritto sancito dalla legge sulla bigenitorialit\u00e0. Ci\u00f2 conseguenzialmente alla consapevolezza che, a distanza di oltre 10 anni dall\u2019approvazione della legge sull\u2019affido condiviso, questa non abbia ancora trovato una totale e concreta applicazione. Anche, ed a maggior ragione, nelle istituzioni scolastiche&#8221;.<\/p>\n<h2>L&#8217;istituto scolastico<\/h2>\n<p>&#8220;Per tale motivazione &#8211; continua l&#8217;avvocato &#8211; il Ministero dell\u2019 Istruzione ha ritenuto necessario, a mezzo della citata nota, prevedere espressamente che l\u2019istituto scolastico debba favorire e garantire l\u2019esercizio del diritto\/dovere del genitore separato o divorziato o non piu\u2019 convivente, anche se non affidatario e\/o collocatario, di poter vigilare sull\u2019istruzione ed educazione dei figli . Pertanto l\u2019 Istituto scolastico di competenza dovr\u00e0 attivarsi al fine di rendere effettivo per gli stessi genitori l\u2019accesso alla documentazione e alle informazioni ed attivit\u00e0 scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF&#8221;.<\/p>\n<h2>Le azioni amministrative del Ministero<\/h2>\n<p>&#8220;Il Ministero ha altres\u00ec provveduto ad indicare alcune delle azioni amministrative previste per le istituzioni scolastiche. Al fine di favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialit\u00e0 a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto. Inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni- didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato\/divorziato\/non convivente, sebbene non collocatario, dello studente interessato. Individuazione di modalit\u00e0 alternative al colloquio in presenza, con il docente o dirigente scolastico e\/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra citt\u00e0 o sia impossibilitato a presenziare personalmente. Attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola\/famiglia, per l\u2019accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloci ed immediate (sms o email). Richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei&#8221;.<\/p>\n<h2>Il consenso<\/h2>\n<p>&#8220;Inoltre &#8211; conlcude l&#8217;avvocato Tufano &#8211; laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l\u2019alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica una seguente premessa. &#8216;Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verit\u00e0, ai sensi del DPR 245\/2000, dichiara di aver effettuato la scelta\/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilit\u00e0 genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori\u201d.<\/p>\n<p>Seguici anche su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.scarpellino.com\">http:\/\/www.scarpellino.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Affido condiviso: genitori, figli e ruolo della scuola. 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