{"id":80181,"date":"2020-10-19T13:58:45","date_gmt":"2020-10-19T11:58:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=80181"},"modified":"2020-10-19T14:54:42","modified_gmt":"2020-10-19T12:54:42","slug":"bomba-sui-concorsi-il-consiglio-di-stato-da-ragione-ai-docenti-abilitati-in-romania-titolo-valido-anche-in-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/10\/19\/bomba-sui-concorsi-il-consiglio-di-stato-da-ragione-ai-docenti-abilitati-in-romania-titolo-valido-anche-in-italia\/","title":{"rendered":"Consiglio di Stato: abilitazione in Romania \u00e8 titolo valido per l&#8217;insegnamento in Italia"},"content":{"rendered":"<div>Bomba sui concorsi: il Consiglio di Stato d\u00e0 ragione ai docenti abilitati in Romania, titolo valido anche in Italia!<\/div>\n<div>Il Consiglio di Stato ribalta le decisioni del Tar e apre le porte, con due sentenze al riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione all\u2019insegnamento conseguito in Romania. \u201cNaturalmente &#8211; commenta l\u2019avvocato Michele Bonetti all\u2019indomani della pronuncia \u2013 l\u2019auspicio \u00e8 che ora, il Ministero, possa definire in via di autotutela tutte le procedure ancora pendenti, e sanare la posizione di coloro i quali si sono visti illegittimamente rigettare la propria istanza di riconoscimento in Italia, dell\u2019abilitazione all\u2019insegnamento conseguita in altro paese UE\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Dopo il rigetto in primo grado disposto dal T.A.R., cui i ricorrenti si erano rivolti per l\u2019annullamento del provvedimento di diniego all\u2019istanza di riconoscimento del titolo estero, le tesi difensive degli avvocati Bonetti e Delia hanno trovato riscontro nella giurisprudenza del massimo organo della Giustizia Amministrativa, sconfessando gli assunti posti dal Ministero a fondamento dell\u2019originario diniego.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>A seguito di un minuzioso esame delle doglianze sollevate dai ricorrenti nonch\u00e8 della documentazione versata in atti, il Supremo consesso ha affermato che :\u201dIl Ministero intimato argomenta la propria decisione sul presupposto che l\u2019attestato\/certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica in possesso dell\u2019odierno appellante non sia sufficiente per esercitare la professione di insegnante e comunque che la formazione svolta dai cittadini italiani non sia riconosciuta dalle competenti autorit\u00e0 rumene. Trattasi di presupposto contrastante con la documentazione in atti. (\u2026 ). Pertanto, come fondatamente censurato nell\u2019atto di appello, l\u2019atto di diniego opposto dal Ministero risulta inficiato da un difetto di istruttoria, idoneo a determinarne l\u2019annullamento\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La sentenza in commento, dunque, dopo aver rilevato l\u2019infondatezza della difesa erariale, prosegue sottolineando come il Ministero avrebbe negato in capo alle appellanti i requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli per l\u2019esercizio della professione di docente, ai sensi della Direttiva 2013\/55\/UE, basandosi su un presupposto \u2013 disconoscimento ai fini dell\u2019insegnamento, nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento rumeno, della formazione svolta da cittadini in possesso di diploma di laurea conseguito in Italia \u2013 che non soltanto non risultava positivamente dimostrato dalla documentazione acquisita al giudizio, ma che altres\u00ec: \u201c(\u2026) si manifesta anche confliggente con quanto attestato dalle stesse autorit\u00e0 rumene, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di istruzione preuniversitaria in capo a coloro che, come la ricorrente, sia titolare di diploma di laurea\/master conseguito all\u2019estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari al diploma\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p><u>Leggi qui altre notizie su\u00a0<\/u><a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=http:\/\/www.oggiscuola.com\/&amp;source=gmail&amp;ust=1595790851689000&amp;usg=AFQjCNH7sV-E0tdi01TX21XEhhOMka-rRQ\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p><u>Seguici anche sulla nostra pagina social\u00a0<\/u><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa%3DSEARCH_BOX&amp;source=gmail&amp;ust=1595790851689000&amp;usg=AFQjCNGKvhTYQmtWXXrHiUyRbQ3hNgs8tg\">Facebook<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bomba sui concorsi: il Consiglio di Stato d\u00e0 ragione ai docenti abilitati in Romania, titolo valido anche in Italia! 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