{"id":85856,"date":"2021-03-08T16:00:48","date_gmt":"2021-03-08T15:00:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=85856"},"modified":"2021-03-08T15:28:26","modified_gmt":"2021-03-08T14:28:26","slug":"dirigente-nega-a-insegnante-permesso-di-assistere-disabile-condannata-amministrazione-scolastica-provinciale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/03\/08\/dirigente-nega-a-insegnante-permesso-di-assistere-disabile-condannata-amministrazione-scolastica-provinciale\/","title":{"rendered":"Dirigente nega a insegnante permesso di assistere disabile, condannata amministrazione scolastica provinciale"},"content":{"rendered":"<p>&#8220;Con sentenza n. 610\/2021 del 2 marzo scorso il Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il Ministero dell\u2019Istruzione e l\u2019Ambito Territoriale di Caserta al pagamento delle spese processuali in seguito a ricorso patrocinato dalla Gilda degli Insegnanti di Caserta attraverso il proprio legale <strong>Marco Matano.<\/strong> In difesa di un insegnante che si era visto negare dalla propria dirigente scolastica i tre giorni di permesso per assistenza al disabile.<\/p>\n<p>Il giudice, &#8211; si legge nel comunicato inviato dalla Gilda Insegnanti di Caserta &#8211; pur essendo cessata la materia del contendere per la successiva seppur tardiva concessione dei permessi da parte dell\u2019incauta dirigente, e\u0300 di fatto entrato nel merito. Dichiarando virtualmente soccombente l\u2019amministrazione in ragione dell\u2019immotivato e ritardato adempimento che ha causato la lite.<\/p>\n<h2><strong>ILLEGITTIMA CONDOTTA DELLA DIRIGENTE<\/strong><\/h2>\n<p>La vicenda risale a qualche anno fa. La Dirigente di un Istituto Omnicomprensivo dell\u2019alto Casertano nel proprio diniego aveva accampato motivazioni illegittime. Sulla vicenda era intervenuto anche l\u2019Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta. Che l&#8217;aveva inutilmente invitata ad adempiere, ma solo in seguito all\u2019instaurazione del giudizio la Dirigente riconosceva il diritto del ricorrente.<\/p>\n<p>Il Giudice ha cosi\u0300 applicato il principio della soccombenza virtuale considerando fondato il ricorso nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.<\/p>\n<p>Di fatto l\u2019illegittima condotta della Dirigente ha cagionato una condanna per l\u2019amministrazione scolastica che si vede costretta, nonostante fosse intervenuta per dirimere la questione, a provvedere al pagamento delle spese processuali con soldi pubblici.<\/p>\n<p>\u201cUna vera beffa per l\u2019amministrazione &#8211; dichiara il coordinatore della Gilda Caserta <strong>Cesario Oliva<\/strong>&#8211; se si considera la lapalissiana chiarezza della norma. Che non ha bisogno di particolari interpretazioni e non trova giustificazioni di sorta nei motivi del diniego. Se non nella imperizia e nella pervicacia della Dirigente Scolastica\u201d.<br \/>\nCopia della sentenza sara\u0300 ora trasmessa alla Corte dei Conti e al Direttore dell\u2019Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti di propria competenza. Compreso l\u2019addebito delle spese alla Dirigente alla quale potrebbe essere contestata la responsabilita\u0300 del danno erariale.<\/p>\n<p><strong>GILDA INSEGNANTI CASERTA<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8220;Con sentenza n. 610\/2021 del 2 marzo scorso il Giudice Monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il Ministero dell\u2019Istruzione e l\u2019Ambito Territoriale di Caserta al pagamento delle spese processuali in seguito a ricorso patrocinato dalla Gilda degli Insegnanti di Caserta attraverso il proprio legale Marco Matano. 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