{"id":90591,"date":"2021-06-10T19:39:48","date_gmt":"2021-06-10T17:39:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=90591"},"modified":"2021-06-10T19:39:48","modified_gmt":"2021-06-10T17:39:48","slug":"assegnazioni-provvisorie-ecco-le-possibili-date","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/06\/10\/assegnazioni-provvisorie-ecco-le-possibili-date\/","title":{"rendered":"Assegnazioni provvisorie: ecco le possibili date"},"content":{"rendered":"<p class=\"entry-title\">15 giugno e 5 luglio per i docenti, 28 giugno e12 luglio per il personale Ata. Sono queste le probabili date di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.<\/p>\n<h2>La riunione<\/h2>\n<p>Dopo la riunione al Ministero dell\u2019Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e le forze sindacali infatti, si vocifera di date quasi certe. L&#8217;inizio delle operazioni sarebbe previsto per il 15 giugno. Chiusura invece, prevista per il 5 luglio\u00a0per il personale docente. Invece, per gli Ata, le domande dovrebbero partire il\u00a028 giugno\u00a0e concludersi il\u00a012 luglio.<\/p>\n<h2>Chi pu\u00f2 chiedere l&#8217;assegnazione provvisoria?<\/h2>\n<p>Possono chiedere l&#8217;assegnazione provvisoria tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di qualsiasi ordine e grado di istruzione. Che ovviamente risultano in possesso di uno dei requisiti indicati nel CCNI. Secondo l\u2019art.7 comma 1 del contratto, il docente che presenta domanda di assegnazione provvisoria pu\u00f2 farlo per ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore et\u00e0 con provvedimento giudiziario. Poi per ricongiungimento al coniuge o alla parte dell\u2019unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purch\u00e9 la stabilit\u00e0 della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Ancora se in presenza di gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria. Infine per ricongiungimento al genitore.<\/p>\n<h2>Docenti con requisiti ma che non possono chiedere l&#8217;assegnazione provvisoria<\/h2>\n<p>Tutti possono fare domanda? Non esattamente. Esiste una categoria di docenti che, pur possedendo i requisiti richiesti, non possono comunque presentare domanda. Si tratta dei docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020\/21, per i quali il vincolo quinquennale vale non solo per la mobilit\u00e0 territoriale e professionale, ma anche per la mobilit\u00e0 annuale. Nonostante le proteste e le varie petizioni presentate dai docenti coinvolti, nessuna deroga finora \u00e8 stata prevista e nessuna modifica \u00e8 stata apportata alla normativa vigente.<\/p>\n<h2>La normativa<\/h2>\n<p>Per questi docenti, infatti, rimane valido che: \u201cA decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l\u2019anno scolastico 2020\/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l\u2019assegnazione provvisoria o l\u2019utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell\u2019istituzione scolastica di titolarit\u00e0, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero [\u2026]\u201d Tale vincolo quinquennale riguarda tutti i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria. Questi docenti, quindi, risultano e risulteranno \u201cimmobilizzati\u201d per un quinquennio nella scuola di titolarit\u00e0, senza avere la possibilit\u00e0 di partecipare ad alcun movimento.<\/p>\n<h2>Le eccezioni<\/h2>\n<p>Come in ogni regola, c&#8217;\u00e8 l&#8217;eccezione. Vale per i docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell\u2019organico della scuola di titolarit\u00e0. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilit\u00e0 a prescindere dal vincolo quinquennale. Poi per i docenti beneficiari della precedenza legata all\u2019articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104\/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell\u2019aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento Questi docenti, quindi, pur essendo immessi in ruolo nel corrente anno scolastico, non avranno il vincolo quinquennale nella scuola di titolarit\u00e0. E avranno la possibilit\u00e0 di partecipare alla mobilit\u00e0 annuale chiedendo assegnazione provvisoria nella provincia e nel comune nel quale \u00e8 possibile prestare assistenza al familiare disabile.<\/p>\n<p>Seguici anche su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.scarpellino.com\">http:\/\/www.scarpellino.com<\/a> e\u00a0<a href=\"http:\/\/www.persemprenews.it\">http:\/\/www.persemprenews.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>15 giugno e 5 luglio per i docenti, 28 giugno e12 luglio per il personale Ata. Sono queste le probabili date di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. La riunione Dopo la riunione al Ministero dell\u2019Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e le forze sindacali infatti, si vocifera di date quasi certe. 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