{"id":89436,"date":"2021-05-12T09:00:57","date_gmt":"2021-05-12T07:00:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=89436"},"modified":"2021-05-11T15:32:35","modified_gmt":"2021-05-11T13:32:35","slug":"chiarimenti-inail-su-infortuni-del-personale-positivo-al-covid-19-e-coperture-assicurative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/05\/12\/chiarimenti-inail-su-infortuni-del-personale-positivo-al-covid-19-e-coperture-assicurative\/","title":{"rendered":"Chiarimenti Inail su infortuni del personale positivo al Covid-19 e coperture assicurative"},"content":{"rendered":"<p>Il Ministero dell\u2019Istruzione ha pubblicato una <a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/0_NOTA-688_05.05.2021_INAIL-1.pdf\">nota<\/a> contenente alcuni<strong> chiarimenti<\/strong> ricevuti dall&#8217;<strong>Inail<\/strong> relativamente a due importanti tematiche che interessano il mondo della scuola<\/p>\n<p>In particolare, nella nota viene chiarito quanto concerne:<\/p>\n<ul>\n<li>le denunce di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19;<\/li>\n<li>la copertura assicurativa per studenti e insegnanti in caso di eventuali infortuni durante la DAD o DDI per la parte non in presenza.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>DENUNCE DI INFORTUNIO PER IL PERSONALE SCOLASTICO POSITIVO AL COVID-19<\/h3>\n<ol>\n<li><strong>La responsabilit\u00e0 del datore di lavoro\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Nella nota si legge che l&#8217;infezione da SARS-Cov-2 in occasione di lavoro \u00e8 stata equiparata all\u2019infortunio sul luogo di lavoro.<\/p>\n<p>Come anticipato dalla circolare Inail n. 13\/2020, \u00e8 confermata la riconducibilit\u00e0 alle situazioni di elevato<br \/>\nrischio di contagio di tutte le attivit\u00e0 lavorative che comportano il costante contatto con il<br \/>\npubblico\/l\u2019utenza.<\/p>\n<p>A tal proposito, l\u2019Inail ha chiarito che insegnanti, dirigenti scolastici, personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, tecnici, educatori ed altri, qualora svolgano il proprio operato in presenza, sono da<br \/>\nintendersi esposti ad elevato rischio di contagio.<\/p>\n<p><strong>La responsabilit\u00e0 del datore di lavoro per contagio del personale<\/strong> &#8211; spiega l&#8217;Inail, <strong>\u00e8<\/strong> tuttavia \u201c<strong>limitata<\/strong>\u201d alle sole ipotesi di violazione della legge o degli obblighi derivanti dai protocolli e dalle linee guida governativi e regionali di cui all\u2019articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.<\/p>\n<p><strong>L\u2019eventuale responsabilit\u00e0 del datore di lavoro non \u00e8 conseguenza automatica del contagio del lavoratore in occasione di lavoro.<\/strong><\/p>\n<p><strong>2. Attivit\u00e0 lavorative ad elevato rischio di contagio. Criterio della \u201cpresunzione semplice\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Un&#8217;altra questione approfondita nella nota riguarda l\u2019eventuale obbligo di denuncia\/comunicazione, da parte dei dirigenti scolastici, quando i dipendenti o gli studenti (rientranti nella copertura Inail \u2013 laboratori\/stage\/palestra) risultino positivi al Covid-19.<\/p>\n<p>A tal proposito, <strong>l\u2019Inail ha precisato che il criterio della c.d. \u201cpresunzione semplice\u201d <\/strong>\u2013 propria circolare 13\/2020 <strong>\u2013 adottato al fine di superare l\u2019indeterminatezza del momento di contagio<\/strong>, non comporta che tutti i casi di infezione <strong>occorsi alle categorie di lavoratori ad elevato rischio di contagio siano automaticamente tutelati e indennizzati dall\u2019Inail.<\/strong><\/p>\n<p>Per questa ragione i casi di malattia-infortunio da Covid-19 devono essere oggetto di istruttoria medico-legale per verificare l\u2019esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti che riconducano il contagio all&#8217;ambiente di lavoro.<\/p>\n<p>L<strong>\u2019Inail \u00e8 sempre tenuto a verificare le circostanze dell\u2019infortunio denunciato, anche in ragione dell\u2019ammissibilit\u00e0 della prova contraria <\/strong>(il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare).<\/p>\n<p>Questo significa quindi che il datore di lavoro <strong>non deve effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice<\/strong>, n\u00e9 tanto meno in relazione alla sussistenza dell\u2019occasione di lavoro, perch\u00e9 tale attivit\u00e0 \u00e8 riservata dalla legge all\u2019Inail.<\/p>\n<p><strong>Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio indipendentemente da ogni valutazione<\/strong> circa la ricorrenza degli estremi di legge per l\u2019indennizzabilit\u00e0.<\/p>\n<p>la nota n.688 del 5 maggio 2021, a firma del capo dipartimento Stefano Versari, in merito ai chiarimenti Inail per quanto riguarda la denuncia di infortunio del personale scolastico positivo al Covid-19 e la copertura assicurativa per studenti e docenti in didattica a distanza o didattica digitale integrata.<\/p>\n<p><strong>3. Obblighi di denuncia<\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;obbligo di presentare per via telematica la denuncia\/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il<br \/>\npersonale scolastico risulti positivo al Covid 19, sorge esclusivamente in presenza della prescritta<br \/>\ncertificazione medica di infortunio, rilasciata dal medico che ha prestato la prima assistenza al<br \/>\nlavoratore e soltanto se il dirigente scolastico ne conosce i dati di riferimento.<\/p>\n<p>La denuncia di infortunio deve essere presentata <strong>entro due giorni<\/strong> da quello in cui si ha avuto<br \/>\nnotizia dell\u2019infezione.<\/p>\n<p>La violazione di tale obbligo, ricorda l&#8217;Inail, \u00e8 oggetto di sanzione amministrativa.<\/p>\n<p>L\u2019Inail \u00e8 tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di<br \/>\ninfortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma<br \/>\nanche su segnalazione del lavoratore, del patronato che lo assiste, nonch\u00e9 dell\u2019Inps, nei casi in cui<br \/>\nemerga che l\u2019evento lesivo \u00e8 da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di<br \/>\nlavoro e non come semplice malattia.<\/p>\n<p>Nei casi suddetti, le sedi dell\u2019Inail sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell\u2019istruttoria.<\/p>\n<p>Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d\u2019infortunio rilasciato al lavoratore<br \/>\ne richiesta di denuncia della Sede Inail), non \u00e8 ravvisabile alcun obbligo di denuncia\/comunicazione<br \/>\nin capo ai dirigenti scolastici.<\/p>\n<p><strong>4. Denunce per studenti risultati positivi al Covid-19<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Istituto ha chiarito che l\u2019assicurazione obbligatoria pubblica \u00e8 prevista per gli studenti adibiti alle seguenti attivit\u00e0:<br \/>\na) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;<br \/>\nb) attivit\u00e0 di educazione fisica nella scuola secondaria;<br \/>\nc) attivit\u00e0 di scienze motorie e sportive, nonch\u00e9 attivit\u00e0 di alfabetizzazione informatica e di<br \/>\napprendimento di lingue straniere con l\u2019ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;<br \/>\nd) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.<\/p>\n<p>L\u2019Inail ha quindi specificato che esiste una limitazione della tutela assicurativa che <strong>non<\/strong><br \/>\n<strong>consente, ad oggi, di includervi gli studenti per il contagio da Covid-19<\/strong> (per le infezioni contratte in<br \/>\noccasione di lavoro), q<strong>uand\u2019anche il medico redigesse, per ipotesi, un certificato medico di<\/strong><br \/>\n<strong>infortunio<\/strong>.<\/p>\n<p>Resta fermo che, anche nel caso teorico suddetto, il <strong>dirigente scolastico dovrebbe presentare<\/strong>, come negli altri casi, <strong>la denuncia di infortunio all\u2019Inail<\/strong> poich\u00e9 l\u2019obbligo in questione sorge per il solo fatto dell\u2019emissione di un certificato medico di infortunio e l\u2019istruttoria in merito all\u2019ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all\u2019Inail.<\/p>\n<h3>INFORTUNI DI DOCENTI E STUDENTI DURANTE LA DAD O DID<\/h3>\n<p>L&#8217;Inail ha precisato che la copertura assicurativa non pu\u00f2 che comprendere anche<br \/>\neventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda gli <strong>studenti<\/strong>, la <strong>copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, \u00e8 la<\/strong><br \/>\n<strong>medesima per loro prevista nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni<\/strong><br \/>\n<strong>pratiche e di lavoro effettuate \u201cin presenza\u201d nelle aule scolastiche<\/strong>, sia nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 scolastica tradizionale che nell\u2019ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l&#8217;orientamento.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda gli <strong>insegnanti<\/strong>, gi\u00e0 prima dell\u2019introduzione della DAD, la copertura<br \/>\nassicurativa \u00e8 stata prevista:<\/p>\n<p>a) nelle ipotesi in cui, ai fini dello svolgimento della attivit\u00e0, facciano uso di apparecchi\/macchine<br \/>\nelettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero<br \/>\nfrequentino un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.<\/p>\n<p>b) come dettato dalle ipotesi particolari previste dall\u2019articolo 1, comma 3, n. 28 e dall\u2019articolo 4,<br \/>\ncomma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, siano<br \/>\ndirettamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di<br \/>\nlavoro.<\/p>\n<p>Si consideri pure che, a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, nelle scuole sono stati introdotti pagelle elettroniche e registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l&#8217;uso abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici\/informatici.<\/p>\n<p>In ragione di ci\u00f2, l\u2019Inail ritiene dunque che per tutti gli <strong>insegnanti<\/strong>, in via generalizzata, operi <strong>l\u2019obbligo assicurativo<\/strong> e che gli stessi siano quindi <strong>sempre tutelati <\/strong><strong>in caso di infortunio sul lavoro, sia per l\u2019attivit\u00e0 lavorativa in presenza che per la didattica a<\/strong><br \/>\n<strong>distanza.<\/strong><\/p>\n<h3 style=\"text-align: center\"><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/0_NOTA-688_05.05.2021_INAIL-1.pdf\">SCARICA LA NOTA <\/a><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ministero dell\u2019Istruzione ha pubblicato una nota contenente alcuni chiarimenti ricevuti dall&#8217;Inail relativamente a due importanti tematiche che interessano il mondo della scuola In particolare, nella nota viene chiarito quanto concerne: le denunce di infortunio per il personale scolastico positivo al Covid-19; 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