{"id":93476,"date":"2021-09-27T11:00:49","date_gmt":"2021-09-27T09:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=93476"},"modified":"2021-09-27T10:37:21","modified_gmt":"2021-09-27T08:37:21","slug":"docenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/09\/27\/docenti\/","title":{"rendered":"Docenti immessi in ruolo: e se non superano il periodo di prova?"},"content":{"rendered":"<p>Le prove, si sa, un po&#8217; come gli esami, non finiscono mai. Anche nel mondo della scuola. Per l\u2019anno scolastico appena iniziato dunque, i docenti entrati in <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/09\/09\/bianchi-siamo-pronti-questanno-per-la-prima-volta-sono-gia-pronti-prof-di-ruolo-e-supplenti-annuali\/\">ruolo<\/a> il 1\u00b0 settembre dovranno sostenere un periodo di formazione e prova. Durante il quale sono sottoposti ad una valutazione da parte del dirigente scolastico il quale, sentito il comitato per la valutazione, sulla base dell\u2019istruttoria di un docente al quale sono affidate le funzioni di tutor, emette il provvedimento motivato di conferma in ruolo del docente neo-assunto.<\/p>\n<h2><strong>L&#8217;ipotesi di non superamento della prova<\/strong><\/h2>\n<p>Se il docente non dovesse superare la prova? In questo caso, il dirigente scolastico emana un provvedimento motivato di ripetizione indicando gli elementi di criticit\u00e0 emersi. E individuando le forme di supporto formativo ai fini della conferma in ruolo nel successivo anno scolastico. La ripetizione del periodo di prova non \u00e8 facoltativa, ma obbligatoria, nel senso che non si pu\u00f2 procedere con il licenziamento per il docente.<\/p>\n<div id=\"gptneltesto-1632729743284\" class=\"gptslot\" data-adunitid=\"2\">\n<div id=\"gpt-slot-4\" class=\"optiload\" data-google-query-id=\"CJn-xabYnvMCFdGHgwcdj2QG_A\">\n<h2 id=\"google_ads_iframe_\/5966054\/OrizzonteScuola\/OrizzonteScuola_intext_mobile_0__container__\"><\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n<h2><strong>L&#8217;ipotesi di non superamento anche del secondo anno di prova<\/strong><\/h2>\n<p>Il possibile scenario di ulteriore esito sfavorevole del periodo di prova anche dopo il secondo anno \u00e8 disciplinato, in assenza di disposizioni nella legge n.107\/2015 e nel D.M. n.850\/2015, solo in base alla norma di cui all\u2019art. 439 del D.Lgs. 16\/4\/1997 n.297. Il provvedimento finale che si andrebbe a formare in caso di esito negativo della prova dev\u2019essere adottato su parere obbligatorio. Ma non vincolante degli organi collegiali di cui all\u2019art. 439, sar\u00e0 o la dispensa dal servizio del docente per esito sfavorevole del periodo di prova ovvero la restituzione dell\u2019interessato al ruolo di provenienza qualora provenga da altro ruolo.<\/p>\n<h2>Le competenze<\/h2>\n<p>Ma in questa fase di dispensa dal servizio, sulla base dell\u2019art. 439, sar\u00e0 necessario corredarsi del parere espresso dal Consiglio Provinciale? E chi ha competenza ad emettere il provvedimento di licenziamento? La giurisprudenza di legittimit\u00e0 riguardo alla violazione o meno dell\u2019art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994 laddove prevede uno speciale procedimento con l\u2019intervento di un organo terzo, individuato nel Consiglio Scolastico Provinciale, ha ritenuto che \u201dla dispensa dal servizio per esito sfavorevole della prova del personale scolastico, in quanto atto gestionale del rapporto di lavoro, appartiene alla competenza del dirigente scolastico ai sensi dell\u2019art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonch\u00e9 dell\u2019art. 14 del d.P.R. n. 275 del 1999. Non rientrando tra le competenze escluse dall\u2019art. 15 del predetto d.P.R. o \u201cda altre disposizioni\u201d che esplicitamente riservino l\u2019attribuzione di funzioni all\u2019amministrazione centrale o periferica\u201d\u201d. Quindi ha escluso che il provvedimento dovesse essere adottato previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Scolastico Provinciale, previsto dall\u2019art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994. Ed ha rilevato che la disposizione in parola era stata implicitamente abrogata, per incompatibilit\u00e0 con la disciplina generale desumibile dal combinato disposto dell\u2019art. 14 del d.p.r. n. 275 del 1999 e dell\u2019art. 25 bis, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993.<\/p>\n<h2>Approfondimenti<\/h2>\n<p>La avvenuta abrogazione per incompatibilit\u00e0 delle competenze originariamente assegnate al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale, non \u00e8 smentita dal tenore dell\u2019art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107. Che, dopo aver previsto al comma 117 \u201cIl personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova \u00e8 sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell\u2019articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297\u201d, al comma 120 aggiunge \u201cContinuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297\u201d.<\/p>\n<h2>Conclusioni<\/h2>\n<p>Quindi la competenza ad adottare il provvedimento di licenziamento del docente non spetterebbe all\u2019Ufficio Scolastico Provinciale, previo parere del Consiglio Scolastico Provinciale, bens\u00ec al dirigente scolastico. Tale principio \u00e8 sorretto dal fatto che, ai sensi dell\u2019art. 14 DPR 275\/1999, alle istituzioni scolastiche sono attribuite funzioni, precedentemente in capo all\u2019amministrazione centrale e periferica, relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all\u2019amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate all\u2019amministrazione centrale e periferica. Pertanto, in capo al dirigente scolastico sussiste la titolarit\u00e0 all\u2019adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, compresa anche la dispensa dal servizio per esito sfavorevole della prova, ex art. 25 d.lgs. n. 165\/2001. Di conseguenza, in base a tali principi, la Suprema Corte ha escluso la competenza ad emettere il provvedimento in capo all\u2019Ufficio Scolastico Provinciale, motivato dal fatto che laddove si dovesse escludere la quasi totalit\u00e0 delle funzioni rientranti nei poteri delle istituzioni scolastiche, ci sarebbe un evidente contrasto con l\u2019impianto normativo descritto.<\/p>\n<p>Seguici anche su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.scarpellino.com\/\">http:\/\/www.scarpellino.com<\/a>\u00a0e\u00a0<a href=\"http:\/\/www.persemprenews.it\/\">http:\/\/www.persemprenews.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le prove, si sa, un po&#8217; come gli esami, non finiscono mai. Anche nel mondo della scuola. Per l\u2019anno scolastico appena iniziato dunque, i docenti entrati in ruolo il 1\u00b0 settembre dovranno sostenere un periodo di formazione e prova. 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