{"id":80829,"date":"2020-12-16T13:37:34","date_gmt":"2020-12-16T12:37:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=80829"},"modified":"2020-12-16T18:54:28","modified_gmt":"2020-12-16T17:54:28","slug":"funzione-strumentale-docente-esclusa-chiede-risarcimento-danni-ecco-la-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/12\/16\/funzione-strumentale-docente-esclusa-chiede-risarcimento-danni-ecco-la-sentenza\/","title":{"rendered":"Funzione strumentale, docente esclusa chiede risarcimento danni: ecco la sentenza"},"content":{"rendered":"<p>La funzione strumentale continua a far discutere e soprattutto inviperire i docenti. Nel mirino, ovviamente,\u00a0 i dirigenti scolastici. I bandi spesso, sembrano calzare a pennello a determinate persone, che poi guarda caso sono sempre le stesse che hanno i titoli indicati dai dirigenti scolastici. La perdita di chance o la mancata assegnazione di progetti o ad altre attivit\u00e0 all\u2019interno della scuola. Una interessante sentenza della Cassazione del 2016 pone dei principi generali importanti. Sentenza che \u00e8 stata richiamata anche da una recente Cassazione, del 13-05-2020, n. 8889.<\/p>\n<h2>CORTE DI APPELLO RIGETTA DOMANDA RISARCITORIA<\/h2>\n<h2><span style=\"font-size: 16px;font-weight: 400\">La Corte di appello confermava la sentenza del Giudice del lavoro che, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla docente a tempo indeterminato, aveva dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 della procedura di assegnazione delle funzioni strumentali per l\u2019anno scolastico di cui al vecchio art. 28 C.C.N.L. del 26.5.1999, ma aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances. <\/span><\/h2>\n<h2><span style=\"font-size: 16px;font-weight: 400\">Il ricorrente era stato illegittimamente escluso dall\u2019assegnazione per effetto di nota del Dirigente scolastico laddove la normativa contrattuale prevedeva la competenza esclusiva del Collegio dei Docenti, la Corte di appello ha osservato, quanto alla domanda risarcitoria, che il docente aveva prospettato la perdita dei vantaggi connessi alla rivendicata funzione strumentale, e pari alle differenze retributive, senza fornire concreti elementi, neppure di ordine presuntivo, atti ad accreditare l\u2019ipotesi che egli sarebbe prevalso sugli altri candidati, rispetto ai cui curricula nulla era stato dedotto; che elementi di segno contrario erano stati invece allegati dall\u2019Avvocatura dello Stato.<\/span><\/h2>\n<h2><strong>PERDITA DI CHANCE: &#8220;FORNIRE ELEMENTI A SOSTEGNO&#8221;<\/strong><\/h2>\n<p>\u201cIl lavoratore\u00a0 &#8211; si legge nella sentenza &#8211;\u00a0 che lamenti la violazione, da parte del datore di lavoro, dell\u2019obbligo di osservare la \u201cpar condicio\u201d fra gli aspiranti alla promozione e chieda il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di \u201cchance\u201d deve fornire gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo, e sulla base di un calcolo delle probabilit\u00e0, la possibilit\u00e0 che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, che non pu\u00f2 derivare dal calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai candidati. Cass. 22524 del 2004; v. pure Cass. n. 14820 del 2007, n. 1715 del 2009, n. 22376 del 2012 3 Cass. 5009 del 2013.<\/p>\n<p>Nella specie, la\u00a0 Cassazione. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria per perdita di \u201cchance\u201d di un docente, al quale era stata negata l\u2019assegnazione della \u201cfunzione obiettivo\u201d di cui all\u2019art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 26 maggio 1999, che a detto fine prevede la valutazione comparativa delle esperienze professionali e culturali e la frequenza di corsi di formazione, non avendo il ricorrente allegato elementi, neppure di carattere presuntivo, idonei ad avvalorare l\u2019ipotesi di sua prevalenza sugli altri concorrenti). Cass. Sez. L, nella sentenza n. 495 del 14\/01\/2016, nella sentenza n. 495\/2016 richiamata dalla Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 11-02-2020) Cassazione, del 13-05-2020, n. 8889.<\/p>\n<div id=\"gptneltesto-1608120193138\" class=\"gptslot\" data-adunitid=\"2\">\n<div id=\"gpt-slot-5\" class=\"optiload\" data-google-query-id=\"CJSUgtO60u0CFYOAgwcdi-QOMg\">\n<h2><strong>PROCEDURA COMPARATIVA E FUNZIONI STRUMENTALI<\/strong><\/h2>\n<p>L&#8217;\u2019art. 28 CCNL 26.5.1999\u00a0 riguarda le \u201cfunzioni strumentali al piano dell\u2019offerta formativa\u201d \u2013 prevede che il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni \u2013 obiettivo, le \u201ccompetenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico\u201d e che lo stesso collegio dei docenti designa, altres\u00ec, il responsabile di ciascuna funzione, \u201csulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dall\u2019Amministrazione della Pubblica Istruzione o sottoposti, per quanto concerne la qualit\u00e0 della formazione, alla vigilanza da parte dell\u2019Amministrazione stessa. Costituisce requisito preferenziale la dichiarata disponibilit\u00e0 a permanere nella scuola per tutta la durata dell\u2019incarico\u201d.<\/p>\n<h2><strong>L&#8217;ARTICOLO 33 DEL CCNI E LA CASSAZIONE<\/strong><\/h2>\n<p>Al secondo comma si afferma che \u201cTali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell\u2019offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall\u2019insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d\u2019istituto\u201d.<\/p>\n<p>Se il collegio decide nei suoi criteri di attribuzione di ricorrere a procedure comparative, quanto affermato dalla Cassazione in questione \u00e8 certamente ancora valido. \u201cCome \u00e8 dato evincere dalla disciplina che avrebbe regolato la fattispecie ove la procedura fosse stata correttamente osservata, l\u2019odierno ricorrente sarebbe stato valutato comparativamente con gli altri due aspiranti sulla base delle \u201ccomprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite\u201d.<\/p>\n<p>La disciplina contrattuale prevede, infatti, che i docenti siano valutati sulla base dello stato di servizio, degli incarichi gi\u00e0 ricoperti e dei relativi risultati, delle esperienze pregresse, dei titoli e delle competenze posseduti, coerenti con l\u2019incarico da attribuire. E\u2019 proprio dalla disciplina che regola la fattispecie che emerge la necessit\u00e0 di una comparazione fondata su parametri valutativi che era onere del ricorrente fornire al giudice ai sensi dell\u2019art. 2697 c.c., onde accreditare la prospettata elevata probabilit\u00e0 di essere prescelto rispetto agli altri due concorrenti\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La funzione strumentale continua a far discutere e soprattutto inviperire i docenti. Nel mirino, ovviamente,\u00a0 i dirigenti scolastici. I bandi spesso, sembrano calzare a pennello a determinate persone, che poi guarda caso sono sempre le stesse che hanno i titoli indicati dai dirigenti scolastici. 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