{"id":88166,"date":"2021-04-13T19:30:28","date_gmt":"2021-04-13T17:30:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=88166"},"modified":"2021-04-13T12:40:24","modified_gmt":"2021-04-13T10:40:24","slug":"riammissione-in-servizio-dopo-malattia-per-covid-19-le-indicazioni-del-ministero-della-salute","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/04\/13\/riammissione-in-servizio-dopo-malattia-per-covid-19-le-indicazioni-del-ministero-della-salute\/","title":{"rendered":"Riammissione in servizio dopo malattia per Covid-19: le indicazioni del Ministero della Salute"},"content":{"rendered":"<p>Il Ministero della Salute ha diffuso ieri, 12 aprile 2021, una circolare recante \u201c<strong>Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Si tratta di un documento con cui il Ministero offre<strong> indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19<\/strong> correlata e la <strong>certificazione<\/strong> che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Di questa categoria di lavoratori fanno parte anche i docenti.<\/p>\n<p>I casi esaminati riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero<\/li>\n<li>Lavoratori positivi sintomatici<\/li>\n<li>Lavoratori positivi asintomatici<\/li>\n<li>Lavoratori positivi a lungo termine<\/li>\n<li>Lavoratore contatto stretto asintomatico<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>\n<h4><strong>Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero<\/strong><\/h4>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l\u2019infezione da COVID-19, specifica il Ministero, coloro che a causa della malattia hanno manifestato una polmonite o un\u2019infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacit\u00e0 con possibile necessit\u00e0 di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.<\/p>\n<p>Situazione ancora pi\u00f9 complessa \u00e8 quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.<\/p>\n<p>In questi casi il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali \u00e8 stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalit\u00e0 previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista prima della ripresa del lavoro (art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81\/08 e s.m.i) al fine di verificare l\u2019idoneit\u00e0 alla mansione &#8211; anche per valutare profili specifici di rischiosit\u00e0 &#8211; indipendentemente dalla durata dell\u2019assenza per malattia.<\/p>\n<h4>2. Lavoratori positivi sintomatici<\/h4>\n<p>I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi\u00a0 accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).<\/p>\n<h4>3. Lavoratori positivi asintomatici<\/h4>\n<p>I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positivit\u00e0. Al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).<\/p>\n<p>Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalit\u00e0 telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalit\u00e0 previste dalla normativa vigente.<\/p>\n<p>I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalit\u00e0 sopra richiamate.<\/p>\n<h4>4. Lavoratori positivi a lungo termine<\/h4>\n<p>Secondo le pi\u00f9 recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia\/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l\u2019isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).<\/p>\n<p>Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.<\/p>\n<p>Il lavoratore invier\u00e0 tale referto, anche in modalit\u00e0 telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.<\/p>\n<p>Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell\u2019attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalit\u00e0 di lavoro agile, dovr\u00e0 essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.<\/p>\n<h4>5. Lavoratore contatto stretto asintomatico<\/h4>\n<p>Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, deve informare il proprio medico curante che rilascer\u00e0 certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).<\/p>\n<p>Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall\u2019ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all\u2019esecuzione del tampone e il referto di negativit\u00e0 del tampone molecolare o antigenico \u00e8 trasmesso dal Dipartimento di Sanit\u00e0 Pubblica o dal laboratorio dove il test \u00e8 stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center\"><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/circolare-ministero-salute.pdf\">Per saperne di pi\u00f9, SCARICA LA CIRCOLARE<\/a><\/h3>\n<p>Si evidenzia che, come riportato nel testo ministeriale, queste norme sono passibili di ulteriori aggiornamenti nel rispetto dell\u2019evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ministero della Salute ha diffuso ieri, 12 aprile 2021, una circolare recante \u201cIndicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata\u201d. 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