{"id":87806,"date":"2021-04-06T21:30:29","date_gmt":"2021-04-06T19:30:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=87806"},"modified":"2021-04-06T17:33:20","modified_gmt":"2021-04-06T15:33:20","slug":"ata-iii-fascia-profilo-di-collaboratore-scolastico-diploma-o-licenzia-media-la-norma-e-le-deroghe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/04\/06\/ata-iii-fascia-profilo-di-collaboratore-scolastico-diploma-o-licenzia-media-la-norma-e-le-deroghe\/","title":{"rendered":"ATA III fascia, profilo di collaboratore scolastico: diploma o licenzia media? La norma e le deroghe"},"content":{"rendered":"<p>In moltissimi stanno precedendo ad inoltrare la propria istanza di <strong>immissione nelle graduatorie ATA di III fascia<\/strong>. Tanti altri, invece, provvedono a <strong>confermare la domanda inserita nello scorso triennio ed eventualmente ad aggiornarla<\/strong> dei nuovi titoli.<\/p>\n<p>Alla Redazione Oggi Scuola giungono, per questo, diverse richieste che necessitano di spiegazioni specifiche.<\/p>\n<p>Una tra queste riguarda il <strong>profilo del collaboratore scolastico<\/strong>: diversi lettori ci chiedono se per ricoprire tale ruolo sia necessario essere in possesso del <strong>diploma<\/strong> <strong>o<\/strong> anche solo della <strong>licenza media<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left\">A tal proposito, si ritiene utile recuperare quanto specifica il<a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/decreto-ministeriale-50-del-3-marzo-2021-graduatorie-ata-circolo-e-istituto-terza-fascia-2021-2023.pdf\"> DM n. 50 del 3 marzo 2021<\/a> all\u2019art. 2 comma 5 lettera G, in merito ai requisiti culturali utili per accedere al profilo professionale di Collaboratore scolastico<\/p>\n<h4>I requisiti richiesti sono:<\/h4>\n<p><em>Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d&#8217;arte, diploma di scuola magistrale per l&#8217;infanzia, qualsiasi diploma di maturit\u00e0, attestati e\/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni<\/em>.<\/p>\n<h4>LE DEROGHE AL DIPLOMA<\/h4>\n<p>Nei successivi commi dell\u2019art. 2 si trovano elencate le deroghe che consentirebbero ad alcuni aspiranti di rientrare in graduatoria anche senza il possesso del diploma.<\/p>\n<p>Si riportano di seguito i casi specifici:<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Per coloro che sono <strong>inseriti<\/strong> nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel <strong>triennio scolastico precedente<\/strong>, restano <strong>validi<\/strong>, ai fini dell&#8217;ammissione per il medesimo profilo professionale, <strong>i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo <\/strong><strong>l&#8217;inserimento in tali graduatorie<\/strong>.<\/li>\n<li>Hanno titolo all&#8217;inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, <strong>siano gi\u00e0 inseriti nelle graduatorie <\/strong><strong>provinciali permanenti<\/strong> di cui all&#8217;articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 o negli <strong>elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore <\/strong><strong>scolastico<\/strong> di cui al D.M. 19 aprile 2001, n. 75 e al D.M. 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto.<\/li>\n<li>Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall&#8217;ordinamento vigente all&#8217;epoca dell&#8217;inserimento nelle predette graduatorie e\/o elenchi.<\/li>\n<li>Hanno titolo, altres\u00ec, all&#8217;inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti <strong>che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio<\/strong>, se prestati <strong>prima del <\/strong><strong>25.7.2008, anche non continuativi<\/strong>, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d&#8217;Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola \u00e8 individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma l), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell&#8217;accordo ARAN\/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla O.M. 30 dicembre 2004, n. 91.<\/p>\n<p><strong>Si pu\u00f2 affermare, quindi, che per l\u2019accesso in graduatoria ATA di III fascia sia sempre necessario essere in possesso del diploma, fatta eccezione per i casi sopra elencati.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In moltissimi stanno precedendo ad inoltrare la propria istanza di immissione nelle graduatorie ATA di III fascia. 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