{"id":76223,"date":"2020-04-26T12:26:02","date_gmt":"2020-04-26T10:26:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/?p=76223"},"modified":"2020-04-26T12:26:02","modified_gmt":"2020-04-26T10:26:02","slug":"mobilita-2020-ordinanza-ministeriale-esclusioni-illegittime","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/04\/26\/mobilita-2020-ordinanza-ministeriale-esclusioni-illegittime\/","title":{"rendered":"Mobilit\u00e0 2020: ordinanza ministeriale, esclusioni illegittime?"},"content":{"rendered":"<p>Ma l&#8217;Ordinanza Ministeriale del 23 marzo 2020 che regola la mobilit\u00e0 2020 \u00e8 illegittima? Il dubbio \u00e8 sorto tra molti docenti. Una, Raffaella Arcieri della provincia di Potenza,\u00a0 che ringraziamo per la segnalazione, ha\u00a0 notato persino un richiamo normativo errato che potrebbe essere foriero di ricorsi. La Arcieri ha evidenziato che, nella schermata di avvenuto invio della domanda di mobilit\u00e0, su Istanze on line, \u00e8 comparso, in rosso, un avvertimento: \u201d Si ricorda che l\u2019effettiva partecipazione alla mobilit\u00e0 \u00e8 condizionata al rispetto dei presupposti indicati nell\u2019art. 2 commi 3 e 4 dell\u2019OM del 23 marzo 2020\u201d.<\/p>\n<p>E\u2019 evidente che il richiamo all\u2019art. 2 risulti del tutto inconferente, in quanto ai\u00a0 commi 2 e 3 \u00e8 semplicemente stabilito il termine per l\u2019invio delle domande. Il Ministero, quasi certamente, aveva interesse a sottolineare l\u2019esistenza di limiti imposti dalla medesima ordinanza. Soprattutto\u00a0 di natura temporale che hanno determinato, per molti docenti,\u00a0 l&#8217;impossibilit\u00e0 di accesso alle domande. Ma questi limiti sono presenti in tutt&#8217;altro articolo e gi\u00e0 passati al vaglio della magistratura. Infatti\u00a0 all\u2019art. 1, commi 2, 3 e 4 si possono ritrovare le indicazioni sulle restrizioni temporali.<\/p>\n<p><em>\u00a0Al comma\u00a0 2 si pu\u00f2 leggere come&#8221; per gli anni scolastici relativi al triennio 2019\/20, 2020\/21, 2021\/22 &#8230;. il docente che ottiene la titolarit\u00e0 su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potr\u00e0 presentare domanda di mobilit\u00e0 per il triennio successivo. Nel caso di mobilit\u00e0 ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l\u2019espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potr\u00e0 presentare domanda di mobilit\u00e0 volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all\u2019interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonch\u00e9 per la mobilit\u00e0 professionale. Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all\u2019art. 13 del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarit\u00e0 in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, n\u00e9 ai docenti trasferiti d\u2019ufficio o a domanda condizionata, ancorch\u00e9 soddisfatti su una preferenza espressa. <\/em><\/p>\n<p><em>Il comma 3 sottolinea come &#8220;Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all\u2019articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), \u00e8 tenuto a rimanere presso l&#8217;istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell\u2019articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. <\/em><\/p>\n<p><em>Per quanto riguarda i Fit\u00a0 \u00e8 da leggere il comma 4. &#8220;Secondo quanto previsto dall\u2019art. 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti di cui all\u2019articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell\u2019anno scolastico 2018\/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell\u2019articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilit\u00e0 di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato e in tal caso si applica la disciplina prevista dall\u2019art. 8, comma 2 del CCNI 2019-22 relativo alla mobilit\u00e0. Ai sensi del citato art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai soggetti che non siano stati ancora avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dall\u2019articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Ebbene, ed \u00e8 questo il vero nodo, quanto \u00e8 legittimo il vincolo triennale previsto all\u2019art. 1\u00a0\u00a0comma 2 e quanto legittimo \u00e8 quello quinquennale previsto dal medesimo articolo ai commi 3 e 4? Alcuni Tribunali, da nord a sud, nonostante il lockdown, si sono gi\u00e0 espressi in senso favorevole ai docenti-ricorrenti, i quali sono stati esclusi dalla procedura di mobilit\u00e0 2020-2021 per evidenti illegittime statuizione previste dall\u2019O.M. del marzo 2020. I docenti, in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, hanno ottenuto provvedimenti d\u2019urgenza, grazie ai quali sono stati ammessi a partecipare alla procedura di mobilit\u00e0 interprovinciale 2020-2021.<\/p>\n<p>Tra questi,\u00a0 l\u2019insegnante, illegittimamente impossibilitata a partecipare alla procedura di mobilit\u00e0,\u00a0\u00a0a causa del vincolo triennale disposto dalla Ordinanza ministeriale, che ha previsto di escludere dalla restrizione solo i \u201c docenti beneficiari delle precedenze di cui all\u2019art. 13 del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarit\u00e0 in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza\u201d.\u00a0\u00a0Ma il richiamato art. 13 del CCNI\u00a0\u00a0sulla mobilit\u00e0 del personale docente per l\u2019a.s 2019\/22, limita ai soli trasferimenti nell\u2019ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l\u2019assistenza del genitore in condizioni di disabilit\u00e0 grave, ragion per cui la docente-ricorrente, non\u00a0\u00a0rientrando tra i casi oggetto di deroga dal vincolo triennale, \u00e8 stata costretta a rivolgersi al Tribunale. Ed ancora, i docenti ex FIT esclusi dalla procedura di mobilit\u00e0, a causa del vincolo disposto con l\u2019O.M. Del 23.03.2020, che ha prodotto evidenti discriminazioni tra docenti assunti nell\u2019a.s. 2019\/2020 dalla medesima procedura concorsuale del 2018, ma le cui graduatorie di merito del concorso ddg 85\/018\u00a0\u00a0sono state pubblicate in epoche diverse (infatti, per i docenti rientranti nelle graduatorie pubblicate prima del 31.8.18 non \u00e8 stato imposto alcun vincolo, mentre per i docenti le cui graduatorie del medesimo concorso sono state pubblicate dal 31.8.18 ed il 31.12.2018, \u00e8 stato imposto il vincolo).<\/p>\n<p>E non finisce qui&#8230;<\/p>\n<p><strong>ANCHE QUESTE NOTIZIE SU OGGISCUOLA<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/02\/27\/attenzione-alla-ricaduta-il-coronavirus-recidiva-su-pazienti-guariti-i-primi-casi\/\">Attenzione alla ricaduta: il Coronavirus e il rischio recidiva<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2020\/02\/27\/angela\/\">Piero Angela: &#8220;Perch\u00e9 bisogna evitare la psicosi collettiva&#8221;<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.oggiscuola.com\/web\/2019\/09\/13\/carta-del-docente-disponibile-il-nuovo-bonus-indicazioni-tecniche-per-le-iscrizioni-2019-2020\/\">Carta del Docente: disponibile il nuovo bonus. 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