{"id":90185,"date":"2021-05-31T19:00:48","date_gmt":"2021-05-31T17:00:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=90185"},"modified":"2021-05-31T09:18:47","modified_gmt":"2021-05-31T07:18:47","slug":"videosorveglianza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/05\/31\/videosorveglianza\/","title":{"rendered":"Videosorveglianza a scuola, ecco come si fa"},"content":{"rendered":"<p>Videosorveglianza a scuola. Si pu\u00f2 fare? Basta attenersi alla normativa prevista. Ecco i casi in cui si pu\u00f2.<\/p>\n<h2>I casi<\/h2>\n<p>A regolare l&#8217;attivit\u00e0 di videosorveglianza ci pensa l\u2019Autorit\u00e0 del Garante per la protezione dei dati personali mediante il provvedimento generale dell\u20198 Aprile 2010. Con il quale ha imposto alcuni requisiti stringenti al fine di evitare che l\u2019impiego massivo di dispositivi di videosorveglianza possa espandersi fino a limitare i diritti di riservatezza del cittadino. Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy dunque, gli istituti scolastici possono installare e utilizzare videocamere di sorveglianza. Purch\u00e9 siano in grado di garantire il diritto alla riservatezza di ogni studente. Possono attivare questi dispositivi laddove \u00e8 importante garantire l\u2018incolumit\u00e0 degli edifici scolastici da atti vandalici e furti nell\u2019edificio, circoscrivendo tuttavia le riprese alle sole aree interessate.<\/p>\n<h2>Gli esempi<\/h2>\n<p>L\u2019installazione dell\u2019impianto di videosorveglianza da parte della scuola appare pertanto lecita solo se avvalorata da una concreta esigenza di prevenire situazioni di pericolo. Per esempio sorte a seguito di episodi di furto o atti vandalici gi\u00e0 verificatisi. O nel caso in cui la scuola custodisca beni di valore quali strumentazione informatica o somme di denaro.<\/p>\n<h2>Il diritto alla riservatezza<\/h2>\n<p>Importante \u00e8 garantire \u201cil diritto dello studente alla riservatezza. \u201cNonch\u00e9 l\u2019armonico sviluppo delle personalit\u00e0 dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all\u2019educazione\u201d. Le riprese devono pertanto risultare circoscritte alle sole aree interessate da furti o atti vandalici. E la presenza delle telecamere deve essere inoltre chiaramente segnalata da un\u2019apposita cartellonistica. Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, le aree esterne adiacenti all\u2019istituto scolastico possono essere oggetto di riprese mediante telecamere di videosorveglianza anche durante le lezioni, purch\u00e9 non risultino pertinenti all\u2019edificio. Al contrario, le aree interne della scuola possono essere oggetto di riprese solo ed esclusivamente negli orari di chiusura. Sono dunque assolutamente vietate durante l\u2019ordinario svolgimento delle attivit\u00e0 scolastiche o extrascolastiche.<\/p>\n<h2>La responsabilit\u00e0<\/h2>\n<p>Responsabilit\u00e0 della scuola come &#8220;titolare dei dati&#8221; \u00e8 quello di definire l\u2019attivit\u00e0 di videosorveglianza nel registro delle attivit\u00e0 di trattamento. E adottare quindi specifiche misure di sicurezza. Una di queste misure prevede che lo stesso titolare dei dati nomini uno o pi\u00f9 soggetti responsabili del trattamento dei dati, cio\u00e8 persone fisiche che per suo conto possono trattare le immagini ed accedere ai dati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Seguici anche su\u00a0<a href=\"http:\/\/www.scarpellino.com\">http:\/\/www.scarpellino.com<\/a> e\u00a0<a href=\"http:\/\/www.persemprenews.it\">http:\/\/www.persemprenews.it<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Videosorveglianza a scuola. Si pu\u00f2 fare? Basta attenersi alla normativa prevista. Ecco i casi in cui si pu\u00f2. I casi A regolare l&#8217;attivit\u00e0 di videosorveglianza ci pensa l\u2019Autorit\u00e0 del Garante per la protezione dei dati personali mediante il provvedimento generale dell\u20198 Aprile 2010. 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