{"id":92640,"date":"2021-08-14T10:00:29","date_gmt":"2021-08-14T08:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=92640"},"modified":"2021-08-12T12:09:15","modified_gmt":"2021-08-12T10:09:15","slug":"prof-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/08\/14\/prof-4\/","title":{"rendered":"Prof come pubblico ufficiale, carcere per chi lo minaccia?"},"content":{"rendered":"<div class=\"occhiello\">Genitore che minaccia il prof per i voti del figlio? Si prepari alle <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/05\/19\/carcere-prof\/\">manette<\/a>. Lo dice la Cassazione, per la quale Per la Cassazione scatta il &#8220;carcere per chi minaccia un insegnante per condizionarne il giudizio su un alunno. Il docente \u00e8 pubblico ufficiale tutelato dall&#8217;art. 336 c.p&#8221;.<\/div>\n<div class=\"sopraarticolo20\"><\/div>\n<div class=\"testo_news_giur\">\n<h2>Reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale<\/h2>\n<div><\/div>\n<p>Per la Cassazione, come chiarito nell&#8217;ordinanza n. 14958\/2021, commette reato di violenza o minaccia ai danni di un pubblico ufficiale chi rivolge parole intimidatorie a un insegnante per condizionarne il giudizio nei confronti di un alunno. Il giudice dell&#8217;impugnazione conferma la condanna di primo grado dell&#8217;imputato per il reato di cui all&#8217;art. 336 c.p. &#8220;Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale&#8221; alla pena di sei mesi di reclusione. Ricordiamo che questa norma dispone che: &#8220;Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri. O ad omettere un atto dell&#8217;ufficio o del servizio, \u00e8 punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena \u00e8 della reclusione fino a tre anni, se il fatto \u00e8 commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio. O per influire, comunque, su di essa.&#8221;<\/p>\n<h2>Responsabile<a id=\"par2\"><\/a>chi esprime disappunto nei confronti di un professore?<\/h2>\n<div><\/div>\n<p>I difensori dell&#8217;imputato ricorrono in Cassazione esponendo nei seguenti punti le ragioni di contestazione Il giudice nel caso di specie avrebbe dovuto applicare il trattamento sanzionatorio nella misura minima. La motivazione inoltre non spiega per quali ragioni sono state negate le attenuanti generiche. Limitandosi a giustificare detta decisione facendo riferimento alle modalit\u00e0 in cui si sono svolti i fatti. La sentenza presenta un vizio di motivazione per quanto riguarda l&#8217;affermazione di responsabilit\u00e0 dell&#8217;imputato. Perch\u00e9 la ricostruzione dei fatti appare lacunosa e gli elementi acquisiti risultano assai contraddittori. L&#8217;imputato si \u00e8 infatti limitato a contestare la condotta dell&#8217;insegnante solo nei confronti della nipote. E non di un altro alunno seguito da un insegnane di sostegno. In ogni caso il suo intervento non ha inciso sulla sua valutazione. Infine nessuno dei testimoni \u00e8 stato in grado di riferire precisamente le parole proferite dall&#8217;imputato nei confronti dell&#8217;insegnante, che in ogni caso non erano minacciose ma solo di disappunto.<\/p>\n<div><\/div>\n<h2><a id=\"par3\"><\/a>Carcere per chi minaccia un prof per la valutazione di un alunno<\/h2>\n<div class=\"teads-inread\">\n<div>\n<div class=\"teads-ui-components-adchoices\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>La Cassazione per\u00f2 respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile perch\u00e9 finalizzato a ottenere una diversa lettura delle fonti di prova, che sono alla base di una motivazione che, a differenza dei rilievi sollevati dai difensori dell&#8217;imputato, risulta lineare, coerente, chiara e logica. I giudici di merito hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della\u00a0persona offesa e dei testimoni, i quali hanno ben udito la frase minatoria dell&#8217;imputato, il cui contenuto era finalizzato a condizionare la valutazione dell&#8217;insegnante. Corretto poi il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla luce dei precedenti dell&#8217;imputato, che hanno ostacolato pertanto anche il trattamento sanzionatorio finale irrogato, che non poteva essere minimo. Al rigetto consegue anche la condanna dell&#8217;imputato al pagamento delle spese del giudizio di legittimit\u00e0 e al versamento di 3000 euro alla\u00a0cassa delle ammende. In sostanza, cari genitori, attenti a ci\u00f2 che dite al prof di vostro figlio!<\/p>\n<\/div>\n<p>Seguici anche su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.scarpellino.com\">http:\/\/www.scarpellino.com<\/a> e\u00a0<a href=\"http:\/\/www.persemprenews.it\">http:\/\/www.persemprenews.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Genitore che minaccia il prof per i voti del figlio? Si prepari alle manette. Lo dice la Cassazione, per la quale Per la Cassazione scatta il &#8220;carcere per chi minaccia un insegnante per condizionarne il giudizio su un alunno. Il docente \u00e8 pubblico ufficiale tutelato dall&#8217;art. 336 c.p&#8221;. 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