{"id":93512,"date":"2021-09-28T14:30:39","date_gmt":"2021-09-28T12:30:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=93512"},"modified":"2021-09-28T13:11:32","modified_gmt":"2021-09-28T11:11:32","slug":"prof-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/09\/28\/prof-5\/","title":{"rendered":"Prof modifica i voti sul registro elettronico: \u00e8 reato penale"},"content":{"rendered":"<p>Pu\u00f2 un <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/09\/27\/imbucati\/\">docente<\/a> modificare i voti sul registro elettronico? La risposta dovrebbe essere forse scontata: no. A conferma una sentenza della Corte di Cassazione penale Sent. Sez. 5 Num. 34479\/2021 che affronta il caso di una prof condannata perch\u00e9 in due distinte occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualit\u00e0 di docente e nell\u2019esercizio delle relative funzioni , ha fatto accesso al registro elettronico di classe in prossimit\u00e0 degli scrutini. Modificando i voti gi\u00e0 attribuiti all\u2019alunna con ci\u00f2 alterando un atto vero.<\/p>\n<h2 data-google-query-id=\"CN7otPi9ofMCFcztdwodrWcIng\">Il registro dei prof<\/h2>\n<div data-google-query-id=\"CN7otPi9ofMCFcztdwodrWcIng\"><\/div>\n<p>Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0, il registro personale del professore \u00e8 espressamente previsto dall\u2019art. 41 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 con l\u2019indicazione di \u201cgiornale di classe\u201d. Esso deve essere tenuto da ogni professore ed \u00e8 diverso dal diario di classe che riguarda l\u2019intera classe e sul quale \u201csi succedono\u201d le attestazioni dei professori delle varie materie che espletano i loro compiti in quel giorno, registro in dotazione obbligatoria a ciascuna classe e incontestabilmente atto pubblico.<\/p>\n<div id=\"gptneltesto-1632825752225\" class=\"gptslot\" data-adunitid=\"2\">\n<div id=\"gpt-slot-3\" class=\"optiload\" data-google-query-id=\"CN_otPi9ofMCFcztdwodrWcIng\">\n<h2 id=\"google_ads_iframe_\/5966054\/OrizzonteScuola\/OrizzonteScuola_intext_mobile_0__container__\"><strong style=\"font-size: 24px\">Cosa va segnato nel registro di classe?<\/strong><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel giornale di classe debbono essere registrati \u201c\u2026i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni\u201d. E&#8217; quindi indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti \u201cattivit\u00e0 compiute dal pubblico ufficiale che redige l\u2019atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti\u201d. Natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale. E della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell\u2019ordinamento giuridico statale.<\/p>\n<h2><strong>L&#8217;illecito penale\u00a0<\/strong><\/h2>\n<p>Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel\u00a0registro \u201cgiornale di classe\u201d. Il registro personale del professore, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti dagli stessi riportati, \u00e8, pertanto, atto pubblico. In quanto attesta attivit\u00e0 compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti.<\/p>\n<h2><strong>Il registro elettronico ed il delitto di falso ideologico<\/strong><\/h2>\n<p>Rileva sempre la Cassazione che la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha affermato che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico, la condotta di colui che inserisca dati relativi al superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell\u2019archivio dell\u2019Universit\u00e0. E, pertanto, destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l\u2019art. 491 bis, c.p., equipara espressamente il supporto informatico a quello cartaceo. Al riguardo appare opportuno ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit\u00e0, secondo cui in tema di falso (ideologico) in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attivit\u00e0 \u00e8 assolutamente discrezionale. E, come tale, il documento che contiene il giudizio non \u00e8 destinato a provare la verit\u00e0 di alcun fatto. Diversamente, se l\u2019atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si \u00e8 in presenza di un esercizio di discrezionalit\u00e0 tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformit\u00e0 della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicch\u00e9 l\u2019atto potr\u00e0 risultare falso se detto giudizio di conformit\u00e0 non sar\u00e0 rispondente ai parametri cui esso \u00e8 implicitamente vincolato.<\/p>\n<div id=\"gptneltesto-1632825752229\" class=\"gptslot\" data-adunitid=\"2\">\n<div id=\"gpt-slot-7\" class=\"optiload\" data-google-query-id=\"CJn8q_y9ofMCFc7tdwod7fgJYg\">\n<div id=\"google_ads_iframe_\/5966054\/OrizzonteScuola\/OrizzonteScuola_intext_mobile_4__container__\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Seguici anche su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.scarpellino.com\">http:\/\/www.scarpellino.com<\/a> e\u00a0<a href=\"http:\/\/www.persemprenews.it\">http:\/\/www.persemprenews.it<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pu\u00f2 un docente modificare i voti sul registro elettronico? 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