{"id":84298,"date":"2021-02-16T15:00:28","date_gmt":"2021-02-16T14:00:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=84298"},"modified":"2021-02-16T15:46:38","modified_gmt":"2021-02-16T14:46:38","slug":"assicurazione-contro-infortuni-domestici-obbligatoria-anche-per-giovani-studenti-la-circolare-inail","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/02\/16\/assicurazione-contro-infortuni-domestici-obbligatoria-anche-per-giovani-studenti-la-circolare-inail\/","title":{"rendered":"Assicurazione contro infortuni domestici: obbligatoria anche per giovani studenti. La circolare INAIL"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019INAIL, in data 11 febbraio 2021, ha pubblicato la Circolare num. 6 con oggetto<strong> Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico<\/strong>. <em>Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalit\u00e0 e termini di attuazione delle disposizioni di cui all\u2019articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.<\/em><\/p>\n<p>Spesso si pensa che l\u2019assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico possa interessare solo gli adulti. E\u2019 importante invece informare in modo preciso anche i <strong>giovani studenti.<\/strong> Essi, se in linea con alcuni requisiti, possono rientrare tra i soggetti assicurati.<\/p>\n<p>Di seguito tutte le informazioni utili reperibili nel testo della Circolare.<\/p>\n<h4>I SOGGETTI ASSICURATI<\/h4>\n<p>Sono obbligati ad iscriversi all\u2019assicurazione i soggetti che abbiano un\u2019et\u00e0 compresa tra i 18 e i 67 anni e che esercitino attivit\u00e0 di lavoro in ambito domestico.<\/p>\n<p>Tra i soggetti assicurati vengono citati anche gli studenti che svolgono gratuitamente un&#8217;attivit\u00e0 di cura dei familiari e della casa. Di seguito riportiamo quanto previsto dalla Circolare: <em>Devono intendersi ricompresi nella tutela assicurativa gli studenti, anche se studiano e dimorano in una localit\u00e0 diversa dalla citt\u00e0 di residenza e che si occupano anche della cura dell\u2019ambiente in cui abitano.<\/em><\/p>\n<p>Tra i soggetti obbligati ci sono anche:<\/p>\n<ul>\n<li>i titolari di pensione anche di invalidit\u00e0 a prescindere dal grado di invalidit\u00e0 stessa;<\/li>\n<li>i lavoratori in mobilit\u00e0;<\/li>\n<li>i lavoratori beneficiari dei fondi di solidariet\u00e0, di cui al titolo II del Dlgs n. 148\/2015;<\/li>\n<li>i lavoratori con indennit\u00e0 Naspl e DisColl;<\/li>\n<li>i soggetti che svolgano un\u2019attivit\u00e0 lavorativa che non copre l\u2019intero anno: lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>COSA PREVEDE L\u2019ASSICURAZIONE<\/h4>\n<p>L&#8217;assicurazione comprende i casi di infortunio che si verificano durante lo svolgimento di attivit\u00e0 domestiche.\u00a0 Per usufruire dell\u2019assicurazione, l\u2019infortunio deve aver provocato una inabilit\u00e0 permanente al lavoro non inferiore al 6 per cento.<\/p>\n<p>Sono esclusi dall&#8217;assicurazione:<\/p>\n<ul>\n<li>gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;<\/li>\n<li>gli infortuni conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico;<\/li>\n<li>gli infortuni derivanti da calamit\u00e0 naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>QUALI PRESTAZIONI SPETTANO<\/h4>\n<p>In caso di infortunio spettano all\u2019assicurato le seguenti prestazioni economiche:<\/p>\n<ul>\n<li>prestazione una tantum per inabilit\u00e0 permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento (a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2019);<\/li>\n<li>rendita diretta per inabilit\u00e0 permanente (non inferiore al 16 per cento a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2019);<\/li>\n<li>assegno per assistenza personale continuativa (a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2019);<\/li>\n<li>rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006);<\/li>\n<li>assegno una tantum per infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006);<\/li>\n<li>beneficio Fondo vittime gravi infortuni (a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2007)<\/li>\n<\/ul>\n<h4>SCADENZE<\/h4>\n<p>Quest\u2019anno la data di scadenza per l\u2019iscrizione a tale assicurazione era fissata per il 31 gennaio. A tal proposito si specifica che, per chi non si sia assicurato, vengono coperti solo gli infortuni accaduti il giorno successivo alla data di regolarizzazione.<\/p>\n<h4 style=\"text-align: center\"><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/circolare_n_6_dell_11_febbraio_2021.pdf\">SCARICA LA CIRCOLARE INAIL<\/a><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019INAIL, in data 11 febbraio 2021, ha pubblicato la Circolare num. 6 con oggetto Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. 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