{"id":81871,"date":"2021-01-10T11:54:10","date_gmt":"2021-01-10T10:54:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=81871"},"modified":"2021-01-10T20:42:19","modified_gmt":"2021-01-10T19:42:19","slug":"divieto-di-fumo-nelle-scuole-ecco-cosa-rischiano-i-trasgressori-il-regolamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2021\/01\/10\/divieto-di-fumo-nelle-scuole-ecco-cosa-rischiano-i-trasgressori-il-regolamento\/","title":{"rendered":"Divieto di fumo nelle scuole, ecco cosa rischiano i trasgressori. Il regolamento"},"content":{"rendered":"<p>La scuola \u00e8 il luogo della legalit\u00e0 per eccellenza, tra gli obiettivi delle istituzioni scolastiche c&#8217;\u00e8 anche quello relativo al benessere salutare di studenti, docenti e non. Pertanto, sul tema del<strong> tabagismo<\/strong> si prefigge di: tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell\u2019Istituzione scolastica, sancito in generale dall\u2019art. 32 della Costituzione, dal D.L. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche;<br \/>\nprevenire l\u2019abitudine al fumo;<br \/>\nincoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il n. giornaliero delle sigarette;<br \/>\ngarantire un ambiente di lavoro salubre e conforme alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;<br \/>\nproteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;<br \/>\npromuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative\/educative sul tema, opportunamente integrate nel POF di questo Istituto e favorire il processo di integrazione tra Enti e soggetti diversi (genitori e comunit\u00e0 locale) nella realizzazione delle stesse;<br \/>\nfare della scuola un ambiente \u201csano\u201d, basato sul rispetto della persona e della legalit\u00e0 e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.<br \/>\nRiferimenti normativi<\/p>\n<p><strong>Il regolamento deve essere emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare<\/strong>:<\/p>\n<p>Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo;<br \/>\nLegge 11 novembre 1975, n. 584 \u2013 Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;<br \/>\nC.M. n. 05.10.1976, n. 69 \u2013 In sede di applicazione della legge n. 584 dell\u201911 novembre 1975;<br \/>\nLegge 689\/1981 \u2013 Legge di depenalizzazione;<br \/>\nD.P.C.M. 14\/12\/1995 \u2013 Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;<br \/>\nDecreto Legislativo 30.12.1999, N. 507 \u2013 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell\u2019articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;<br \/>\nLegge 28\/12\/2001, n. 448 \u2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;<br \/>\nLegge 16.11.2003, n. 3 \u2013 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;<br \/>\nLegge 31.10.2003, n. 306 \u2013 Disposizioni per l\u2019adempimento di obblighi derivanti dall\u2019appartenenza dell\u2019Italia alle Comunit\u00e0 europee;<br \/>\nAtti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;<br \/>\nLegge 30.12.2004, n. 311;<br \/>\nCircolare n. 2\/SAN 2005 del 14.01.2005;<br \/>\nCircolare n. 2\/SAN 2005 del 25.01.2005;<br \/>\nLegge Finanziaria 2005;<br \/>\nD.I. del 01.02 2001, n. 44 \u2013 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;<br \/>\nD.L. 30.03.2001, 165 \u2013 Norme generali sull\u2019ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;<br \/>\nC.C.N.L. del 29.11.2007 \u2013 Comparto Scuola;<br \/>\nD.L. 81\/2008 \u2013 Attuazione dell\u2019articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;<br \/>\nCCNL scuola 2006-2009 \u2013 Comparto Scuola;<br \/>\nLegge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall\u2019art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 \u2013 Misure urgenti in materia di istruzione, universit\u00e0 e ricerca;<br \/>\nD.L. 12.09.2013 n. 104 \u2013 Misure urgenti in materia di istruzione, universit\u00e0 e ricerca (Convertito da L. 128\/2013);<br \/>\nD.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) \u2013 finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute.<br \/>\nLuoghi soggetti al divieto di fumo<br \/>\nDeve stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell\u2019Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d\u2019attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi, bar. Il divieto \u00e8 esteso agli eventuali autoveicoli della scuola.<br \/>\nNei locali apposti cartelli con l\u2019indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonch\u00e9 l\u2019indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.<br \/>\nAltres\u00ec il divieto viene esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne.<br \/>\nIn tali aree sono apposti cartelli con l\u2019indicazione del divieto di fumo, dei preposti cui spetta vigilare e delle eventuali conseguenze per coloro che non lo rispettano.<\/p>\n<p><strong>Soggetti preposti al controllo dell\u2019applicazione del divieto di fumo<\/strong><br \/>\nI responsabili preposti al controllo dell\u2019applicazione del divieto di fumo sono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e del personale ATA.<br \/>\nTutto il personale docente e ATA ha l\u2019obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovr\u00e0 essere posta particolare cura nella sorveglianza\/vigilanza, durante l\u2019intervallo, anche all\u2019esterno dell\u2019edificio, e al cambio dell\u2019ora di lezione.<br \/>\nL\u2019incaricato preposto non pu\u00f2, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovr\u00e0 essere comunicata per iscritto).<br \/>\nOve non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull\u2019osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.<br \/>\nGli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nell\u2019Istituto restano in carica fino a revoca dell\u2019incarico da parte del Dirigente Scolastico.<br \/>\nIn presenza di eventuali difficolt\u00e0 nell\u2019applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico pu\u00f2 chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanit\u00e0 dei Carabinieri e delle altre autorit\u00e0 preposte all\u2019osservanza del divieto.<br \/>\nIl personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina; tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 compito dei responsabili preposti:<\/strong><\/p>\n<p>vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto;<br \/>\nvigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.<br \/>\nProcedura di accertamento, contestazione e notificazione<br \/>\nNei casi di violazione del divieto, i responsabili, preposti al controllo dell\u2019applicazione del divieto di fumo, procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in triplice copia del verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell\u2019amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all\u2019interessato entro il termine di 30 giorni dall\u2019accertamento, mediante raccomandata A\/R a cura della segreteria dell\u2019Istituto.<br \/>\nSe il trasgressore \u00e8 minorenne, la notifica dovr\u00e0 essere inviata ai titolari della patria potest\u00e0, mediante raccomandata A\/R, unitamente al modello F23 predisposto per il pagamento.<br \/>\nLa compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell\u2019Istituto.<\/p>\n<p><strong>Il verbale \u00e8 sempre in triplice copia:<\/strong><\/p>\n<p>una per il trasgressore (consegnata o notificata)<br \/>\nuna per l\u2019Istituto Scolastico<br \/>\nuna per il Prefetto.<br \/>\nL\u2019autorit\u00e0 competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi \u00e8 il Prefetto.<\/p>\n<p><strong>Sanzioni<\/strong><br \/>\nCome stabilito dall\u2019art. 7 della Legge 584\/75 e successive modifiche, e dalla Legge 311\/2004 \u201cLegge finanziaria 2005\u201d, i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa cio\u00e8 al pagamento di una somma da 27,50 \u20ac a 275,00 \u20ac. La misura della sanzione \u00e8 raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di et\u00e0.<br \/>\nI responsabili dell\u2019applicazione della normativa che non fanno rispettare le disposizioni di legge, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 220,00 \u20ac a 2200,00 \u20ac.<br \/>\nI dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove \u00e8 vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono anche essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.<br \/>\nLa violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sar\u00e0 presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa, pu\u00f2 decidere l\u2019applicazione di provvedimenti disciplinari.<\/p>\n<p><strong>Pagamento delle sanzioni<\/strong><br \/>\nAi sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell\u2019Ente Scolastico \u00e8 vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 16 della Legge 689\/81, il trasgressore pu\u00f2 effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi \u00e8 stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.<br \/>\nIn forza di tale norma il trasgressore pu\u00f2 pagare 1\/3 del massimo o il doppio del minimo se pi\u00f9 favorevole. In applicazione a ci\u00f2 la violazione del divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55,00 \u20ac.<br \/>\nNel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di et\u00e0, l\u2019oblazione consiste nel pagamento di 110,00 \u20ac.<br \/>\nLe persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di 440,00 \u20ac.<\/p>\n<p><strong>Il pagamento della sanzione amministrativa pu\u00f2 essere effettuato:<\/strong><\/p>\n<p>in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23 \u2013 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo \u2013 Istituto ______ \u2013 verbale n\u00b0\u2026 del\u2026 );<br \/>\npresso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento come sopra.<br \/>\nL\u2019interessato dovr\u00e0 far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla segreteria dell\u2019istituto onde evitare l\u2019inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.<\/p>\n<p><strong>Scritti difensivi<\/strong><br \/>\nEntro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l\u2019interessato pu\u00f2 far pervenire all\u2019Autorit\u00e0 competente a cui \u00e8 stato inoltrato il verbale scritti difensivi e pu\u00f2 chiedere di conferire con la medesima Autorit\u00e0.<br \/>\nL\u2019autorit\u00e0 competente a ricevere scritti difensivi \u00e8 il Prefetto.<\/p>\n<p><strong>Violazioni commesse da minori<\/strong><br \/>\nArt. 2 della L. 689\/81:<br \/>\n\u201cNon pu\u00f2 essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto\u201d.<br \/>\nNella scuola il minore \u00e8 sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell\u2019insegnante o di altro personale della scuola.<br \/>\nLa violazione al divieto di fumare va contestata al personale che aveva in quel momento l\u2019obbligo di sorveglianza.<br \/>\nLa sanzione \u00e8 irrogata al Dirigente Scolastico che ne risponde in solido per conto dell\u2019Istituzione da lui rappresentata.<br \/>\nNel caso in cui, invece, \u00e8 verificato che l\u2019addetto alla sorveglianza del \u201cminore\u201d non ha potuto impedire il fatto ovvero la violazione del divieto di fumo, si proceder\u00e0 all\u2019atto di notifica ai titolari della patria potest\u00e0 del \u201cminore\u201d, come riportato all\u2019art. 5, dopo la firma da parte dello stesso del verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumo.<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione sez. I, 22-01-1999, n. 572: \u201cIn materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell\u2019ipotesi in cui l\u2019illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potest\u00e0 dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio (culpa in vigilando e\/o in educando) i genitori medesimi; peraltro, ben pu\u00f2 l\u2019autorit\u00e0 amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l\u2019emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti; in tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento \u00e8 soltanto il genitore che ne \u00e8 il destinatario.\u201d<\/p>\n<p><strong>Il Regolamento<\/strong><br \/>\nL\u2019adozione di un Regolamento ben articolato, strutturato anche con la modulistica preserva la scuola da errori interpretativi e applicativi della legge. Due in particolare meritano menzione, l\u2019ITI E. Majorana (Dirigente Scolastico Prof.ssa Tiziana Calandri) che opera dal 1976 nella sede di Grugliasco formando periti industriali in informatica, elettronica ed in telecomunicazioni, settori in cui si osservano notevoli occasioni per i giovani sia per la ricerca di una prima occupazione che per il proseguimento degli studi e che \u00e8 stato scelto, insieme ad altre poche scuole sul territorio nazionale, dal Ministero dell\u2019Istruzione per sperimentare nuovi percorsi didattici e nuove strategie di comunicazione che portino all\u2019innalzamento delle competenze per tutti gli studenti e che si basino sull\u2019innovazione tecnologica e sui nuovi ambienti di apprendimento; e quello dell\u2019Istituto Superiore \u201cElena Principessa di Napoli\u201d di Rieti (diretta dalla professore Paola Giagnoli) che affonda le sue radici prestigiose al 1872 e che percorre, dunque, in qualche modo la storia di tutta la monarchia e della repubblica, con gloriosi risultati proprio nel campo educativo.<\/p>\n<p>Fonte: <em>OrizzonteScuola.it<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La scuola \u00e8 il luogo della legalit\u00e0 per eccellenza, tra gli obiettivi delle istituzioni scolastiche c&#8217;\u00e8 anche quello relativo al benessere salutare di studenti, docenti e non. 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