{"id":78077,"date":"2020-07-18T16:04:39","date_gmt":"2020-07-18T14:04:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=78077"},"modified":"2020-07-18T16:04:39","modified_gmt":"2020-07-18T14:04:39","slug":"assegnazione-classi-il-ds-deve-sottostare-alle-indicazioni-del-collegio-docenti-la-normativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/07\/18\/assegnazione-classi-il-ds-deve-sottostare-alle-indicazioni-del-collegio-docenti-la-normativa\/","title":{"rendered":"Assegnazione classi, il Ds deve sottostare alle indicazioni del collegio docenti. La normativa"},"content":{"rendered":"<p>Assegnazione classi, il Ds deve sottostare alle indicazioni del collegio docenti. La normativa<\/p>\n<p>Si ritiene generalmente che il Dirigente Scolastico abbia un potere insindacabile nell\u2019assegnare i docenti alle classi, in quanto gestore dell\u2019istituzione scolastica \u201ccon i poteri del privato datore di lavoro\u201d. Ci\u00f2 determina spesso malcontento nelle scuole, trattandosi non solo di scelte non condivise, ma a volte anche irrispettose del criterio della continuit\u00e0 didattica o dell\u2019anzianit\u00e0 di servizio, se non addirittura di carattere ritorsivo.<\/p>\n<p>Esistono delle norme che danno diverse indicazioni.\u00a0 Queste sottolineano che \u00e8 il collegio dei docenti che \u00a0\u201c<em>formula proposte (\u2026) per la formazione, la composizione delle classi e l\u2019assegnazione ad esse dei docenti\u201d. <\/em>Analogamente, si prevede che il Consiglio d\u2019istituto indica \u201c<em>i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all\u2019assegnazione ad esse dei singoli docenti\u201d.\u00a0 <\/em>Quindi si stabilisce che al personale direttivo compete \u201c<em>procedere alla formazione delle classi, all\u2019assegnazione ad esse dei singoli docenti (\u2026) sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d\u2019istituto e delle proposte del collegio dei docenti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Tali chiare disposizioni in molte scuole sono andate in disuso, ritenendo al contrario alcuni Dirigenti Scolastici di avere la pi\u00f9 ampia discrezionalit\u00e0 nell\u2019impiego dei docenti e di poterli spostare a piacimento da una sezione all\u2019altra, se non da un indirizzo ad un altro e \u2013 pi\u00f9 recentemente- dall\u2019insegnamento \u201csu classe\u201d, al \u201cpotenziamento\u201d. La giurisprudenza si \u00e8 generalmente mostrata molto tiepida di fronte alle rimostranze pi\u00f9 volte avanzate dai docenti, che si ritenevano ingiustamente penalizzati da scelte poco condivisibili, forse nel timore di alimentare un vasto contenzioso in\u00a0<em>subiecta materia<\/em>\u00a0e ritenendo comunque che la mancata assegnazione a questa o quella classe non fosse\u00a0 atto idoneo a violare un vero e proprio diritto dei docenti.<\/p>\n<p>In passato la giurisprudenza amministrativa (cui era devoluta la giurisdizione sulle controversie relative al pubblico impiego) aveva censurato il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa citata, ritenendo che il Preside o il Direttore Didattico avesse l\u2019onere di attenersi ai criteri fissati dagli organi collegiali o quanto meno di motivare adeguatamente le ragioni per cui intendeva discostarsene. Col nuovo riparto della giurisdizione, il Giudice del lavoro \u2013 attento ad individuare nel\u00a0<em>petitum<\/em> sostanziale \u201cil bene della vita\u201d che si assume violato \u2013 ha in genere ritenuto l\u2019insussistenza di un diritto vero e proprio in capo ai docenti, in ordine al rispetto dei criteri fissati dagli organi collegiali.\u00a0Si \u00e8 cos\u00ec assistito- paradossalmente- ad un affievolimento della tutela del lavoratore, pur in caso di aperta violazione di norme di legge.<\/p>\n<p>Dottrina e giurisprudenza si sono cos\u00ec interrogate su quali fossero sul piano civilistico i rimedi esperibili in caso di violazione di norme procedimentali o regolamentari da parte del datore di lavoro nel campo del\u00a0 pubblico impiego contrattualizzato, giungendo alla condivisibile conclusione che occorre far riferimento all\u2019applicazione delle regole generali di correttezza e buona fede.\u00a0 Per restare nel campo scolastico, la Suprema Corte gi\u00e0 in passato aveva censurato l\u2019attribuzione delle \u201cfunzioni strumentali\u201d senza rispettare le scelte del Collegio docenti, accogliendo il ricorso di una docente che aveva presentato domanda per l\u2019assegnazione di detta \u00a0funzione, senza per\u00f2 che la medesima avesse dimostrato di aver diritto a tale assegnazione.<\/p>\n<p>La Corte di legittimit\u00e0 aveva stabilito i seguente principio di diritto: \u201c<em>Nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato l\u2019Amministrazione datrice di lavoro e\u2019 tenuta al rispetto dell\u2019obbligo di correttezza e buona fede, che puo\u2019 specificarsi anche in regole procedimentali poste dalla contrattazione collettiva sia di comparto che integrativa, quali nella specie l\u2019obbligo di motivazione della scelta del collegio dei docenti quanto all\u2019assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti della scuola pubblica, obbligo non soddisfatto dal mero esito di una votazione segreta; la violazione di tale obbligo puo\u2019 essere denunciato dal dipendente senza che su di esso gravi anche l\u2019onere di provare che le determinazioni dell\u2019amministrazione, ove fossero state rispettose di tali regole procedimentali, sarebbero state a lui favorevoli\u201d<\/em><\/p>\n<p>L\u2019ordinanza in commento, proprio alla luce del precedente giurisprudenziale segnalato, ha dunque affermato il principio secondo cui il Dirigente Scolastico \u2013 pur nell\u2019ambito dei suoi autonomi poteri di gestione del personale \u00e8 tenuto al rispetto delle competenze degli organi collegiali. Una pronuncia destinata a far discutere.<\/p>\n<p>(Fonte dirittoscolastico.it\u00a0 &#8211; Avvocato Francesco Orecchioni)<\/p>\n<p><u>Leggi qui altre notizie su\u00a0<\/u><a href=\"http:\/\/www.oggiscuola.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=http:\/\/www.oggiscuola.com\/&amp;source=gmail&amp;ust=1595147929902000&amp;usg=AFQjCNHtojrK5haU1PEhJs8YoMHGO08R1A\">OggiScuola<\/a><\/p>\n<p><u>Seguici anche sulla nostra pagina social\u00a0<\/u><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa=SEARCH_BOX\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.facebook.com\/OggiScuolait-455191524664401\/?epa%3DSEARCH_BOX&amp;source=gmail&amp;ust=1595147929902000&amp;usg=AFQjCNH8c_pD-SKYPxtzs9pv17ce1MVhKQ\">Facebook<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Assegnazione classi, il Ds deve sottostare alle indicazioni del collegio docenti. 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