{"id":82371,"date":"2021-01-19T01:28:37","date_gmt":"2021-01-19T00:28:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=82371"},"modified":"2021-01-19T01:28:37","modified_gmt":"2021-01-19T00:28:37","slug":"collaboratore-escluso-da-graduatoria-ata-24-mesi-giudice-accoglie-ricorso-titolo-paritaria-valido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/01\/19\/collaboratore-escluso-da-graduatoria-ata-24-mesi-giudice-accoglie-ricorso-titolo-paritaria-valido\/","title":{"rendered":"Collaboratore escluso da graduatoria ATA 24 mesi, giudice accoglie ricorso: titolo paritaria valido"},"content":{"rendered":"<p>Il presidente del Codacons, <strong>Carlo Rienzi<\/strong>, dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma,\u00a0 ha ottenuto un importante vittoria. Un collaboratore scolastico ingiustamente escluso dalle graduatorie ha fatto ricorso ed ha ottenuto la riammissione perch\u00e9 il titolo era valido<\/p>\n<p>L&#8217; ordinanza del 15 gennaio 2020 il Giudice Dott.ssa La Marra, ha accolto il ricorso d\u2019urgenza proposto da un collaboratore scolastico, assistito dallo Studio Rienzi, che era stato escluso dalla graduatoria a 24 mesi del personale ATA \u2013 utile per le assunzioni a tempo indeterminato \u2013 in quanto l\u2019AT (Ambito territoriale) di Roma aveva ritenuto impossibile accertare l\u2019effettivo possesso del titolo di studio dallo stesso dichiarato.<\/p>\n<p>Ebbene, il Giudice ha accolto in toto il ricorso, ordinando la riammissione in graduatoria del ricorrente con tutto ci\u00f2 che ne consegue, ritenendo che \u2013 accertato che lo stesso aveva conseguito il titolo prima che venisse revocato la status di scuola paritaria all\u2019Istituto che glielo aveva rilasciato \u2013 il suddetto titolo dovesse essere ritenuto pienamente valido e che, quindi, dovesse essere affermata la illegittimit\u00e0 della condotta del Ministero che lo aveva escluso dalla graduatoria.<\/p>\n<p>\u201cCome riportato dal Consiglio di Stato . si legge nel dispositivo &#8211;\u00a0 nella sentenza del 2.3.2015, prodotta in giudizio, lo status di Scuola paritaria era stato revocato con \u201ceffetto immediato\u201d espressione il cui tenore, alla luce della cognizione sommaria, non pu\u00f2 che deporre nel senso che fino a quella data l\u2019Istituto fosse un possesso dello status di Scuola paritaria. Ne consegue che il ricorrente ha conseguito la licenza di Maestro d\u2019arte nell\u2019a.s. 2006\/2007 ovvero prima che l\u2019amministrazione revocasse lo status di Istituto Paritario con la conseguenza che il suddetto titolo debba essere qualificato valido e legittimo\u201d e \u201cva affermata l\u2019illegittimit\u00e0 della condotta del Ministero che lo ha escluso dalla graduatoria perch\u00e9 non in possesso di un titolo valido\u201d.<\/p>\n<p>\u201cSi tratta di una importante sentenza che, ancora una volta, vede affermare i diritti del personale scolastico contro le scorrettezze del Ministero dell\u2019istruzione, costretto anche a risarcire i danni da perdita di occasione di lavoro provocati al collaboratore scolastico\u201d \u2013 commenta il presidente Codacons, <strong>Carlo Rienzi<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma,\u00a0 ha ottenuto un importante vittoria. 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