{"id":88218,"date":"2021-04-14T14:00:58","date_gmt":"2021-04-14T12:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=88218"},"modified":"2021-04-14T11:18:54","modified_gmt":"2021-04-14T09:18:54","slug":"il-vincolo-quinquennale-su-scuola-di-titolarita-e-su-sostegno-cosa-cambia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/04\/14\/il-vincolo-quinquennale-su-scuola-di-titolarita-e-su-sostegno-cosa-cambia\/","title":{"rendered":"Il vincolo quinquennale su scuola di titolarit\u00e0 e su sostegno: cosa cambia"},"content":{"rendered":"<p>Si sono<a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/04\/13\/88170mobilita-docenti-oggi-la-chiusura-dei-termini-per-invio-domande-come-chiedere-revoca\/\"> chiusi ieri i termini entro cui presentare domanda di mobilit\u00e0<\/a> per il personale docente.<\/p>\n<p>Per il <strong>vincolo quinquennale<\/strong> non c\u2019\u00e8 stato nulla da fare: moltissimi docenti neoassunti hanno dovuto rinunciare all\u2019idea di poter richiedere un movimento con la mobilit\u00e0.<\/p>\n<p>Di seguito si analizzano nel dettaglio i casi di due tipologie di docenti ai quali si applica il vincolo quinquennale.<\/p>\n<h4>Vincolo quinquennale nella scuola di titolarit\u00e0<\/h4>\n<p>I docenti immessi in ruolo nell&#8217;anno scolastico 2020\/21 sono tenuti a rispettare il vincolo di permanenza, per 5 anni, nella scuola di titolarit\u00e0.<\/p>\n<p>A stabilirlo \u00e8 il comma 17-octies dell\u2019art. 1 del D.L. n. 126\/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159\/2019:<\/p>\n<p>\u201c<em>A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l\u2019anno scolastico 2020\/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l\u2019assegnazione provvisoria o l\u2019utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell\u2019istituzione scolastica di titolarit\u00e0, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all\u2019articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purch\u00e9 le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all\u2019inserimento periodico nelle graduatorie di cui all\u2019articolo 401 del presente testo unico<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Qui si specifica che il <strong>vincolo<\/strong> quinquennale non interesser\u00e0 solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma <strong>anche le richieste di assegnazione provvisoria, l\u2019utilizzazione in altra istituzione scolastica, o la possibilit\u00e0 di svolgere supplenza<\/strong> in altro ruolo o classe di concorso. ai sensi dell\u2019art. 36 del CCNL<\/p>\n<p>Il docente nel vincolo quinquennale nella scuola di titolarit\u00e0, potr\u00e0, quindi, presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarit\u00e0.<\/p>\n<h4>Vincolo quinquennale sul sostegno<\/h4>\n<p>Anche i docenti titolari sul sostegno sono tenuti a rispettare il vincolo quinquennale per il quale dovranno rimanere su questa tipologia di posto per cinque anni prima di poter partecipare alla mobilit\u00e0 per posto comune.<\/p>\n<p>Come chiarisce l\u2019art.23 comma 7, infatti, \u201c<em>Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Questi docenti, quindi, hanno il <strong>vincolo<\/strong> quinquennale sul sostegno a decorrere dall\u2019anno scolastico di immissione in <strong>ruolo su questa tipologia di posto<\/strong> o dall\u2019anno scolastico in cui ottengono <strong>il trasferimento da posto comune<\/strong> a sostegno.<\/p>\n<p>Il docente nel vincolo sul sostegno, se non \u00e8 sottoposto ad altri vincoli temporali, potr\u00e0 partecipare alla mobilit\u00e0 solo per posti sul sostegno.<\/p>\n<p>I due vincoli quinquennali possono dunque coesistere.<\/p>\n<p>Il docente titolare sul sostegno, quindi, se \u00e8 nel vincolo quinquennale nella scuola di titolarit\u00e0 non potr\u00e0 presentare domanda di mobilit\u00e0 neanche sul sostegno.<\/p>\n<p>ARTICOLI UTILI<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/03\/30\/mobilita-docenti-2021-il-vincolo-quinquennale-rimane-ma-ci-sono-due-eccezioni\/\">Mobilit\u00e0 docenti 2021: il vincolo quinquennale rimane ma ci sono due eccezioni<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/03\/26\/mobilita-docenti-no-anche-allassegnazione-provvisoria-per-chi-ha-vincolo-5-anni\/\">Mobilit\u00e0 docenti: no anche all\u2019assegnazione provvisoria per chi ha vincolo 5 anni<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si sono chiusi ieri i termini entro cui presentare domanda di mobilit\u00e0 per il personale docente. 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